CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28756-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nella qualità di eredi di MASTROTA Maddalena e ZITO Leonardo, rappresentatee difese, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoRoberto Laghi, con cui elettivamente domicilianoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4/d , presso lo studio del Prof. [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].) (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede inNapoli, alla via Toledo n. 177 , in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con ilquale elettivamente domicilia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 84 , presso lo studio del difensore.- controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catanzaro, depositata in data 16.1.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 22 Marzo 2003 [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale e [OSCURATO:PERSONA], quale garante, convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari laSanpaolo [OSCURATO:SOCIETA]., esponendo che: i) la [OSCURATO:PERSONA] aveva intrattenuto con ilSan [OSCURATO:PERSONA] spa - già [OSCURATO:SOCIETA] - un rapporto bancario consistente in un'apertura di credito con affidamento mediante scopertura sul conto corrente di cui al numero 27/959, iniziato in data 29 maggio 1986,nonché un rapporto di apertura di credito di cui al numero 16/04, iniziato in data 20 Febbraio 2001, e all'epoca della citazione ancora in corso; ii) in data 29 dicembre 2000, la banca aveva fatto confluire sul conto corrente n. 27/959 la posizione debitoria pari a lire 100.115 167, derivante dal conto corrente di cui al numero 27/209, intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed aperto negli anni ‘70, nonché l'ulteriore esposizione debitoria pari a lire 57.333.999, derivante dal conto corrente n. 60/38, intestato a [OSCURATO:PERSONA] ed aperto il 21 gennaio 1999, così come quelle derivantida contratti di apertura di credito con scoperto su conto corrente, di cui ai numeri 8/14 del 5 febbraio 1987, 8/51 del 29 dicembre 1988, intestati a MaddalenaMastrota, e di cui al numero 8/27 del 3 dicembre 1987 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; iii) la banca, alsolo scopo di ripianare le presunte esposizioni debitorie derivanti dal conto corrente n. 27/959, aveva girocontatosu quest'ultimo la somma di lire 160 milioni, fittiziamente concessa con l'apertura di credito del 20 Febbraio 2001; iv) i predetti rapporti bancari di affidamento erano s tati garantiti da reciproche fideiussioni omnibus da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; v) avevano contestato al la banca numerosi addebiti di competenze illegittimamente applicate, a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto trimestrali, antergazione e postergazione delle valute, capitalizzazione composta trimestralmente degli oneri, spese e commissioni. Chiedevano pertanto gli attori l'accertamento della nullità delle relative clausole negoziali in base alle quali erano stati applicati interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto, interessi anatocistici trimestral i, con conseguente accertamento dell'esatto rapporto di dare avere tra le parti e con la conseguente eliminazione degli addebiti non dovuti, oltre che la condanna della banca al risarcimento dei danni subiti in ragione della illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d’Italia a motivo del rischio sofferenza illegittimamente e falsamente quantificato. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] I mi spa, con comparsa di costituzione risposta datata a 15 maggio 2003, con la quale contestava la domanda attoreae, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare il debito nei suoi confronti della correntista, quale debitrice principale, e di [OSCURATO:PERSONA], quale garante, nella somma di euro 118.026,73, quale saldo negativo dei rapporti di conto corrente intercorsitra le parti, con consequenziale condanna della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento insuo favore della predetta somma. 2. Il T ribunale di Castrovillari, con la sentenza n. 981 / 09, depositata il 23 novembre 2009, dichiarò la nullità dell e clausol e di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi contenutenei contratti prodotti in giudizio, con la sola esclusione del contratton. 16/04, e delle clausole contenentisaggi di interesse ultralegale di cui ai contratti impugnati , con l ’ esclusione dei contratti identificati dainumeri 60/38 e 16/04; c ondann ò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi diMaddalena Mastrota e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, al pagamento in favore del [OSCURATO:PERSONA] spa, della somma pari ad euro 52.559,65, oltre interessi fino al saldo effettivo. 3. Proposto appello con atto di citazione notificato in data 20 dicembre 2010 da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'anzidetta qualità di eredi, avverso la sopraindicata sentenza di primo grado, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenzan. 118 / 2018 , depositata in data 16 gennaio 2018, qui impugnata- dopo aver rimesso la causa una prima volta sul ruolo con ordinanza del 28 ottobre 2016 per la rinnovazione della Ctu già svolta in primo grado - ha rigettato il gravame, confermando, con diversa motivazione, la sentenza resa dal Tribunale di Castrovillariin data 23 novembre 2009. 4. La C orte del merito ha ritenuto che : a) la questione sollevata dagli appellanti(e relativa all’inefficacia di qualsivoglia capitalizzazione di interesse nei rapporti in esame) era da ritenersi fondata giacch è nessuna capitalizzazione di interessi debitori, alla luce della giurisprudenza costante di legittimità, poteva considerarsi valida, relativamente ai contratti non segnati da reciprocità;b) anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi poteva trovare applicazione, a condizione che fosse reciproca ( tanto su interessi debitori che su interessi creditori) e prevista in contratto ; c) conseguentemente, doveva ritenersi fondato il gravame nella parte in cui censurava la decisione del Tribunale per aver ritenuto di dover conteggiare le somme dovute per interessi capitalizzati in via annuale; d) tuttavia, doveva ritenersi dirimente ai fini del decidere, la circostanza che sul conto corrente n. 27/959- aperto con concessione di affidamento fi n dal 29 maggi o 1986 - erano state fatte confluire esposizioni debitorie derivanti da altri conti correnti, segnatamente quelli contraddistinti dai nn. 27/209, 60/38,8/14, 8/51, 8/27, e che in data 7 Marzo 2001 era stata concessa l'apertura di credito in conto correnten. 16 - 04 per un importo di lire 160 milioni , con somma girocontata sul conto corrente27-959; e) che tale dato, evidenziato anche dal CTU nominato nel secondo grado di giudizio, era determinante in ragione della strutturale deficienza di tutti gli estratticonto relativi al conto corrente n. 27/959 e di quelli che sullo stesso erano confluiti;f) pertanto, solo il conto corrente n. 1 7 /04 era assistito dalla produzione documentale di tutti gli estratti conto senza soluzione continuità dalla data di costituzione del conto fino alla data degli accertamenti peritali, mentre per il conto corrente n. 27/959 la domanda non era corroborata da tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione del rapporto di dare-avereintercorso tra le parti, in ragione dei plurimi e precedenti rapporti bancari; g) costituiva principio giuridico consolidato nella giurisprudenza quello secondo cui, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta esclusa la validità delle pattuizioni relative agli interessi posti a carico del correntista, la banca per dimostrare il proprio credito ha l’onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, non potendo invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, né il giudice può ritenere solo per questo che la clausola invalida non abbia trovato applicazione nel periodo in cui mancano gli estratti conto;h) era altresì pacifico il principio secondo il quale, una volta esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, delle pattuizioni negoziali contenenti interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto doveva avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data dell'apertura così effettuandosil'integrale ricostruzione del rapporto di dare-avere, con applicazione del tasso legale; i) sulla base di tali premesse metodologiche gli elementi provati utilmente e spendibili ai fini della decisione si risolvevano in quelli relativi alla disamina dell'andamento del conto corrente n. 16 /04, “ contrassegnato dalla sua autonomia e dalla mancanza di qualsivoglia profilo problematico in ordine alla capitalizzazione dell'entrate degli interessi in ragione della acclarata reciprocità delle conduzioni di computo degli accessori creditori - debitori ”; l ) nessun rilievo poteva essere attribuito ai dati desunti dai consulenti in relazione al conto corrente principale sul quale erano confluiti importi di incerta genesi e, come tali, non utilmente valorizzabili; m) la disamina dei conti correnti doveva dunque arrestarsi alla valutazione compiuta dal Ctu e relativa al soloconto corrente di appoggio n. 16/04; n ) pertanto, escluso ogni rilievo a qualsivoglia conteggio in ordine al conto corrente27/959, da considerarsi, dunque, neutro in entrambe le voci di dare-avere, l'unico dato certo era offerto dalla sussistenza di un creditodell'istituto di credito superiore a quello riconosciuto dalla sentenza di primo grado, credito che, tuttavia, difettando da parte della banca la proposizione di un appello incidentale, non poteva essere riconosciuto in termini migliorativi rispetto alle statuizioni di primo grado che avevano fissato in euro 52.559,65l'ammontare da liquidarsi in favore della banca appellata; o ) le sovraesposte considerazioni rendevano evidente l'assorbimento di tutte le questioni articolate in tema di illegittimità d elle singole clausole negoziali di cui si lamentava la nullità, e ciò con riferimento all'esercizio dello ius variandi, alle capitalizzazioni di interessi,e al computo delle commissioni di massimo scoperto; p ) quanto, poi, all' invocata rivisitazione da parte degli appellanti della decisione del giudice di prime cure -relativamente al mancato accoglimento della domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima segnalazione d ella posizione debitori a a sofferenza presso la centrale rischi della Banca d'Italia - , il grav ame non poteva essere accolto posto che non era stata fornita la prova della data di iscrizione del nominativo dei debitori presso la centrale rischi e delle motivazioni che a tanto condussero, nè erano rinvenibili elementi che potevano ricondurre tale circostanza ai fatti specifici eventualmente addebitabili al comportamento della banca. 2. La sentenza, pubblicata il 16.1.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di MASTROTA Maddalena e ZITO Leonardo con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito con controricorso. Le ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo le ricorrent i lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.2697 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’applicazione dei principi che distribuiscono gli oneri della prova nella materia in esame. Osservano le ricorrenti che sarebbe principio giuridico consolidato quello secondo cui spetterebbe sempre alla banca fornire la prova dell'andamento dei rapporti di conto corrente a partire dalla loro origine, una volta che sia stata dichiarata l'invalidità di clausole bancarie che abbiano comportato l'addebito di interessi, ultralegali e di valuta, commissioni e spese a carico del correntista. La banca non potrebbe sottrarsi all'assolvimento di tale onere - aggiungono le ricorrenti - invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili oltre dieci anni in quanto non dovrebbe confondersi l'onere di conservazione della documentazione contabile con quello della prova del credito, con la conseguenza - come già sopra osservato - che la banca avrebbe sempre l'onere di produrre la completa documentazione del rapporto di conto corrente. Si evidenzia ancora da parte delle ricorrenti che, nel caso in esame, era stata dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi e di quella di determinazione del tasso ( nella specie perché determinato in relazione agli usi di piazza) e la Corte di merito avrebbe affermato l'onere per la banca di provare l'effettiva entità del proprio credito. Tale ultima affermazione- evidenziano ancora le ricorrenti - , c ontenuta nella sentenza impugnata, sarebbe peraltro conforme all'orientamento espresso dalla Corte di legittimità in precedenti pronunce, secondo cui, una volta esclusa la validità della clausola sulla cui base sono stati calcolati gli interessi, soltanto la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto di conto corrente consente, attraverso un’integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale,di determinare il credito della banca, sempre che la stessa non risulti addirittura debitrice, una volta depurato il conto dalla capitalizzazione degli interessi non dovuti. Si osserva, pertanto,in termini conclusivi, che, in materia di ripartizione dell'onere della prova, nell'ambito delle azioni di accertamento negativo del credito bancario, i principi generali sull'onere della prova troverebbero applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal correntista-debitore, con azione di accertamento negativo, con la conseguenza che anche in tale situazione dovrebbero ritenersia carico della banca-creditrice, convenuta in accertamento, le conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa. Si evidenzia ancora che, qualora la banca non produca tutti gli estratti conti dall'origine del conto alla chiusura del rapporto, sarebbe necessario azzerare la prima posta conosciuta e proseguire poi con il calcolo, partendo dal cosiddetto “ saldo zero”. Osservano ancora le ricorrenti che la Corte territoriale, da un lato, avrebbe richiamato il consolidato principio giuridico secondo il quale, nei rapporti bancari, una volta esclusa la validità della pattuizione degli interessi acarico del correntista, la banca avrebbe l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto, ma, dall'altro, la stessa Corte distrettuale avrebbe del pari affermato che, rilevando una non completa produzione della documentazione attinente al conto corrente principale n. 27/595, avrebbe attuato un illegittimo azzeramento del saldo relativo all'intero periodo di gestione del medesimo conto, così espressamente statuendo: “il conto corrente n. 27/959, al contrario, non è corroborato da tutta la documentazione necessaria a ricostruire l'effettiva portata del rapporto di dare e avere intercorso tra le parti in ragione dei plurimi e precedenti rapporti bancari intercorsi”. Con la conseguenza che la Corte di appello non avrebbe fatto buon governo dei principi giuridici affermati dalla giurisprudenza di legittimità, laddove avrebbe dovuto azzerare il saldo del predetto conto solo ed esclusivamente con riferimento al periodo compreso tra il 29 maggio 1996 (data di apertura del conto) e il primo trim estre 2001 ( data dalla quale partirebbe la produzione documentale). 2. Con il secondo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., per violazione dell’art. 116, per erronea interpretazione delle risultanze processuali, in particolare, con riferimento agli esiti della espletata consulenza tecnica d’ufficio. Osservano le ricorrenti che la consulenza tecnica di ufficio aveva evidenziato che per il conto corrente 27/959 la produzione documentale fornita dalla banca partiva dal primo trimestre 2001,con un saldo passivo per il correntista di lire 208.488.071 (con riferimento al saldo precedente) e che pertanto per il suddetto conto corrente occorreva effettuarsi un doppio conteggio, uno che tenesse conto della sola documentazione fornita dalla banca (dal primo trimestre 2001 al mese di maggio 2003, con continuità di saldo), ma provvedendo all'azzeramento del saldo iniziale a debito del correntista di 208.488.071, in quanto non supportato dai precedenti conti correnti e un altro conteggio che tenesse in considerazione anche la documentazione fornita dalla parte appellante,che non sempre presentava continuità di saldo per mancanza degli estratti conto ovvero degli estratti scalare. Si evidenzia che, in riferimento alla prima ipotesi, il CTU aveva rilevato un saldo finale ricalcolato attivo a favore del correntista di euro 107.458,30 e che, con riferimento alla seconda ipotesi, il CTU aveva rilevato un saldo finale ricalcolato attivo a favore del correntista dieuro 64.887,43. Osservano ancora le ricorrenti che la Corte di appello, da un lato, aveva fatto sembrare difar proprie le valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, e, dall'altro, non avrebbe invece preso in minima considerazione le conclusioni raggiunte da quest'ultimo in ordine all’esistenza di un credito a favore del correntista.Osservano ancora le ricorrenti che la Corte distrettuale non avrebbe neanche tenuto in alcuna considerazione le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico di parte,dalle quali si sarebbe discostato senza alcuna motivazione. 2.1 Iprimi due motiv i - che possono essere esaminati congiuntamente - non meritano accoglimento. In primo luogo, le affermazioni delle ricorrenti in punto di ripartizioni degli oneri probatori nella materia in esamenon sono condivisibili. 2.2 Sul punto giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha ormai consolidato principichiari e non contestati, in ordine alla distribuzione degli oneri probatori in tema di conto corrente(cfr. più in particolare, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11543 del 02/05/2019) , affermando che, n ei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorredistinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. 2.3 E’ stato così chiarito, sempre nell’arresto da ultimo ricordato (Cass. n. 11543del 02/05/2019), che - come già sopra tratteggiato - ove sia la banca ad agire in giudizio e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a debito del cliente, è consentito scrutinare tutte le prove idonee a fornire indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo maturato al principio del periodo per cui risultano prodotti gli estratti conto, potendo prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che, pur non fornendo indicazioni precise idonee a ricostruire tutto il percorso del dare-avere del rapporto negoziale, consentono quantomeno di escludere che il correntista, nel periodo per cui gli estratti sono mancanti, abbia maturato un indeterminato credito, piuttosto che un debito, nei confronti della banca, con la conseguenza che, per quanto sopra indicato, in quest'ultima ipotesi è possibile assumere, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il saldo zero. Ed invero, in mancanza di elementi, nei due sensi sopra indicati, la domanda dovrà essere respinta per il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sulla banca che ha intrapreso il giudizio (sempre, Cass. n. 11543 del 02/05/2019, cit. supra). Ove sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione e il primo degli estratti conto prodotti rechi un saldo iniziale a suo debito, è del pari legittimo ricostruire il rapporto con le prove che offrano indicazioni certe e complete e che diano giustificazione del saldo riferito a quel momento; è inoltre possibile prendere in considerazione quegli ulteriori elementi che consentano di affermare che il debito nel periodo non documentato sia inesistente o inferiore al saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che addirittura in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; in mancanza di elementi nei due sensi indicati dovrà assumersi, come dato di partenza per la rielaborazioni delle successive operazioni documentate, il detto saldo (cfr. sempre Cass. n. 11543del 02/05/2019, cit. supra). In realtà, il totale rigetto della domanda, nella prima ipotesi, e non nella seconda, si spiega perché - ove la banca è attrice - essa deve fornire una base certa per la rielaborazione del conto e tale base non è offerta se la medesima non riesca ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere creditore di un importo di indeterminato ammontare; e - ove la banca assume la veste di convenuta - è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore (cfr. Cass. n. 11543del 02/05/2019, cit. supra). 2.4 Diversa è, naturalmente, l'ipotesi in cui tanto la banca che il correntista si facciano attori, in modo che nella medesima causa si fronteggino due diverse domande, l'una spiegata in via principale e l'altra in via riconvenzionale. Sul punto, va precisato che anche in tale eventualità sarà necessario valorizzare tutti i dati che rendano possibile individuare un saldo iniziale. Così, rileverà che, a fronte dell'assenza di riscontri forniti dalle parti quanto all'esistenza e all'ammontare dell'esposizione debitoria maturatadal cliente nel periodo non documentato da estratti conto, esistaconcordanza di allegazioni dei contendenti quanto all'inesistenzadi un credito conseguito, in quell'arco di tempo, dal correntista stesso: sicché, anche qui, potrà risultare legittimo l'azzeramento del saldo iniziale del periodo successivo, avendo il giudizio guadagnato una certezza minimale con riferimento alla prima frazione del rapporto di durata. Potrà dunque essere apprezzata la concorde deduzione delle parti secondo cui quel soggetto, all'epoca, non aveva comunque maturato un credito (e, a fortiori, un credito di indeterminata entità), in modo tale da escludere che l'incertezza inerente all'evoluzione del rapporto nel primo intervallo di tempo si sia comunicata a quello successivo e consentirà di affidare le rielaborazioni del conto a una idonea base di calcolo (così, espressamente sempre Cass. n. 11543del 02/05/2019, cit. supra). 2.5In conclusione, può dunque affermarsi come pacifico e consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (cfr. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23852del 29/10/2020). È stato anche più recentemente affermato sempre da questa Corte che, in tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (così, Cass. Sez. 1, Ordinanza n.15601 del 16/05/2022 ). 2.6 Ciò posto, le censure proposte dalle ricorrenti non colgono nel segno. 2.6.1In realtà, la Corte territoriale ha ritenuto che, dei due rapporti di c/c – n. 27/959 e n. 16/04 – dedotti in giudizio, con contrapposte domande di determinazionedel saldo da parte dei correntisti (che deducevano illegittimità divaria natura, nel calcolo , più in particolare , degli interessi) e della banca, soltanto per il secondo era stata prodotta la serie completa degli estratti conto, mentre , qua nto al primo rapporto, gli estratti prodotti dall’una e dall’altraparte erano complessivamente incompleti. Pertanto, s oltanto quanto alconto n. 16/04 era stato possibile accertare il saldo, risultato favorevole allabanca, mentre quanto al conto n. 27/95 9 (sul quale erano confluiti i saldi dialtri conti correnti instaurati tra le parti) ciò non era stato possibile, onde il medesimo non poteva essere preso in considerazione nell’ambito dei rapportidi dare - avere tra le parti. Conseguentemente, mentre il T ribunale avevacompensato il saldo a credito della banca di € 91.418,05 del c/c 16/04 conil saldo a debito della stessa di € 41.710,72 del c/c 27/959, condannando icorrentisti al pagamento della differenza, la Corte di appello aveva escluso di operare ta le compensazione , lasciando tuttavia ferma la condanna dei correntisti al pagamento della sola somma accertata dal T ribunale, di € 52.559,65, e ciò perché la banca non aveva proposto , invero, appello incidentale. 2.6.2Con i due motivi di ricorso qui ora in esame, gli eredi dei correntisti pretendono, in buona sostanza, di superare il (corretto) rilievo dell’impossibilità di determinare il saldo del c/c 27/959 per difetto di acquisizionedegli estratti conto completi. Più in particolare pretendono , così comeaveva fatto il CTU, di basare il calcolo sugli estratti conto parziali – decorrenti cioè dal 1° trimestre 2001 , pur essendo il rapporto di conto corrente iniziato molti anni prima – prodotti dalla banca, ma azzerando il saldodi partenza del pr imo di tali estratti, pari a £ 208.488.071 a debito dei correntisti, oppure di utilizzare gli estratti, parimenti parziali, prodotti dai correntisti. Latesi delle ricorrenti non è tuttavia condivisibile posto che nulla autorizza va adoperare il richiesto azzeramento del saldo del conto 27/959 al 1° trimestre 2001.Ed invero, tale azzeramento si giustifica solo come ipotesi “minimale” dicalcolo, allorché , cioè, sia pacifico o comunque certo che una delle due parti sitrovi in una posizione in credito (o in debito) a lla data del primo estratto e rimanesolo incerto il quantum . Nel caso in esame, invece , tale certezza non sussistee non è stata dimostrata dalle ricorrenti. Né è emerso che la predetta incompletezza documentale relativa al rapporto di conto cor rente 27/959 fossestata superata con altra documentazione o prove articolate dalle parti. 3. Con il terzo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli 2050 cod. civ. e 15 d.lsg. n. 196 del 2003, sul rilievo della erroneità della decisione impugnata in ordine alla domanda di responsabilità risarcitoria avanzatanei confronti del [OSCURATO:SOCIETA], con ulteriore vizio di omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione. Si evidenzia da parte delle ricorrentil’illogicità della motivazione in quanto, fin dall'atto introduttivo del giudizio, avevano dispiegato domanda di risarcimento danni evidenziando l’illegittima segnalazione alla centrale rischi operata dalla banca convenuta nei loro confronti. Evidenziano sempre le ricorrenti che, con il successivo atto di appello, avevano specificamente impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Castrovillari nella parte in cui quest'ultima aveva rigettato erroneamente tale domanda, prospettando specifiche censure alla sentenza impugnata. Nel casodi specie - a ggiungono le ricorrenti - la segnalazione alla centrale rischi era avvenuta sulla base di un erroneo presupposto di fatto, e cioè che la banca assumesse di avere un credito solo perché aveva applicato a tutti i conti correnti aperti dagli attori un’illegittima capitalizzazione degli interessi,c.m.s. non dovute, oltre che accessori e voci di spesa non previste, e ciò nella piena consapevolezza della banca convenuta dell’illegittimità delle operazioni compiute. Ne consegue - denunciano ancora l e ricorrenti - la evidenza della imprudente segnalazione degli attori alla centrale rischi che era stata operata dalla banca non solo in modo illegittimo ma anche con comportamento colposo. Si evidenzia ancora che il danno conseguente da tale illegittimo comportamento doveva ritenersi in re ipsa , s enza che incombessesulla parte attrice l'onere di fornirne la prova. Ricostruita pertanto in termini di colpa ovvero di responsabilità oggettiva, non residuerebbero dubbi - proseguono le ricorrenti - in ordine all'affermazione della responsabilità della banca, ai sensi dell'art.2050 cod. civ . , risultando anche provato il nesso di causalità tra l'attività posta in essere(illecita segnalazione) e il danno patito dai correntisti, quantomeno sotto il profilo del danno non patrimoniale da considerarsi in re ipsa. 3.1 Il terzo motivo è invece inammissibile. Le doglianze prospettano, in realtà, a questa Corte di legittimità una rivisitazione del merito della decisione, in relazione al profilo della negata responsabilità dell'istituto di credito denunciata dai correntisti per l’asserita illegittimità della segnalazione dei loro nominativi alla centrale rischi. La decisione qui impugnata si fonda, infatti, su accertamenti in fatto che hanno escluso la ricorrenza della dedotta responsabilità dell'istituto di credito, accertamenti che, al più, avrebbero dovuto essere impugnati ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.(per come perimetrato dalla giuri sprudenza di questa Corte: Cass. Sez. Un. 8053/2014), vizio qui solo enucleato in rubrica e neanche sviluppato nella parte argomentativa del motivo che si articola, diversamente, su generici richiami giurisprudenziali (anche di merito) e principi normativii quali peraltro neanche intercettano le rationes decidendi del provvedimento impugnato la cui motivazione si fonda, da un lato, sulla genericità del motivo di gravame proposto in appello e, dall’altro, sulla mancata prova dei fatti costitutivi dell’asserito comportamento illecito della banca. Sul punto va infatti precisato che le doglianze proposte dalle ricorrenti si compongono,in realtà, di generici riferimenti all’istituto della segnalazione alla centrale rischi e alle conseguenze di tali segnalazioniin punto di discredito personale e commerciale e financo in punto di violazione della normativa dettata dal d.lgs. n. 196/2003 per la protezione dei dati personali, senza che tali considerazioni si confrontino con le ragioni della decisione qui impugnata e già sopra ricordate. A ciò va aggiunto che la stessa affermazione delle ricorrenti – secondo cui l’illegittimità della segnalazione alla centrale rischi discenderebbe dalla illegittimità dell’applicazione di interessi anatocistici e di altre indennità contrattuali non dovute, con conseguente credito maturato in favore dei correntisti– è smentita dagli accertamenti svolti dalla Corte di appello che aveva per altroverificato (per quanto già sopra osservato) la sussistenza di un credito maggiore in favoredella banca, quale saldo passivo dei correntisti, rispetto anche a quello già accertato dal giudice di prime cure, credito la cui liquidazione non era stata possibile per la mancata proposizione di appello incidentale da parte dell’istituto di credito. Il mancato accertamento dell’andella responsabilità risarcitoria invocata dalle ricorrenti, con statuizioni giudiziali che quest’ultime non sono riuscite ad aggredire efficacemente neanche in questo giudizio di legittimità, rende superfluo l’esame delle ulteriori do glianze articolate in merito alla quantificazione del danno e all’accertamento del nesso causale tra l’asserito illecito ed il danno-conseguenza, doglianze anch’esse declinate, peraltro, in termini generici e non puntuali. Ne consegue il complessivo rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nel