CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2020
Cassazione n. 40083/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa suprema Corte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/4/2020 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'opposizione, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il provvedimento di confisca, emesso nei loro confronti,e revocava la misura limitatamente ai "gioielli ubicati nel soppalco con ripostiglio", rigettando l'istanza in ordine a tutti gli altri beni. Premetteva il Giudice per le indagini preliminari, adito nell'anzidetta qualità, che si trattava di beni confiscati con ordinanza del 4/12/2015 annullata dalla Corte di cassazione, senza rinvio, con sentenza del 6/11/2019 n. 5061, beni in relazione ai quali il P.M., esprimendo il parere sulla richiesta, aveva domandato la confisca ex art. 240-bis cod. pen. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 e aveva subito il sequestro dei beni nella titolarità diretta e indiretta, che risultavano intestati anche alla moglie, [OSCURATO:PERSONA]. La condanna era stata emessa il 6/10/2015 e la decisione del Giudice per le indagini preliminari era passata in giudicato il 15/2/2018. Aveva, tuttavia, omesso l'anzidetto Giudice per le indagini preliminari di provvedere sui beni, addivenendovi, dopo la pronuncia di primo grado, il 4/12/2015, e confiscando due conti correnti rispettivamente intestati a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; due libretti postali, al pari intestati rispettivamente agli istanti, una vettura, Tiguan e una vettura polo, oltre ad una serie di oggetti in oro. Accolto il ricorso per cassazione il provvedimento di confisca era stato annullato senza rinvio; ritenuto che sussistesse il requisito di sproporzione, con separato provvedimento, i beni erano stati confiscati su richiesta del P.M. ex art. 240-bis cod. pen. La somma dei redditi familiari era pari, invero, a 38.377,57 euro e le spese registrate ammontavano a 130.952,56 euro; gli istanti nelle annualità considerate, comprese tra il 2010 e il 2012, non avevano fornito una valida spiegazione, sulla lecita scaturigine dell'accumulazione patrimoniale, di guisa che resisteva, anche in una logica di ragionevolezza temporale, il requisito di sproporzione. Unico elemento offerto era quello relativo a una schedina giocata che testimoniava la lecita provenienza della provvista esistente sul conto corrente, aspetto anche desumibile dalla decisione degli atti del riesame e che il Giudice per le indagini preliminari non aveva ritenuto decisivo, non trattandosi di un documento nominativo.Con l'opposizione si insisteva, tuttavia, sulla lecita provenienza dei beni acquistati con fonti di reddito lecite. Erano sviluppati una serie di argomenti sulla provvista proveniente dal giuoco, aspetto che alla luce della coincidenza temporale con i fatti per i quali vi era stata condanna di [OSCURATO:PERSONA] non erano ritenuti decisivi e, piuttosto, si ipotizzava una forma di ripulitura del denaro che derivava da attività di traffico di sostanze stupefacenti. La stessa consulenza tecnico-contabile non aveva evidenziato vincite in contesti temporali diversi da quello investigato, evidenziando un'impennata nella sola annualità del 2012 (120.000 euro) e a ridosso del 2011 (per circa 19.000 euro). Esaminava, poi, il giudice dell'esecuzione le altre fonti di reddito e quella che si assumeva derivante dalla cessione dell'attività commerciale [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nell'anno 2009, escludendo che vi fosse prova della effettività dell'incasso del relativo corrispettivo. Spiegava, poi, il giudice dell'esecuzione la ragione per la quale i soli gioielli custoditi nel ripostiglio con soppalco fossero da restituire e la ragione per cui, al contrario, gli altri dovessero essere confiscati. 2. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia e deducono quanto segue. 2.1. Con il primo motivo lamentano l'erronea applicazione dell'art. 240-bis cod. pen., con riferimento alla complessiva presunzione di illecita acquisizione dei beni nella disponibilità dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stessi, al momento della confisca. Il giudizio di sproporzione era stato espresso in termini complessivi e non, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e costituzionale, rapportando l'acquisto al valore di ogni singolo bene. In questa logica non si era proceduto a un confronto scomposto per i beni e si era attuata la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo lamentano il difetto assoluto di motivazione sulla consulenza tecnico-contabile del dott. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'udienza camerale. Nella consulenza era stata svolta una compiuta disamina delle capacità reddituali del nucleo familiare e l'elaborato era stato completamente ignorato dal giudice dell'esecuzione che aveva anche omesso di considerare il reddito derivante dalla locazione immobiliare per euro 15.810,00. 2.3. Con il terzo motivo lamentano la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. per il mancato computo nella determinazione del reddito della cessione dell'azienda [OSCURATO:PERSONA], oltre al vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Si duole il ricorso della mancata considerazione, ai fini della determinazione del reddito, delle somme derivanti dalla cessione dell'azienda indicata. L'attività era stata ceduta a [OSCURATO:PERSONA] nel corso del 2009 con la ricezione di nove assegni. Il provvedimento impugnato aveva ritenuto che non vi fosse la prova dell'effettività del pagamento poiché i redditi non risultavano dichiarati per gli anni 2010-2011. Il provvedimento impugnato non aveva preso in considerazione le dichiarazioni rese dall'acquirente. Queste ultime, unite alla prova documentale, davano conto della effettività del pagamento e il divieto, in punto di prova di fornire elementi a favore con la sottrazione all'imposizione fiscale, non teneva conto che esso non dava di per sé dimostrazione della ritenuta provenienza illecita. 2.4. Si censura, poi, la violazione di legge e dell'art. 240-bis, in particolare in ordine alla mancata considerazione dei redditi derivanti dalle vincite al gioco, per la determinazione della provvista disponibile. Il nucleo familiare aveva potuto contare su una vincita sportiva cospicua. Contaldi, ancora, gestore dell'agenzia, aveva rammentato le modalità della giocata e della riscossione. La somma di 72.340,51 era stata incassata attraverso l'intermediazione di costui, cui fu dato l'ordine di emettere l'assegno in favore della moglie del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Contrariamente, il provvedimento impugnato aveva escluso che vi fosse precisa identificazione del soggetto che effettivamente aveva vinto al gioco, così ignorando le dichiarazioni rese dall'anzidetto gestore dell'agenzia, Contaldi e, ciò nonostante, con un ragionamento viziato si era giunti alla inattendibilità del dichiarante e a ritenere non conferente la prova documentale. Tutto ciò valorizzando la concomitanza temporale tra le vincite al gioco e l'attività illecita posta in essere. 2.5. Con il quinto motivo si deduce il vizio di motivazione sulla confisca degli oggetti preziosi rinvenuti presso l'abitazione dei ricorrenti. L'acquisizione dei preziosi era avvenuta in epoca ben più risalente rispetto alla commissione del reato e lo dimostrava la stessa ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], sorella del ricorrente, che aveva individuato la provenienza dei singoli oggetti. Si trattava, infatti, di regali fatti in occasione delle diverse festività nel contesto familiare. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza. 1.1. In rito è, in primo luogo, corretta la procedura seguita. Deve osservarsi che, in relazione all'opposizione avverso l'ordinanza di confisca, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., essa è richiamata dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen. Si evidenzia come, là dove la confisca son sia disposta nel giudizio di cognizione, il giudice dell'esecuzione decide, in primo luogo, de plano (ossia «senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato»), salva la facoltà degli interessati di instaurare una fase in contraddittorio davanti allo stesso giudice proponendo opposizione: fase che, sul piano procedimentale è regolata dall'art. 666 cod. proc. pen. (richiamato, a sua volta, dall'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.). Le due fasi della procedura esecutiva (la prima, de plano, e quella successiva ed eventuale, partecipata) sono, tra loro, quanto alla natura giuridica che le regge, strettamente collegate. 2. I ricorrenti interpongono due distinti atti di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto dell'opposizione alla confisca dei beni, in data 21-1- 2020/14-4-2020. Sull'opposizione della difesa in funzione della revoca del sequestro e della confisca, il giudice dell'esecuzione ha spiegato le ragioni a fondamento dell'ablazione e ha, dunque, respinto la domanda. Manifestamente infondato risulta il primo motivo di ricorso, con cui si deduce in sostanza la violazione dell'art. 240-bis cod. pen. e si sottopone la questione della presunzione di illecita accumulazione. Si è richiamata sulla questione la vendita della attività commerciale, [OSCURATO:PERSONA] e la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] che, affermano i ricorrenti, non sarebbero stati presi in considerazione dal giudice dell'esecuzione. Su questo punto il ricorso è privo di specificità. L'impugnazione, che affronta il tema, non spiega in che misura la diversa valutazione, invocata dal ricorrente, avrebbe indotto una conclusione differente rispetto a quella raggiunta nel provvedimento impugnato, né indica su quale bene avrebbe fatto venir meno il presupposto per procedere alla confisca. Il motivo di ricorso è solo in apparenza concentrato sulla violazione di legge e tende, piuttosto, ad una nuova e diversa valutazione di merito (Sez. 2, nr. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, rv. 269656). Deve ribadirsi che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Nella fattispecie, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies D.L. 306 del 1992, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di una approfondita valutazione, da parte del tribunale del riesame, degli elementi reddituali del nucleo familiare interessato dal sequestro, aveva riproposto, sotto il profilo della omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'accertamento della sproporzione). Ciò perché, contrariamente a quanto dedotto, sono stati valutati analiticamente i singoli beni in relazione ai redditi prodotti, in funzione del giudizio di proporzione. Oggetto di specifica considerazione risultano anche le annualità del 2010, 2011 e 2012 nella nota della Guardia di finanza, con la conseguenza che la condanna per fatti del 2012 risponde al requisito di cd. ragionevolezza temporale. Anche il riferimento alla valutazione della consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] è manifestamente infondato. Si lamenta l'omessa valutazione e il relativo riferimento ai redditi del 2012 prodotti da [OSCURATO:PERSONA] e relativi a una locazione immobiliare per euro 15.810,00. Il motivo è, egualmente, privo di decisività. Non si spiega, infatti, quale diversa ricostruzione avrebbe indotto a operare quel valore e la relativa provvista, né sull'acquisto di quale bene essa avrebbe avuto incidenza. Non sarebbe possibile, del resto, in questa sede operare un percorso argomentativo diverso, iter che involge temi di puro merito e che risulta precluso nel giudizio di legittimità. Questa Corte, per altro verso, ha chiarito che, ai fini della revoca della confisca definitiva di prevenzione, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, non costituisce prova nuova una diversa valutazione tecnico-scientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento. (Nella specie si è escluso che potessero costituire prove nuove i dati di bilancio allegati ad una consulenza tecnica di parte, presentata a sostegno dell'istanza di revoca della confisca di un immobile) risultando, pertanto, inammissibile (Sez. 6, nr. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, Rv. 267016). Sui redditi derivanti dalla cessione dell'attività del Cubanitto il giudice dell'esecuzione ha spiegato perché essi risultavano irrilevanti, non essendo stato dimostrato, tra dante e avente causa, il passaggio effettivo di denaro (fl. 6 provvedimento impugnato). Il quarto motivo è ugualmente inammissibile, poiché, pur richiamata la violazione di legge, si deduce in realtà un vizio di motivazione. La questione delle vincite al gioco è esaminata dal giudice dell'esecuzione (fl. 5) e il decidente è giunto alla conclusione che si trattava di una mera attività di riciclaggio del denaro (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, lo Russo e altro,Rv. 273467). In questa logica si deve ribadire che gli attestati di riscossione di somme, essendo rilasciati sulla base della mera presentazione della ricevuta, non nominativa, della combinazione vincente, certificavano inequivocabilmente la percezione della somma, ma non il giocatore vincente, ben potendo la ricevuta essere acquisita (anche previa corresponsione della somma vinta) da chi ha giocato e vinto, proprio al fine di procurarsi lo strumento per accreditare l'apparente liceità di una provvista. A fronte di tali allegazioni la Corte territoriale ne ha correttamente segnalato il carattere non decisivo, tenuto conto dell'assenza di idonea e probante documentazione, della concentrazione temporale delle asserite vincite, della loro indubbia consistenza, oltre che del numero e della frequenza delle stesse nel medesimo nucleo familiare e contesto spazio-temporale. Né vale a smentire la validità di tale assunto l'avvenuta "tracciabilità" delle stesse, giacché essa attiene esclusivamente all'incameramento delle somme, ma non alla riferibilità ai ricorrenti della vincita. Parimenti è a dirsi con riferimento al successivo reimpiego delle somme stesse. Va, pertanto, ribadito che in tema di confisca ex art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, l'interessato non può dimostrare la proporzione tra redditi disponibili e valore degli acquisti e/o degli investimenti attraverso la mera indicazione e produzione degli attestati di riscossione di somme vinte al gioco in un concorso a pronostico che, in quanto rilasciati sulla base di presentazione di ricevute non nominative, certificano la sola percezione della somma, ma non il giocatore vincente che potrebbe averle cedute, anche dietro corresponsione di danaro, a chiunque avesse necessità di far apparire la liceità di una provvista (Sez. 2, n. 35646 del 12/07/2018, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 273467). Sulla confisca degli oggetti preziosi si fa, infine, questione di motivazione, non condivisa dal ricorrente, censurando massime di esperienza su cui il giudice dell'esecuzione ha motivato correttamente e si sottopone un ragionamento di puro merito, su cui si invoca l'intervento della Corte di legittimità. Si chiama, ancora una volta, la Corte di legittimità ad una valutazione in fatto sulla correttezza del giudizio espresso, opponendo una ricostruzione preferibile e diversa da quella prescelta dal giudice di merito. Al contrario, il giudice dell'esecuzione ha spiegato, a fronte della stessa memoria presentata dalla sorella di [OSCURATO:PERSONA] in base a quale criterio i monili, rivenuti sul soppalco non dovessero essere oggetto di confisca, essendovi più di un indizio sulla lecita provenienza e sulla provenienza da regali in occasioni di ricorrenze. Le modalità di conservazione, invero, inducevano a ritenere che essi fossero custoditi ivi proprio per trasmetterli ai figli e come di fatto essi fossero in una condizione assimilabile al deposito. Ciò a differenza di quanto era emerso per gli altri gioielli, in parti diverse dell'abitazione (camera da letto, tavernetta etc.) beni ritenuti incompatibili con i redditi dichiarati e disponibili.Quanto al ricorso della terza intestataria, [OSCURATO:PERSONA], esso oltre a riprodurre i medesimi temi sviluppati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile per mancanza, peraltro, di procura speciale del difensore (Sez. U., nr. 47239, del 30/10/2014, Borrelli e altro, rv. 260894) e valgono, in ogni caso, anche per la sua posizione, tutte le motivazioni già sviluppate per [OSCURATO:PERSONA]. Nessun dubbio, dunque, che la confisca sia stata correttamente disposta in sede di esecuzione, essendo espressamente contemplata dall'art. 85-bis d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, che rinvia all'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi