CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 1969
Cassazione n. 35411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il 03/02/1969 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Lecce ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e di ricettazione; Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine al raggiungimento della prova di sussistenza della condizione di punibilità di cui al terzo comma dell'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto, qualora si tratti di marchio di larghissimo uso e incontestata utilizzazione, per la configurabilità del delitto di cui all'art. 474 cod. pen., pur non essendo richiesta la prova della registrazione, l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti per la sua protezione grava su chi tale insussistenza deduce (Sez. 2, n. 46882 del 03/12/2021, Huang, Rv. 282404 — 01). Considerato che, nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a una critica volta a ottenere un'inammissibile lettura alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, senza alcuna indicazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1