CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024
Cassazione n. 32290/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Lecco nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di furto pluriaggravato, commessi in concorso con altra persona. L'imputato ricorre per cassazione avverso la prefata sentenza deducendo violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale (primo motivo); nonché in ordine alla dosimetria della pena, ritenuta eccessiva (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce, senza formulare una specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 5 e 6 sent. imp.; sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Giova poi ricordare che è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati deducendo la violazione della predetta disposizione (cfr. Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 - 04). Il secondo motivo è inammissibile perché non risulta essere stato devoluto con l'atto di appello. Deve comunque rilevarsi che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 256197). Nel caso di specie, la pena irrogata è inferiore al medio edittale: non si richiede pertanto alcuna specifica motivazione sul punto. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA]