CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 18290/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di loro in via Germanico n.ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via [OSCURATO:PERSONA] n. 187 controricorrente avverso la sentenza n. 2268/2018 della Corte d’appello di Catania pubblicata il 29-10-2018 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9-6- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: proprietà R.G. 1397/2019 C.C. 9-6-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 13 - 1 - 2010 [OSCURATO:PERSONA] convenne avanti il Tribunale di Catania sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse accertato che il terreno censito in comune di [OSCURATO:PERSONA], fg.8 particella 900 di are 01.79, erroneamente accatastato a nome del convenuto, era pertinenza dell’immobile denominato ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di proprietà esclusiva dell’attrice, che lo aveva acquistato in forza di atto di divisione del 28-4-2000 e dell’atto di compravendita del 16-4-2002; chiese inoltre che fosse dichiarato che i confini della particella erano quelli risultanti dall’atto di divisione e di compravendita. L’attrice dichiarò di essere erede universale, unitamente alla madre e ai fratelli Federico e Antonio, del padre [OSCURATO:PERSONA], il quale era comproprietario di vari immobili unitamente a suo fratello GabrielloCarnazza, al quale era succeduto il figlio [OSCURATO:PERSONA]; con atto di divisione del 28-4-2000 gli eredi di Arturo e [OSCURATO:PERSONA] avevano sciolto la comunione e ad essa attrice era stata attribuita la quota di 750/1000 dell’immobile denominato ‘[OSCURATO:PERSONA]’, mentre la quota di 250/1000 era stata attribuita alla madre, la quale gliel’aveva trasferita con atto pubblico del 16-4-2002; nell’atto di divisione l’immobile ‘[OSCURATO:PERSONA]’ -censito al fg. 8 particella 165, con ingresso da via Carnazza n.40-era stato indicato come confinante a nord con via P.d.F. poi denominata via Trinacria, a est con proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a sud e ovest con cortile interno, mentre nell’atto pubblico del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il confine a nord era indicato con la via Trinacria, verde pubblico e stradella di accesso comune ad altri. Dichiarò che il terreno pertinenziale distinto con la particella 900, posto a nord antistante al salumificio, per un errore non era stato indicato nell’atto di divisione, ma costituiva parte integrante dell’immobile ‘[OSCURATO:PERSONA]’, sia perché strutturalmente collegato al bene principale, sia perché da sempre asservito ad area di manovra e stoccaggio di tale salumificio. A confutazione del la tesi di [OSCURATO:PERSONA] che sosteneva di essere proprietario della particella per averla acquistata nel 1983, evidenziò che Gabriello e [OSCURATO:PERSONA] erano comproprietari di terreno di mq. 30021 comprensivo della particella 900, che avevano venduto con atto del 30-12-1972 al costruttore [OSCURATO:PERSONA]; con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] una parte di tale terreno, le particelle 30 di mq. 50 e 550 di mq. 7550(la particella 900 era stata originata dal frazionamento della particella 550 eseguito da [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); [OSCURATO:PERSONA],lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la madre di quest’ultimo avevano chiesto in giudizio la risoluzione giudiziale per inadempimento del trasferimento immobiliare del 30-12- 1972 a favore di [OSCURATO:PERSONA] e la domanda, non trascritta, era stata accolta dal Tribunale di Catania, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 98/1992; tale sentenza era stata trascritta, per cui i terreni oggetto della compravendita del 30- 12-1972 erano tornati in proprietà degli eredi di Arturo e [OSCURATO:PERSONA] ed erano stati divisi con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il convenuto [OSCURATO:PERSONA] chiese il rigetto della domanda sostenendo di essere proprietario della particella 900 per averla acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 21 - 11 - 1983, avendo la risoluzione del contratto di vendita stipulato dai fratelli Carnazza con [OSCURATO:PERSONA] salvo il suo acquisto dallo stesso Barbagallo. Con sentenza n. 2759/2015 , il Tribunale di Catania rigettò l a domanda, dichiarando [OSCURATO:PERSONA] proprietario della particella 900 e compensando le spese di lite. 2. Propos ti appello principale da [OSCURATO:PERSONA] e appello incidentale da [OSCURATO:PERSONA] , la Corte d i Appello di Catania con sentenza n. 2268 pubblicata il 29-10-2018 in dispositivo ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] proprietaria della particella 900“nei limiti indicati in motivazione”, condannando [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione a suo favore delle spese di lite di entrambi i gradi e ponendo a suo carico le spese di consulenza tecnica d’ufficio. La sentenza ha dichiarato che erroneamente il Tribunale aveva paragonatoMarco Carnazza al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1458 cod. civ. rispetto alla dichiarazione di risoluzione del contratto con [OSCURATO:PERSONA], in quanto egli era parte, succeduto a titolo universale al padre venditore; ha evidenziato che la risoluzione era stata disposta in danno di [OSCURATO:PERSONA] su domanda e nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], di sua madre e di [OSCURATO:PERSONA] ed essa faceva stato tra le parti. Ha rigettato la tesi di [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale con la domanda di risoluzione del contratto del 1972 non era stata chiesta la restituzione di quanto era stato oggetto della vendita a [OSCURATO:PERSONA] con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Stabilito perciò che la particella non era di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA],ma era bene appartenente alla comunione dei Carnazza,la sentenza ha escluso che l ’intera particella 900 fosse pertinenza dell’immobile di proprietà esclusiva dell’appellante e ha dichiarato che l’appellante era proprietaria esclusiva della particella 900 “nei limiti in cui essa rappresenta il confine nord del fabbricato che proietta sulla via Trinacria e della parte di essa che confina ad est con (ex) proprietà dell’appellato, ad ovest con particelle 901 e 902, a sud con il perimetro esterno del fabbricato di proprietà esclusiva dell’appellante in catasto al foglio 8 particella 165”. 3.Con atto notificato il 19 - 12 - 2018 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza sulla base di sei motivi, al quale ha resistito [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrenteha depositato memoria illustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 9-6-2023 la Corte si è riservata il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c. (art. 360 n.3); nullità della sentenza per omessa integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; errore di percezione ed in procedendo (art. 360 c.p.c. n.4); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5 c.p.c.)”. Ilricorrente lamenta che, nonostante fosse in discussione un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile, riguardante tutte le parti che avevano proposto la domanda di risoluzione della compravendita 30-12-1972, la Corte d’appello abbia dichiarato la proprietà esclusiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] della particella 900; rileva che, visti gli effetti ritenuti dalla Corte conseguenti alla risoluzione dell’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudizio si sarebbe dovuto svolgere nei confronti di tutti i coeredi di [OSCURATO:PERSONA], affinché la sentenza fosse a loro opponibile. Aggiunge che alla stessa conclusione si deve giungere per il caso in cui l’acquisto della particella 900 potesse dipendere dall’atto di divisione del 28-4- 2000, in quanto al giudizio avrebbero dovuto partecipare tutti i condividendi quali litisconsorti necessari. 2.Con il secondo motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione art. 1346 c.c. e delle disposizioni in tema di identificazione degli immobili (art. 360 nn. 3 c.p.c.); errore di percezione e in procedendo (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4); omesso esame d’un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c. comma 1 n.5)”il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non indentifichi quale porzione della particella 900 sia di proprietà di MargheritaCarnazza. 3.Il terzo motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione artt.132 c.p.c. e 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3); anomalia motivazionale nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità. Violazione art. 115 e 116 c.p.c.. Errore di percezione e in procedendo (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4). Omesso esame d’un fatto decisivo e controverso (art. 360 c.p.c. comma 1 n.5)”. La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia accolto la sua eccezione relativa alla nuova ricostruzione dei fatti proposta in appello, con riguardo a una pretesa simulazione dell’atto pubblicodi vendita a favore di [OSCURATO:PERSONA] alla sua inefficacia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], e non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 342 cod. proc. civ.. 4.Con il quarto motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nullità della sentenza impugnata per vizio di ultra o extra petitum (art. 360 c.p.c. comma 1 n.3). Error in procedendo, difetto di attività valutativa, mancato esame di fatto decisivo (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4 e 5”), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, sostituendo la causa petendi dedottain giudizio con una causa differente, in quanto l’attrice aveva chiesto l’accertamento del diritto di proprietà sulla particella 900 quale pertinenza del suo immobile e la sentenza aveva ricondotto l’acquisto in capo a [OSCURATO:PERSONA] a una inesistente cessione a suo favore contenuta nell’atto di divisione. 5.Il quinto motivo è rubricato “violazione e falsa applicazione art.1458 c.c., art. 2644, art. 2652 c.c., art. 100 c.p.c., art. 111 c.p.c. e delle disposizioni che presiedono all’interpretazione dei negozi giuridici ex artt. 1362 e ss. c.c. con riguardo agli effetti della risoluzione, alla qualificazione di parte o di terzo dei contraenti e al rapporto tra azione di risoluzione e contratti relativi agli immobili oggetto di tale risoluzione (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.). Error in procedendo, difetto di attività valutativa (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 comma 1 n.5)”. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto opponibile a [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva dichiarato risolto per inadempimento il contratto di trasferimento del 30-12-1972 a favore di [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’assunto errato che la retroattività alla quale fa riferimento l’art. 1458 cod.civ. avesse effetti reali ex tunc; lamenta che [OSCURATO:PERSONA] non sia stato ritenuto terzo ai fini dell’art.1458 co. 2 cod. civ., sulla base del fatto che egli aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] con atto [OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva agito iure proprio nella compravendita del 1983 a suo favore e iure ereditario nell’azione di risoluzione del contratto del 1972. Evidenzia che la mancata trascrizione della domanda di risoluzione del contratto del 1972 comportava il mantenimento della compravendita del 1983a favore di [OSCURATO:PERSONA] e rileva che la sentenza ha dato rilevanza alla trascrizione della sentenza che ha dichiarato la risoluzione del contratto, violando il principio secondo il quale la trascrizione della sentenza ha efficacia dal giorno della domanda solo nel caso in cui la domanda sia stata trascritta. 6. Con il sesto e ultimo motivo rubricato “ violazione e falsa applicazione D.M. 55/2014, art. 15 c.p.c., art. 9 c.p.c., art. 112 c.p.c. (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.); error in procedendo, difetto attività valutativa (art. 360 c.p.c. comma 1 n.4); omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti)” il ricorrente censura la liquidazione delle spese di lite sulla base dell’erroneo scaglione da Euro 26.001,00 ad Euro 52.000,00, nonostante il valore della causa determinato ex art. 15 cod. proc. civ fosse di Euro 709,10, aggiungendo che [OSCURATO:PERSONA] non era neppure risultato totalmente soccombentee lamentando anche che le spese di c.t.u. siano state poste interamente a suo carico. 7. Deve essere esaminato logicamente per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente , deducendo la violazione dell’art.342 cod. proc. civ., lamenta che la sentenza impugnata non abbia accolto la sua eccezione di inammissibilità dell’appello. Nell’ambito di questo motivo ilricorrente lamenta in primo luogo che la sentenza non abbia accolto la sua eccezione in ordine alla novità dei fatti dedotti nell’atto di appello da [OSCURATO:PERSONA], ma la deduzione non integra motivo di impugnazione ammissibile per carenza di interesse. Infatti, non risulta che la sentenza impugnata abbia recepito e posto a base della decisione fatti nuovi, tanto che neppure il ricorrente indica nella motivazione della sentenza impugnata fatti che fossero stati allegati solo nell’atto di appello , sian o stati esposti nella sentenzae siano stati posti a fondamento della decisione . Anche per il resto il motivo è inammissibile, dovendosi considerare che la Corte territoriale ha esaminato l’eccezione e l’ha rigettata esattamente richiamando l’indirizzo sec ondo il quale l’appello è ammissibile allorché contiene, oltre alla parte volitiva finalizzata a ottenere la riforma della sentenza impugnata, la parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(Cass. sez. un. 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991 , per tutte ). Dall’esposizione del contenuto del motivo eseguita dalla stessa sentenza impugnata (pag. 5), risulta con evidenza che le argomentazioni dell’appellante erano finalizzate a sostenere l’opponibilità a [OSCURATO:PERSONA] della dichiarazione di risoluzione del contratto di venditadel 30-12- 1972, al fine di confutare la sentenza di primo grado che aveva accolto la prospettazione dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; il ricorrente neppure indica in quali termini tale lettura dell’atto di appello eseguita dalla Corte territoriale sia stata erronea in quanto non rispondente all’effettivo contenuto dell’atto di appello, per cui sotto questo profilo il motivo difetta di specificità in violazione dell’art. 366 co.1 n. 6 cod. proc. civ. 8. Deve essere ora logicamente esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale ilricorrente deduce la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per l’omessa integrazione del contraddittorio, sostenendo che sussistesse litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i soggetti che avevano proposto la domanda di risoluzione della compravendita del 30-12-1972 e nei confronti di tutti i soggetti che avevano partecipato all’atto di divisione del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il motivo è infondato. Costituisce principio acquisito che ricorralitisconsorzio necessario, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, allorquando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, onde non privare la decisione dell’utilità connessa all’esperimento dell’azione proposta (Cass. sez. 1 4-10-2016 n. 19804 Rv. 641841-01, Cass. sez. 1 7-3-2006 n. 4890 Rv. 587594- 01). Sideve altresì richiamare e dare continuità al principio secondo il quale la necessità di integrazione del contraddittorio deve essere ordinata non secundum eventum litis,ma con riferimento al momento in cui sorge la lite ( Cass. sez. 2 16 - 3 - 2022 n. 8593 Rv. 664240 - 01, Cass. sez. 2 25-7-2005 n. 15547 Rv. 582919). Nella fattispecie, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulla particella 900 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto intestatario della particella, sulla base del presupposto che la particella fosse pertinenza dell’immobile a lei assegnato nell’atto di divisione del 2000e, perciò , che l’atto di divisione avesse compreso anche quella pertinenza aisensi dell’art. 818 cod. civ.Pertanto, l a domanda non esigeva l’integrale contraddittorio n é nei confronti di tutti i soggetti che avevano ottenuto la risoluzione della compravendita del 1972né nei confronti di tutti i condividendi, perché, secondo la prospettazione dell’attrice, dopo la dichiarazione di risoluzione, la pertinenza aveva seguito la sorte della cosa principale ed era già stata oggetto di divisione. 9. È infondato anche il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente sostiene la violazionesotto diversi profili dell’art. 1346 cod. civ. e delle disposizioni sull’identificazione degli immobili , per non essere determinata l’area della particella 900 oggetto della pronuncia. La sentenza impugnata ha testualmente dichiarato di individuare l’area oggetto di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] in base ai confini individuati nell’atto di divisione e tali confini ha testualmente indicato. Il ricorrente, prospettando violazione di norme di diritto ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., richiede in realtà alla Corte di accertare una insufficiente ricognizione della consistenza della porzione immobiliare, la cui censura è possibile in sede di legittimità solo nei limiti di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.; talemotivo di ricorso non è stato propostoe i suoi requisiti non emergono dagli argomenti del ricorrente.Le deduzioni non rilevano neppure in quanto prospettino la questione della mancata individuazione dell’area in base a frazionamento catastale, in quanto la mancata redazione del documento tecnico indicante in planimetria le particelle catastali al fine della voltura catastale non rivesterilievo quale violazion e di norme di diritto. La redazione dei documenti necessari alla trascrizione può avvenire anche invia stragiudiziale, senza impedire l’accertamento del diritto di proprietà dell’area non frazionata, che non può essere subordinata alla preventiva compiuta identificazione della porzione e al riferimento delle planimetrie depositate in catasto (cfr. Cass., Sez . 2 , 26-3-2019 n. 8400 Rv. 653296-01, per il caso dello scioglimento della comunione, con principio ugualmente valevole nella fattispecie). 10. È infondato anche il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata accolto la domanda riconoscendo in capo a [OSCURATO:PERSONA] il diritto di proprietà in forza di titolo diverso da quello da lei dedotto. È acquisito il principio secondo il quale la proprietàappartiene alla categoria dei diritti “autodeterminati”, che sono individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto, rappresentato dal bene che ne costituisce l’oggetto, per cuinelle relative azioni, a differenza che nelle azioni accordate a t utela dei diritti di credito, la causa petendi si identifica con i diritti stessi, mentre il titolo necessario alla prova del diritto non ha alcuna funzione di specificazione della domanda, sicché il giudice può porre a base della decisione anche un titolo diverso da quello allegato dall’attore senza incorrere nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass., Sez . 2 , 20 - 7 - 2005 n. 15248 Rv. 582921 - 01 ; Cass.,Sez. 2, 7 - 7 - 1999 n. 7078 Rv. 528411 - 01 ; cfr. altresì Cass. , Sez . 2,23 - 8 - 2019 n. 21641 , Rv. 6549 06 - 01, per tutte, per l’affermazione che l’allegazione di un titolo diverso in corso di causa non comporta proposizione di domanda nuova). Peraltro,nella fattispecie non sussiste neppure questo mutamento del titolo lamentato dal ricorrente, perché MargheritaCarnazza aveva agito sostenendo che l’intera particella 900 fosse pertinenza dell’immobile ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e fosse perciò compres a nell a sua assegnazione nell’ambito delladivisione dei beni dei fratelli Carnazza e la sentenza impugnata ha ritenuto che soltanto l’area della particella 900 individuata da i confini del ‘Salumi fi cio Mauri’ fosse compres a nell’assegnazione; ciò, sulla base del medesimo presupposto del carattere pertinenziale di questa più limitata area rispetto al ‘[OSCURATO:PERSONA]’ e quindi in applicazione dell’art. 818 cod. civ. relativo al regime delle pertinenze. 11.E’ in fondato il q uinto motivo di ricorso , in quanto esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato che la dichiarazione giudiziale di risoluzione del contratto di compravendita concluso nel 1972 dai fratelli Gabriello e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] - pronunciata i n accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e sua madre qualieredi di [OSCURATO:PERSONA] - aveva prodotto l’effetto della restituzione del bene compravenduto ai venditori e ai loro eredi, e perciò ad ArturoCarnazza e allo stesso [OSCURATO:PERSONA] e sua madre. La sentenza impugnata ha applicato il principio secondo il quale, pronunciata la risoluzione del contratto, in forza dell’operatività retroattiva di essa stabilitadall’art. 1458 co. 1 cod. civ., si verifica per ciascuno dei contraenti una totale restitutio in integrum, cioè un effetto recuperatorio ex tunc rispetto alle prestazioni eseguite,per cui tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera dei contraenti (Cass., Sez . 2 , 4 - 6 - 2001 n. 7470 , Rv. 547186 - 01 ; Cass. , Sez. 2,7-7-2004 n. 12468, Rv. 574265 - 01 ; Cass. , Sez . 3 , 25 - 2 - 2014 n. 4442 Rv. 630126-01). Il ricorrente pretenderebbe di escludere tale effetto retroattivo relativamentealla parte dell’immobile oggetto della compravendita del 1972 che egli aveva riacquistato nel 1983 da [OSCURATO:PERSONA]; ciò per il fatto che egli aveva trascritto il suo personale acquisto prima della trascrizione della sentenza che aveva pronunciato la risoluzione del contratto, e perciò avvalendosi della previsione dell’art. 1458,co. 2 , cod. civ. , il quale dispone che la dichiarazione di risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Correttamente la sentenza impugnata ha rigettato questa tesi, ritenendo determinante il dato che [OSCURATO:PERSONA] non fosse terzo,non solo in quanto soggetto che aveva chiesto la risoluzione del contratto, ma anche in quanto erede del venditore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] vorrebbe opporre il titoloa suo favore, di cui alla compravendita da lui conclusa nel 1983 con [OSCURATO:PERSONA], alle altre parti che, unitamente a lui, avevano chiesto la risoluzione del contratto;ma a ciò osta la disposizione del primo comma dell’art. 1458 cod. civ. sull’efficacia retroattiva della risoluzione tra le parti . L’assimilazione della posizionedi [OSCURATO:PERSONA] a quella del terzo, al fine di applicare il secondo comma dell’art. 1458 cod, civ. invocatodal ricorrente, è impeditain primo luogo dalla considerazione che egli ha agito per ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto e quindi non può rivestire su di sé e contemporaneamente la qualifica di parte e di terzo. Il ricorrente sostiene di essere terzo in quanto ha agito in risoluzione in qualità di erede del padre e h a acquistato nel 1983 in proprio, ma l a tesi è infondata . Infatti, l a possibilità di eseguire tale distinzione in capo allo stesso soggetto si scontra con il principio , affermato in modo univoco della Suprema Corte , secondo il quale l’erede, continuando la personalità del de cuius, diviene parte del contratto concluso dallo stesso, ne resta vincolato e non può essere assimilato al terzo (Cass. sez. 2 6-6-2011 n. 12242 Rv. 618061-01, Cass. sez. 2 15-5-1997 n. 4282 Rv. 504352-01 ) ; tale princip io comporta anche che la qualità - in proprio o in qua nto di erede - del relativo titolo di acquistodel diritto di proprietà sull’immobile non possa comportare le conseguenze sostenute dal ricorrente.Né va trascurato il fatto che [OSCURATO:PERSONA], quando nel 1983 acquistò dal Barbagallo, era già divenuto erede del padre Gabriello (deceduto nel 1974) ed era perciò subentrato nella medesima posizione di quest’ultimo, quale dante causa del Barbagallo.In conclusione, siimpone di escludere che [OSCURATO:PERSONA] possa essere assimilato al terzo ai fini dell’applicazione dell’art. 1458 co.2 cod. civ., per cui, nel conflitto tra i titoli di acquisto , il suo titolo di acquisto personale non può prevalere, stante l’effetto retroattivo per le parti della risoluzione del contratto. 12. Il sesto motivo di ricorso, nella parte in cui censura l’individuazione dello scaglione eseguito dalla sentenza impugnata al fine della liquidazione delle spese di lite è inammissibile ex art. 366, co.1, n. 6 , cod. proc. civ. , per carenza di specificità. Infatti , il ricorrente si limita a indicare quello che sarebbe stato, secondo la sua prospettazione, lo scaglione da applicare, ma non indica quali compensi massimiavrebbero potuto essere applicati in base a quello scaglione e non indica i valori della tariffa che assume violati, così da consentire di apprezzare il pregiudizio concreto che, dalla lamentata applicazione di scaglione non corretto, sarebbe derivato a suo carico (Cass. sez. 2 19- 8-2021 n. 23132; cfr. altresì Cass. sez. 1 30 - 6 - 2021 n. 18584 Rv. 661816-02, Cass. sez. 6-2 21-12-2017 n. 30716 Rv. 647175-01, secondo cui inammissibile è il motivo che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state liquidate in eccesso rispetto alla tariffa massima). 12.1.Nella parte in cui lamenta che le spese di lite e le spese di consulenza d’ufficio siano state poste interamente a carico di [OSCURATO:PERSONA] il motivo è infondato. Secondo l’indirizzo di questa Corte, in tema di condanna all a rifusione delle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è,pertanto, fina lizzato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri motivi che consentano la compensazione ( così Cass. , Sez . 1 , 4 - 8 - 2017 n. 19613 , Rv. 64518 7 - 01; nello stesso senso, Cass., Sez . 6 - 3 , 26 - 11 - 2020 n. 26912 , Rv. 659925-01; Cass. , Sez . 2 , 31 - 8 - 2020 n. 18128 , Rv. 658963 - 01) . Inoltre, è acquisito il principio secondo il quale la consulenza tecnica d’ufficio è un atto compiuto nell’interesse generale di giustizia e, dunque, nell’interesse comune delle parti, le cui spese rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 1,10- 6- 2020, n. 11068 , Rv. 657898 - 01 ; Cass. , Sez . 6-2 7-9-2016,n. 17739, Rv. 7-9-2016). Nella fattispecie, non sussiste violazione del principio di soccombenza, perché le spesedi lite e di consulenza tecnica d’ufficio sono poste a carico di [OSCURATO:PERSONA], il quale è effettivamente risultato soccombente, essendo stata accolta -seppure parzialmente- la domanda proposta nei suoi confronti; la valutazione del giudice di merito di non compensare neppure in parte tali spese non richiedeva alcuna motivazione (Cass., Sez. 6-3, 26 - 4 - 2019 , n. 11329 , Rv. 653610-01). 13.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 co. 2 cod. proc. civ. nella formulazione ex art. 45 co. 11 legge 18-6-2009 n.69 da applicare ratione temporis, per compensare le spese del giudizio di legittimità, a fronte della novità della questione posta dal quinto motivo di ricorso. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 115/2002 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Sussistono ex art. 13 co.1 - quater d.P