Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:596
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA]-HACKL
presentate il 21 settembre 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA] C‑76/05
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Germania)]
e
[OSCURATO:PERSONA] C‑318/05
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
contro
Repubblica federale di Germania
«Libera prestazione dei servizi – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Fiscalità – Imposta sul reddito – Rette scolastiche – Limitazione della detraibilità fiscale alle spese relative a istituti privati nazionali – Rapporto con la politica dell’istruzione degli [OSCURATO:PERSONA] membri»
Indice
I – Osservazioni preliminari
II – Contesto normativo
A – Normativa comunitaria
B – Normativa nazionale
1. Einkommensteuergesetz (Legge sull’imposta sul reddito, in prosieguo: la «EStG»)
2. [OSCURATO:PERSONA] für die [OSCURATO:PERSONA] (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo:
«GG»)
III – Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C‑76/05)
A – Fatti e causa principale
B – Argomenti essenziali dei soggetti che hanno presentato osservazioni
C – Analisi
1. Osservazioni preliminari sul metodo dell’analisi
2. Sulla libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 CE e segg.
a) Sfera di applicazione
b) Sul carattere discriminatorio del § 10, n. 1, punto 9, EStG
i) Sulla rilevanza del divieto costituzionalmente garantito di una differenziazione degli studenti in base alle condizioni
economiche dei genitori
ii) Sulla assimilabilità di istituti di istruzione privati nazionali e stranieri
c) Giustificazione
d) [OSCURATO:PERSONA]
IV – Sul ricorso per inadempimento (causa C‑318/05)
A – Procedimento precontenzioso e contenzioso
B – Argomenti essenziali delle parti
C – Valutazione
1. Sulla presunta violazione della libera prestazione dei servizi
2. Sulla presunta violazione della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento (artt. 39 CE e 43 CE)
3. Sulla presunta violazione del principio generale della libertà di circolazione (art. 18, n. 1, CE in combinato disposto
con art. 12, n. 1, CE)
a) Ambito di applicazione
b) Discriminazione
c) Giustificazione
d) [OSCURATO:PERSONA]
4. Spese
V – [OSCURATO:PERSONA] generali
I –
Osservazioni preliminari
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale e il procedimento per inadempimento al presente esame attengono entrambi alla questione
se il diritto comunitario – a prescindere dalla competenza in materia di politica dell’istruzione spettante, in linea di principio,
agli [OSCURATO:PERSONA] membri – osta ad una norma fiscale nazionale, ai sensi della quale possono essere considerate spese straordinarie
ai fini della riduzione dell’imposta sul reddito i pagamenti delle tasse scolastiche a determinate scuole dello Stato membro
interessato, ma non i pagamenti a scuole situate nel restante territorio comunitario.
2. La questione da esaminare si pone, dunque, a metà strada tra la materia delle imposte dirette e la politica dell’istruzione.
Allo stato attuale del diritto comunitario, entrambi i settori rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come discende
dall’art. 149, n. 1, CE, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri organizzare il sistema di istruzione e definire il contenuto dell’insegnamento
da diffondere. [OSCURATO:PERSONA] membri, inoltre, possono autonomamente definire la configurazione e la struttura del proprio sistema
fiscale (
2
).
3. Secondo costante giurisprudenza della Corte, nell’esercizio della propria competenza in materia di imposte dirette gli [OSCURATO:PERSONA]
membri devono osservare il diritto comunitario anche in assenza di una corrispondente competenza normativa della CE (
3
). L’assenza di un potere normativo in capo alla Comunità nel settore della politica dell’istruzione non ha l’effetto di sottrarre,
in linea di principio, ogni decisione degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativa a tale settore al controllo in merito alla sua compatibilità
con il diritto comunitario (
4
). In un mercato interno caratterizzato «dall’eliminazione, fra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle
merci, delle persone, dei servizi e dei capitali» (
5
), infatti, agli [OSCURATO:PERSONA] membri non è più possibile, di regola, sottrarsi all’osservanza dei limiti discendenti dalla normativa
comunitaria relativi alla fissazione e all’applicazione delle loro politiche nazionali.
4. Pertanto, laddove la questione ricada nella sfera di applicazione delle libertà fondamentali del Trattato CE, nelle cause
in esame si potrebbe quindi assistere ad un conflitto tra la politica nazionale dell’istruzione, nell’ambito della quale possono
essere fissati, inter alia, i requisiti per poter beneficiare di incentivi statali a favore di istituti di istruzione, e la
tutela dei diritti discendenti da tali libertà fondamentali – come ad esempio nel caso di frequenza di un istituto scolastico
straniero. Occorrerà, pertanto, stabilire se e in qual misura sussista un equilibrio tra la tutela delle competenze nazionali
e le esigenze del mercato interno.
5. Nell’ambito della successiva analisi occorre ad ogni modo tenere in considerazione il particolare rispetto che va attribuito
alle competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori della fiscalità e della politica dell’istruzione (
6
).
II –
Contesto normativo
A –
Normativa comunitaria
6. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’interpretazione degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE. Nell’ambito del procedimento per inadempimento
la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’accertamento della violazione delle stesse norme da parte della Repubblica federale di Germania.
B –
Normativa nazionale
1. Einkommensteuergesetz (
7
) (Legge sull’imposta sul reddito, in prosieguo: la «EStG»).
7. Il § 10, n. 1, punto 9, dell’EStG così recita:
«Costituiscono spese straordinarie le spese seguenti, sempreché non si tratti di spese d’esercizio o di spese di acquisizione
del reddito:
il 30% delle spese sostenute dal contribuente per consentite a un figlio, relativamente al quale ha beneficiato di un’esenzione
per figlio a carico o di un assegno familiare, di frequentare una scuola parificata privata autorizzata dallo Stato o dalla
legislazione del Land conformemente all’articolo 7, n. 4, del [OSCURATO:PERSONA], nonché una scuola privata di formazione generale
riconosciuta per legge in base alla normativa del Land, ad esclusione delle spese di alloggio, vitto e assistenza».
2. [OSCURATO:PERSONA] für die [OSCURATO:PERSONA] (
8
) (Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania, in prosieguo: il «GG»)
8. L’art. 7, n. 4 recita:
«È garantito il diritto d’istituire scuole private. Le scuole private, laddove alternative alle scuole pubbliche, necessitano
dell’autorizzazione dello Stato e sono sottoposte alle leggi dei Länder. L’autorizzazione deve essere accordata quando le
scuole private non siano inferiori alle scuole pubbliche per quanto riguarda le finalità didattiche e i sistemi di organizzazione,
nonché la formazione scientifica degli insegnanti, e quando non favoriscano una separazione degli scolari in base alle condizioni
economiche dei genitori. L’autorizzazione deve essere negata quando la posizione giuridica ed economica degli insegnanti non
è sufficientemente assicurata».
III –
Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale (causa C‑76/05)
A –
Fatti e causa principale
9. I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono stati sottoposti ad una tassazione congiunta del reddito per gli anni
1998 e 1999. Essi sono genitori di tre figli dei quali due, le figlie Lydia (nata nel 1981) e Lilian (nata nel 1986), hanno
frequentato la [OSCURATO:PERSONA] in Scozia.
10. Poiché, inizialmente, i coniugi non hanno presentato le loro dichiarazioni dei redditi, le basi imponibili sono state determinate
attraverso un accertamento induttivo d’ufficio. Contro i relativi avvisi di accertamento i ricorrenti hanno proposto tempestivamente
opposizione.
11. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nelle more del procedimento di opposizione i coniugi hanno fatto valere oneri straordinari
pari a 43 426,78 marchi tedeschi (DEM) per il 1998 e a DEM 64 549,79 per il 1999. Tra i costi, nel 1998 DEM 33 867,79 e nel
1999 DEM 27 415,62 erano imputabili alla frequenza della [OSCURATO:PERSONA] in Scozia da parte di entrambe le figlie,
che è all’esame del presente procedimento pregiudiziale.
12. Le rette scolastiche in essi comprese che non riguardino l’alloggio, l’assistenza o il vitto, secondo quanto indicato dal
giudice a quo, non sono state a tutt’oggi specificamente documentate dai ricorrenti, ma ammonterebbero annualmente ad almeno
DEM 10 000.
13. Nelle more del procedimento di opposizione, il 13 settembre 2001 il [OSCURATO:PERSONA] ha emanato avvisi di accertamento
del reddito rettificati relativamente agli esercizi controversi, in cui riconosceva gli imponibili dichiarati, fatta eccezione
per gli oneri straordinari fatti valere. Poiché i coniugi insistevano sull’opposizione, il [OSCURATO:PERSONA] la respingeva in quanto
infondata con decisione sull’opposizione 6 dicembre 2001.
14. Avverso tale decisione i coniugi hanno quindi proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] chiedendo in subordine, inter alia, la
deduzione per oneri straordinari ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, dell’EStG.
15. [OSCURATO:PERSONA] è dell’avviso che il ricorso non possa che avere esito negativo in base alla normativa nazionale, in
quanto il § 10, n. 1, punto 9, dell’EStG riguarderebbe esclusivamente la frequenza di determinate scuole nazionali, ma non
sarebbe applicabile ai pagamenti di tasse scolastiche relativi a scuole situate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. A diverso risultato
si potrebbe peraltro pervenire in considerazione di prevalenti norme di diritto comunitario.
16. Pertanto, con decisione 27 gennaio 2005 il [OSCURATO:PERSONA] ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
Se il fatto che, ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, della Einkommensteuergesetz, nella versione vigente nel 1998 e nel 1999,
i pagamenti delle tasse scolastiche relativi a determinate scuole tedesche, ma non quelli relativi a scuole situate nel restante
territorio comunitario, possano essere considerati spese straordinarie ai fini della riduzione dell’imposta sul reddito, contrasti
con gli artt. 8a del Trattato (divenuto art. 18 CE; principio generale della libertà di circolazione), 48 del Trattato (divenuto
art. 39 CE; libera circolazione dei lavoratori), 52 del Trattato (divenuto art. 43; libertà di stabilimento), nonché 59 del
Trattato (divenuto art. 49 CE; libera prestazione dei servizi) (
9
).
B –
Argomenti essenziali dei soggetti che hanno presentato osservazioni
17. Il
governo tedesco
è dell’avviso che la normativa controversa di diritto nazionale non rientri nell’ambito di applicazione della libera prestazione
dei servizi. Come discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte (
10
), lo svolgimento di corsi di insegnamento potrebbe essere considerato un servizio ai sensi degli artt. 49 CE e segg. solo
eccezionalmente, quando la scuola sia finanziata prevalentemente mediante fondi privati e persegua un utile economico. Ciò
non sarebbe stato dimostrato rispetto alla scuola in questione, situata nel [OSCURATO:PERSONA].
18. Un trattamento differenziato sarebbe ad ogni modo giustificabile sulla base di differenze oggettive. Se anche la scuola oggetto
della causa principale prestasse servizi, essa non sarebbe assimilabile alle scuole che beneficiano del § 10, n. 1, punto
9, EStG, in quanto sia le scuole alternative ivi menzionate, sia le citate scuole complementari, di norma, non potrebbero
perseguire scopi di lucro.
19. Dalla giurisprudenza della Corte (
11
) discenderebbe inoltre che ad uno Stato membro non sarebbe vietato fissare i criteri che impediscono che un’agevolazione fiscale
sia portata al di sotto di un livello considerato necessario dallo Stato membro.
20. Ad avviso del governo tedesco, la configurazione della fattispecie escluderebbe l’applicabilità delle disposizioni del Trattato
relative alla libera circolazione dei lavoratori (art. 39 CE) e alla libertà di stabilimento (art. 43 CE). Infine, dal combinato
disposto dell’art. 18 CE con l’art. 12 CE non discenderebbe alcun diritto a favore dei ricorrenti della causa principale.
21. [OSCURATO:PERSONA]
, per contro, è dell’avviso che si sia in presenza di una violazione della libera prestazione dei servizi passiva. Invocando
la giurisprudenza della Corte (
12
), essa ritiene che trovi applicazione la libera prestazione dei servizi. A suo avviso, l’applicabilità di tale libertà non
viene esclusa dal fatto che un finanziamento con mezzi privati delle scuole private con sede in Germania risulti pressoché
impossibile a causa del divieto di differenziazione degli scolari in base alle condizioni economiche dei genitori ai sensi
dell’art. 7, n. 4, GG e che in tale contesto il carattere oneroso di corrispondenti prestazioni nel settore dell’istruzione
possa apparire dubbio. Ai fini della valutazione del carattere oneroso di tali prestazioni rileverebbero, infatti, non solo
le scuole private che beneficiano della normativa tedesca, bensì anche e soprattutto le scuole private – straniere – escluse
da tale agevolazione.
22. Anche il combinato disposto dell’art. 18 CE con l’art. 12 CE osterebbe ad una normativa nazionale come quella descritta.
23. Per contro, alla fattispecie in oggetto non troverebbero invece applicazione gli artt. 39 CE e 43 CE.
C –
Analisi
1. Osservazioni preliminari sul metodo dell’analisi
24. Come si può desumere dalla formulazione della questione pregiudiziale, il [OSCURATO:PERSONA] chiede se gli artt. 18 CE, 39 CE,
43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale per effetto della quale uno Stato
membro riconosca ai fini della riduzione dell’imposta sul reddito le rette scolastiche versate a determinate scuole dello
Stato membro interessato, ma non quelle versate a scuole situate nel restante territorio comunitario.
25. All’interpretazione degli artt. 39 CE e 43 CE può soprassedersi nel prosieguo. Poiché i genitori non hanno esercitato né il
proprio diritto ad intraprendere un’attività lavorativa dipendente in un altro Stato membro, né il proprio diritto a stabilirvisi
in qualità di lavoratori autonomi, è evidente che tali norme non sono applicabili nel presente procedimento.
26. La questione che resta da risolvere è se trovi applicazione il principio generale della libertà di circolazione di cui all’art. 18,
n. 1, CE, nel combinato disposto con il divieto di discriminazione discendente dall’art. 12, n. 1, CE. Ratione personae, gli
artt. 12 CE e 18 CE risultano applicabili, in quanto il singolo può invocare il divieto di discriminazione in presenza di
rapporti transfrontalieri anche nei confronti del proprio paese di origine (
13
).
27. Tuttavia, ratione materiae, il divieto di discriminazione prescritto dall’art. 12, n. 1, CE – eventualmente nel combinato
disposto con il principio generale della libertà di circolazione di cui all’art. 18, n. 1, CE – può essere invocato «nell’ambito
di applicazione del Trattato» solo «salve disposizioni particolari» – quale ad esempio l’art. 49 CE. Pertanto, occorrerà procedere
all’esame del combinato disposto del divieto di discriminazione di cui all’art. 12, n. 1, CE con l’art. 18, n. 1, CE, soltanto
se non trova applicazione la libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 CE e segg., ragion per cui l’analisi deve
prendere avvio dall’esame degli artt. 49 CE e segg.
2. Sulla libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 CE e segg.
a) Sfera di applicazione
28. Occorre pertanto chiedersi, anzitutto, se sia applicabile la libera prestazione dei servizi di cui agli artt. 49 CE e segg.
29. Ratione personae, l’art. 49 CE risulta comunque applicabile poiché il singolo può appellarsi a tale norma in presenza di rapporti
transfrontalieri anche nei confronti del proprio paese di origine (
14
).
30. Ratione materiae, occorre far riferimento, in limine, alla libera prestazione dei servizi passiva, nell’ambito della quale
il destinatario di un servizio si reca nello Stato membro del prestatore del servizio. Se è pure vero che l’art. 50, n. 3,
CE menziona espressamente soltanto la variante attiva, nell’ambito della quale è il prestatore del servizio che si trasferisce
nel luogo del destinatario dello stesso, la costante giurisprudenza della Corte riconosce tuttavia anche la libera prestazione
dei servizi passiva (
15
). Essa costituisce, infatti, la necessaria integrazione della forma attiva che permette di comprendere ogni attività prestata
dietro retribuzione che non rientri nella libera circolazione di merci e capitali o nella libera circolazione delle persone.
La fattispecie oggetto della causa principale verte sulla negata detraibilità fiscale degli oneri connessi con la frequenza
di una scuola privata situata all’estero – e in tal modo della possibilità di esercitare un diritto allo svolgimento di corsi
di istruzione all’estero.
31. Occorre, tuttavia, esaminare se l’offerta di corsi di istruzione di cui trattasi nella specie costituisca una prestazione
di servizi. A norma dell’art. 50, n. 1, CE, ciò si verificherebbe se si trattasse di «prestazioni fornite normalmente dietro
retribuzione».
32. Tuttavia, nella specie è contestata la sussistenza di siffatte prestazioni a titolo oneroso. L’elemento centrale dell’esame,
pertanto, è costituito dalla questione se il versamento di rette scolastiche possa essere considerato quale «retribuzione»
e se lo svolgimento di corsi di istruzione possa essere considerato quale «prestazione».
33. A tal proposito, nella sentenza Humbel (
16
), con riferimento al versamento di tasse scolastiche nell’ambito della pubblica istruzione nazionale, la Corte ha stabilito
che la caratteristica essenziale della retribuzione va individuata nella circostanza che essa costituisce il corrispettivo
economico della prestazione considerata. Tuttavia, detta caratteristica non si riscontra nell’insegnamento impartito nell’ambito
della pubblica istruzione nazionale, perché in questo caso lo Stato non intende svolgere attività retribuite, bensì adempie
i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo, finanziando di regola il sistema mediante fiscalizzazione. Sulla
natura di questa attività non incide il fatto che talora gli alunni od i loro genitori siano tenuti a pagare tasse scolastiche
al fine di contribuire in una certa qual misura ai costi di gestione del sistema.
34. Nella sentenza Wirth (
17
) la Corte ha inoltre precisato la sua giurisprudenza in materia. Anzitutto, essa ha chiarito che i principi elaborati con
riguardo al pagamento di tasse scolastiche possono trovare applicazione anche con riguardo a tasse versate per gli studi superiori,
osservando peraltro che esistono istituti di insegnamento superiore finanziati essenzialmente mediante fondi privati, provenienti
segnatamente da studenti o dai loro genitori, ed il cui scopo consiste nel perseguimento di un fine di lucro. L’insegnamento
impartito in tali istituti assumerebbe le caratteristiche di una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 50 CE. In base
ad un’interpretazione a contrario dell’affermazione della Corte sopra riportata, occorre ritenere che anche tali osservazioni
siano applicabili al pagamento di rette scolastiche.
35. Pertanto, nel presente procedimento i criteri determinanti ai fini del riconoscimento del carattere oneroso della prestazione
di servizi e, quindi, dell’applicabilità, ratione materiae, dell’art. 49 CE sono costituiti dal finanziamento mediante mezzi
privati di parte rilevante dei costi di una scuola e dal perseguimento di un fine di lucro da parte della stessa.
36. Dall’ordinanza di rinvio non è possibile desumere direttamente se la scuola situata nel [OSCURATO:PERSONA] di cui si fa ivi menzione
soddisfi tali requisiti. Tuttavia, come si evince dalle osservazioni del giudice a quo, la mera retta scolastica per le due
figlie ammontava ad almeno DEM 10 000 annuali e le spese complessive per la frequenza della scuola ammontavano a DEM 33 867
per l’anno 1998 e a DEM 27 415 per l’anno 1999. Se è pur vero che l’entità di tali somme non consente di dedurre automaticamente
che la scuola interessata persegue fini di lucro, occorre tuttavia aggiungere che, secondo quanto riportato dal governo tedesco,
l’importo di tali somme è notevolmente superiore a quello delle rette scolastiche richieste da scuole private – con sede in
Germania – che beneficiano del § 10, n. 1, punto 9, EStG. In ogni caso, non può quindi escludersi che la scuola in questione
con sede nel [OSCURATO:PERSONA] sia finanziata per una parte rilevante mediante fondi privati e che persegua fini di lucro. Spetta,
tuttavia, in ultima istanza al giudice nazionale procedere a tali accertamenti in punto di fatto.
37. Per contro, ai fini dell’applicabilità dell’art. 49 CE, non dovrebbe risultare determinante il fatto che le scuole situate
nello Stato membro del destinatario della prestazione – in questo caso la Germania – non forniscano, di regola, sulla base
di disposizioni costituzionali o semplicemente legislative, prestazioni a titolo oneroso ai sensi della definizione dell’art. 50,
n. 1, CE, perché non perseguirebbero un utile economico e sarebbero finanziate prevalentemente dal bilancio pubblico (
18
). Nella sentenza 16 maggio 2006 nella causa Watts (
19
), con riguardo ad analoga argomentazione relativa a prestazioni in natura del sistema sanitario britannico, la Corte ha infatti
escluso la necessità di accertare «se le prestazioni di cure ospedaliere fornite nell’ambito di un servizio sanitario nazionale
come l’NHS costituiscano esse stesse servizi ai sensi delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione dei servizi».
38. Si tratta di una recente pronuncia della Grande Sezione della Corte che si occupa espressamente anche della questione se nella
nozione comunitaria di prestazione di servizi possano rientrare prestazioni legate a sistemi nazionali istituiti per la copertura
di spese per cure ospedaliere, quando, in presenza di un rapporto trasnfrontaliero, in almeno uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati
non siano previste prestazioni pecuniarie.
39. Tuttavia, ritengo che gli effetti di tale impostazione non si presentino privi di problemi: da un lato, ne discende un obbligo
di liberalizzazione difficilmente conciliabile con la sovranità degli [OSCURATO:PERSONA] membri e di ampiezza tale che le libertà fondamentali
del Trattato risultano applicabili già per il sol fatto che una prestazione di servizi sia fornita soltanto in un altro Stato
membro secondo i principi del libero mercato. È pur vero che dall’applicabilità delle libertà fondamentali non discende necessariamente
l’incompatibilità di determinate norme nazionali con il diritto comunitario; tuttavia, lo Stato membro interessato deve all’occorrenza
giustificare tali norme, con una conseguente notevole restrizione del potere discrezionale ad esso spettante nella definizione
di politiche al di fuori delle competenze della Comunità. Dall’altro lato, tale obbligo di liberalizzazione risulta soprattutto
difficilmente conciliabile con la giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di impresa nel diritto comunitario della
concorrenza, in quanto la Corte è dell’avviso che i sistemi basati sul principio della solidarietà nazionale (
20
) non ricadono, di regola, in tale nozione. Nel presente procedimento non si discute la diversità dell’ottica relativa alla
nozione di impresa rispetto a quella relativa alla nozione di prestazione di servizi, tenuto conto del fatto che la sussunzione
nella nozione di impresa presuppone soltanto l’osservanza di disposizioni nazionali – senza l’implicazione di aspetti transfrontalieri
e, quindi, senza rischio di collisioni. Tuttavia, la creazione di una «via di fuga» da sistemi chiusi della solidarietà nazionale
– siano essi settori del sistema di previdenza sociale o fondi per il risarcimento di rischi non assicurabili – collegata
alla possibilità di esercizio delle libertà fondamentali del Trattato risulta di per sé comunque pregiudizievole al principio
della solidarietà nazionale in quanto limita la distribuzione del rischio.
40. Pur ritenendo opportuno un riesame delle conseguenze di tale giurisprudenza, non è verosimile attendersi, dal momento che
si tratta una sentenza relativamente recente della Grande Sezione, che la Corte reputi necessario rivedere già in questa occasione
l’impostazione seguita nella causa Watts.
Tuttavia, alla luce della soluzione accolta nella sentenza Watts, l’art. 49 CE risulterebbe in via di principio applicabile.
b) Sul carattere discriminatorio del § 10, n. 1, punto 9, EStG
41. Il § 10, n. 1, punto 9, EStG non avrebbe carattere discriminatorio se il diverso trattamento fiscale delle rette scolastiche
versate ad istituti d’istruzione privati nazionali e stranieri fosse giustificato da ragioni oggettive, in particolare per
l’impossibilità di comparare le due categorie di istituti d’istruzione.
i) Sulla rilevanza del divieto costituzionalmente garantito di una differenziazione degli studenti in base alle condizioni economiche
dei genitori
42. Come discende dalle osservazioni del [OSCURATO:PERSONA], le rette scolastiche versate a scuole situate in un altro Stato membro
ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, EStG di norma non sono considerati un onere straordinario ai fini della riduzione dell’imposta
sul reddito (
21
). Le uniche eccezioni a tale regola sono costituite, secondo la più recente giurisprudenza del Bundesfinanzhof, dalle scuole
tedesche all’estero riconosciute dalla Kultusministerkonferenz (Conferenza permanente dei Ministeri della Pubblica istruzione
dei Länder) (
22
), nonché dalle scuole europee (
23
). Ad avviso del Bundesfinanzhof, la fondatezza di tali eccezioni risiede nel fatto che le scuole tedesche all’estero – alla
stessa stregua delle scuole nazionali – sono soggette alla sorveglianza dello Stato tedesco, mentre le scuole europee godono
di uno status assimilabile a quello di una scuola legalmente riconosciuta dallo Stato.
43. A prescindere da questi casi particolari, le scuole con sede all’estero (in prosieguo: le «scuole straniere») sono invece
sottratte al controllo da parte delle autorità tedesche, con la conseguenza che un’agevolazione fiscale per le rette scolastiche
corrisposte a tali scuole è esclusa già per effetto di tale presupposto. Il § 10, n. 1, punto 9, EStG non fissa quindi criteri
oggettivi sulla base dei quali poter stabilire la deducibilità di tasse scolastiche di scuole tedesche e straniere. Piuttosto,
l’elemento di riferimento ai fini dell’agevolazione fiscale è costituito esclusivamente dalla sede all’interno della Repubblica
federale (ad eccezione delle scuole tedesche all’estero e delle scuole europee ad esse equiparate). Pertanto, le scuole straniere,
indipendentemente dall’entità delle relative rette, sono automaticamente escluse dalla deduzione d’imposta. Se ai fini dell’agevolazione
risulta quindi già determinante il criterio formale della sede, il criterio sostanziale della differenziazione in base alle
condizioni economiche non può essere addotto a giustificazione del diverso trattamento fiscale.
ii) Sulla assimilabilità di istituti di istruzione privati nazionali e stranieri
44. Poiché la natura discriminatoria del § 10, n. 1, punto 9, EStG discende già dal criterio formale della sede, occorre procedere
soltanto in via sussidiaria all’esame dell’argomento addotto dal governo tedesco, secondo il quale gli istituti privati d’istruzione
nazionali e stranieri non sarebbero assimilabili.
45. Il diritto comunitario attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri un margine di valutazione discrezionale in ordine alla strutturazione
dei rispettivi sistemi nazionali di istruzione. Come già illustrato nelle osservazioni preliminari, spetta agli [OSCURATO:PERSONA] membri
organizzare e diffondere l’istruzione. Quale espressione di tale competenza, essi possono stabilire propri criteri, improntati
a valutazioni nazionali, alla cui osservanza sono tenute le scuole per l’assolvimento di tale compito.
46. Il collegamento tra il sostegno statale indiretto, attuato attraverso la concessione di agevolazioni fiscali, e la realizzazione
di tali criteri (
24
), sulla scorta dei quali devono quindi essere valutate anche le scuole situate nel territorio comunitario non nazionale, non
è pertanto censurabile sul piano del diritto comunitario – nella misura in cui esso risulti in assoluto applicabile per effetto
del carattere oneroso delle prestazioni di servizi di istruzione in esame. Le scuole straniere, ove non soddisfino i criteri
stabiliti, non saranno allora in grado di contribuire adeguatamente alla realizzazione dei compiti dello Stato in materia
di istruzione conformemente all’impostazione dello Stato membro interessato, che il diritto comunitario impone di rispettare.
In tal caso, la differenziazione sul piano fiscale non costituisce una restrizione, in quanto non è soddisfatto il requisito
della assimilabilità alle scuole nazionali che beneficiano dell’agevolazione, requisito necessario, in linea di principio,
ai fini di tale agevolazione.
47. È controverso se, nel caso in esame, la necessaria assimilabilità sia esclusa in quanto il § 10, n. 1, punto 9, EStG, secondo
l’impostazione seguita dal governo tedesco, riguarda esclusivamente scuole che
non
perseguano fini di lucro e che siano prevalentemente finanziate dal bilancio pubblico. Nel caso di specie, infatti, occorre
prendere in considerazione soltanto quelle scuole straniere che (come chiaramente nel caso della scuola di cui trattasi nella
causa principale) prestino servizi ai sensi dell’art. 50 CE e vengano quindi prevalentemente finanziate con mezzi privati
perseguendo altresì fini di lucro; diversamente, non si ricadrebbe nella sfera di applicazione delle libertà fondamentali (
25
).
48. Tuttavia, il necessario requisito della assimilabilità non viene soddisfatto per il semplice fatto che le scuole nazionali
che beneficiano dell’agevolazione di cui al § 10, n. 1, punto 9, EStG, costituiscano, come discende dal rinvio all’art. 7,
n. 4, GG, al pari delle pertinenti scuole straniere, organizzazioni private e non, quindi, scuole statali. Queste scuole nazionali,
infatti, nonostante la loro natura di enti di diritto privato, non possono di norma prevedere l’imposizione di rette a copertura
delle proprie spese, poiché sono soggette al divieto di differenziazione degli studenti in base delle condizioni patrimoniali
dei genitori. Proprio a fronte di tale divieto sussiste un rilevante interesse all’agevolazione statale. Per le «scuole parificate
autorizzate dallo Stato» ciò discende direttamente dall’art. 7, n. 4, terzo periodo, GG, mentre per le altre scuole comprese
dal § 10, n. 1, punto 9, EStG può conseguire dalla corrispondente autorizzazione o riconoscimento a livello regionale.
49. Tuttavia, non è possibile escludere l’esistenza di scuole nazionali che siano soggetti prestatori di servizi ai sensi degli
artt. 49 CE e segg., rispondendo, al tempo stesso, ai requisiti sostanziali fissati dal § 10, n. 1, punto 9, EStG, soddisfacendo,
in tal modo, il requisito della assimilabilità, come risulta dagli esempi addotti nel corso dell’udienza.
50. Se è vero che ciò di norma non si verifica, può tuttavia risultare pienamente possibile in due ipotesi che occorre esaminare
qui di seguito. Da un lato, rette scolastiche al di sotto della soglia del divieto di differenziazione possono essere integrate
mediante contributi da parte di soggetti privati (
26
) con modalità tali da consentire alla scuola di perseguire fini di lucro. Dall’altro lato, in casi eccezionali una scuola
può anche essere finanziata in misura prevalente mediante le rette e purtuttavia avere diritto all’agevolazione di cui al
§ 10, n. 1, punto 9, EStG, dal momento che tale disposizione non richiede tassativamente che le scuole che ne beneficino siano
finanziate in misura prevalente con risorse pubbliche.
51. Quanto alla prima ipotesi, si può fare riferimento alla possibilità che una scuola privata venga finanziata, al contempo,
mediante le rette e per mezzo di contributi di soggetti privati sino al raggiungimento del limite di copertura dei costi (
27
). A ciò non osta il fatto che i costi della scuola siano sopportati solo in parte dagli alunni o dai loro genitori. Come discende
dalle cause Humbel e Wirth in precedenza illustrate, il carattere oneroso ai sensi dell’art. 50 CE richiede solo «segnatamente»
un finanziamento privato da parte degli alunni o dei loro genitori (
28
). Per affermare l’esistenza di tale carattere oneroso è sufficiente, pertanto, che le rette scolastiche coprano una parte
significativa dei costi da finanziare e che vengano integrate da ulteriori fondi provenienti da altri soggetti privati, quali
ad esempio associazioni promotrici, che traggono parte rilevante delle proprie risorse da donazioni dei genitori. Ciò che
risulta determinate, in ultima analisi, è piuttosto che il finanziamento non avvenga essenzialmente dal bilancio pubblico (
29
). Ciò trova conferma, peraltro, anche nella giurisprudenza della Corte relativa ad altri ambiti dell’art. 49 CE, secondo la
quale non rileva che il servizio sia pagato dal soggetto che ne fruisce (
30
).
52. Quanto alla seconda ipotesi, alla luce dell’art. 7, n. 4, terzo periodo, GG, occorre invero escludere le scuole private alternative
(parificate a quelle pubbliche), finanziate prevalentemente mediante tasse scolastiche. Tuttavia, nella disposizione costituzionale
il divieto di differenziazione degli studenti e, quindi, il diritto di godere del sostegno statale si riferiscono soltanto
a tali scuole parificate, mentre non trovano applicazione proprio alle scuole private complementari (
31
), parimenti comprese alla luce della lettera di tale disposizione, dal § 10, n. 1, punto 9, EStG, con la conseguenza che esiste
perlomeno la possibilità che questo secondo tipo di scuole private sia finanziato prevalentemente con fondi privati.
53. Questa semplice conclusione non consente, tuttavia, di dedurre che anche le scuole private complementari finanziate prevalentemente
mediante tasse scolastiche siano agevolate, di regola, dal punto di vista fiscale. Un ulteriore presupposto per beneficiare
dell’agevolazione è costituito, infatti, dal riconoscimento operato dalla normativa del rispettivo Land. Secondo quanto esposto
dal governo tedesco, grazie a tale strumento i Länder federali possono assoggettare le scuole private complementari ad un
regime giuridico simile a quello delle scuole parificate private riconosciute dallo Stato. L’esistenza di limiti al riguardo
risulta, tuttavia, dalla comunicazione del governo federale 26 agosto 2002, operata nell’ambito del procedimento per inadempimento (
32
) nonché dagli esempi addotti dai ricorrenti nella causa principale.
54. Allo stesso proposito, l’impostazione del governo federale tedesco, secondo la quale ai fini del necessario requisito della
assimilabilità non è sufficiente che solo
alcune
delle scuole private nazionali agevolate si finanzino mediante le tasse scolastiche, non risulta corroborata dai riferimenti (
33
) da esso a tal fine richiamati.
55. Quando l’avvocato generale Slynn (
34
) afferma che la natura non commerciale dell’insegnamento impartito dallo Stato non viene intaccata dal fatto che ai destinatari
del servizio venga imposta una tassa, in genere puramente nominale e solo eccezionalmente commisurata al costo dei servizi,
ciò potrebbe avvalorare la tesi del governo tedesco. Si tratta, tuttavia, di un’affermazione a carattere generale che non
ha alcuna relazione con la problematica relativa alla assimilabilità attualmente in esame.
56. L’affermazione secondo cui una scuola finanziata in via di principio dal bilancio pubblico, che riceve eccezionalmente fondi
privati, non perde per tal motivo il proprio carattere di istituto senza fini di lucro, non può pertanto trovare applicazione
alla presente problematica della assimilabilità: in particolare, non è possibile trarne la conclusione che le scuole finanziate
prevalentemente mediante fondi privati non debbano essere considerate quali scuole private per il solo fatto che la maggior
parte delle scuole che beneficiano dell’agevolazione fiscale siano sovvenzionate dallo Stato.
57. Infine, contro l’impostazione seguita dal governo tedesco depone altresì la giurisprudenza della Corte, secondo la quale ai
fini dell’accertamento di un’illecita differenziazione, almeno in determinati casi, è sufficiente una situazione di sfavore (
35
).
58. Occorre pertanto dichiarare che il § 10, n. 1, punto 9, EStG opera una discriminazione nella misura in cui subordina il trattamento
fiscale privilegiato di determinate scuole private ad esso sotteso alla sede delle scuole stesse, attuando in tal modo una
differenziazione tra scuole altrimenti assimilabili. Ne discende una violazione dell’art. 49 CE.
c) Giustificazione
59. A giustificazione della discriminazione viene argomentato con riferimento alla causa Bidar (
36
) che la Corte considererebbe legittimo che uno Stato membro stabilisca, ai fini della concessione di un aiuto a copertura
delle spese di mantenimento di studenti (analogo ragionamento dovrebbe valere per la concessione di un’agevolazione fiscale),
criteri tali che impediscano che l’aiuto (o l’agevolazione) debba scendere al di sotto di quel livello che lo Stato membro
di cui trattasi consideri necessario. Secondo il governo federale tedesco, la ratio di tale possibilità risiederebbe nel fatto
che, laddove le risorse finanziarie dello Stato siano limitate, l’incremento dell’entità di un’agevolazione fiscale dovrebbe
comportare, al fine di garantire una neutralità del gettito fiscale, la riduzione dell’importo dell’agevolazione individuale.
Il governo tedesco, pertanto, si richiama essenzialmente all’ulteriore onere finanziario che graverebbe sul bilancio pubblico,
se il § 10, n. 1, punto 9, EStG dovesse trovare applicazione anche a rette scolastiche corrisposte a determinate scuole straniere.
60. Tuttavia, tale obiezione non è esente da censure. Nella giurisprudenza costante della Corte, la riduzione del gettito fiscale
non rientra né tra i motivi enunciati all’art. 46 CE, nel combinato disposto con l’art. 53 CE, né può essere invocata quale
motivo imperativo di interesse pubblico (
37
). Laddove, quindi, il governo federale tedesco ritenga problematica l’estensione della deducibilità fiscale delle rette scolastiche
corrisposte a determinate scuole straniere per il fatto che essa comporterebbe una riduzione del gettito fiscale, deve escludersi
che le relative conseguenze, esaminate supra, sulla libera prestazione di servizi, possano risultare giustificate.
61. Appare dubbio, inoltre, se i rilievi operati dalla Corte nella causa Bidar possano essere traslati alla concessione di agevolazioni
fiscali nell’ambito delle libertà fondamentali del Trattato CE. Tale questione potrebbe tuttavia restare in sospeso, se la
finalità perseguita mediante l’esclusione di scuole straniere dal beneficio fiscale di cui al § 10, n. 1, punto 9, EStG, ovvero
una copertura delle spese in conformità alla sentenza Bidar, possa comunque essere raggiunta mediante modalità meno rigorose
– conformemente al principio di proporzionalità.
62. Come emerge dai dati forniti dal governo tedesco, l’aggravio finanziario che si produrrebbe estendendo l’agevolazione a determinate
scuole straniere discenderebbe proprio dal fatto che gli aiuti a favore di tali scuole sarebbero di importo nettamente superiore
a quelli a favore di istituti di istruzione nazionali, dal momento che le scuole dovrebbero autofinanziarsi mediante l’imposizione
di rette scolastiche elevate. Al fine di evitare tale conseguenza, il diritto comunitario consente tuttavia allo Stato membro,
quale strumento meno rigoroso ed egualmente efficace, di limitare la deducibilità delle rette scolastiche relative a scuole
nazionali e straniere ad un importo determinato (ispirato a valori nazionali in quel momento vigenti). In tal modo, esso può
impedire l’aumento dei costi generali e al contempo concedere in singoli casi un incentivo considerato adeguato senza escludere
le scuole straniere. La totale esclusione delle scuole straniere ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, EStG appare, pertanto,
comunque sproporzionata, con la conseguenza che la questione iniziale dell’applicabilità della sentenza Bidar può restare
in sospeso.
63. Non appare possibile alcuna altra giustificazione della discriminazione di scuole straniere (
38
). A tale riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda inoltre che, conformemente all’art. 149, n. 2, CE, la diffusione delle lingue degli
[OSCURATO:PERSONA] membri e la promozione della mobilità di studenti devono essere considerati obiettivi della Comunità.
d) [OSCURATO:PERSONA]
64. Occorre pertanto risolvere la questione pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] (causa C‑76/05) nei termini seguenti: l’art. 49 CE
deve essere interpretato nel senso che la libera prestazione dei servizi passiva osti ad una norma nazionale ai sensi della
quale rilevano, ai fini della riduzione di imposta, le rette scolastiche corrisposte a determinate scuole nazionali, ma non
quelle corrisposte a scuole situate nel restante territorio comunitario. Allo stato attuale del diritto comunitario, il legislatore
nazionale può discrezionalmente limitare l’entità dell’agevolazione fiscale delle scuole private, nonché stabilire criteri
oggettivi per la definizione del diritto di tali scuole al beneficio fiscale.
IV –
Sul ricorso per inadempimento (causa C‑318/05)
A –
Procedimento precontenzioso e contenzioso
65. Con lettera di diffida 19 luglio 2002 indirizzata al governo federale, la [OSCURATO:PERSONA] ha per la prima volta sollevato la questione
circa la compatibilità del § 10, n. 1, punto 9, EStG con il diritto comunitario. Sottolineando lo specifico carattere delle
scuole private tedesche ricomprese nel sistema di pubblica istruzione, con una comunicazione 26 agosto 2002, il governo federale
rispondeva alla lettera di diffida, affermando che il favore accordato a determinate scuole nazionali non sarebbe in contrasto
con il Trattato CE.
66. Confermando la propria impostazione, in data 9 gennaio 2004 la [OSCURATO:PERSONA] esprimeva un parere motivato, in risposta al quale
il governo federale dapprima annunciava l’intenzione di annullare il § 10, n. 1, punto 9, EStG senza la previsione di una
norma sostitutiva. Tuttavia, con una successiva comunicazione 3 febbraio 2005, esso informava la [OSCURATO:PERSONA] della sopravvenuta
impossibilità di annullamento della norma indicata a causa dell’insufficiente maggioranza.
67. A seguito di ulteriori infruttuosi scambi di comunicazioni, in data 16 agosto 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato ricorso dinanzi
alla Corte.
68. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia
– dichiarare che la Repubblica federale di Germania, avendo escluso, senza prevedere deroga alcuna, l’applicabilità della deduzione
per oneri straordinari prevista dal § 10, n. 1, punto 9, EStG, alle rette scolastiche relative alla frequenza di una scuola
all’estero, è venuta meno ai propri obblighi discendenti dagli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE;
– condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
B –
Argomenti essenziali delle parti
69. Ad avviso della
[OSCURATO:PERSONA]
, il § 10, n. 1, punto 9, EStG viola l’art. 49 CE. Da un lato, esso inciderebbe sulla libera prestazione dei servizi passiva.
A tal riguardo, si può rinviare alle considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del procedimento pregiudiziale (causa C‑76/05) (
39
). A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] richiama inoltre l’attenzione sul fatto che l’organizzazione privata delle scuole agevolate
dalla normativa controversa consente già di concludere che si è in presenza di una prestazione a titolo oneroso.
70. Anche l’obiezione del governo tedesco illustrata in precedenza al paragrafo 18 nulla muterebbe ai fini di una violazione dell’art. 49
CE. Il § 10, n. 1, punto 9, EStG non fisserebbe alcun criterio oggettivo che consenta di determinare i requisiti di deducibilità
delle rette scolastiche di scuole tedesche e straniere.
71. Dall’altro lato, nel caso presente, diversamente dalla fattispecie oggetto della causa C‑76/05, sarebbe violata anche la libera
prestazione dei servizi attiva. L’agevolazione fiscale delle scuole nazionali renderebbe più gravosa per le scuole straniere
un’efficace prestazione dei propri servizi in Germania.
72. Inoltre, ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], si avrebbe altresì una violazione degli artt. 39 CE, 43 CE e 18 CE. Ciò riguarderebbe
sia lavoratori extracomunitari, lavoratori autonomi e genitori trasferitisi in Germania per motivi privati che hanno continuato
a iscrivere i figli alle scuole nel paese di provenienza, sia genitori tedeschi, che a causa di un trasferimento in un altro
Stato membro hanno iscritto i propri figli ad una scuola privata di quello Stato.
73. Si avrebbe, inoltre, anche una violazione della libertà di stabilimento delle scuole private straniere interessate. Il § 10,
n. 1, punto 9, EStG le obbligherebbe a stabilirsi nella Repubblica federale al fine di non subire un pregiudizio nella concorrenza
con le scuole tedesche.
74. Infine, l’esclusione dell’agevolazione fiscale in caso di frequenza di scuole straniere si porrebbe in contrasto con l’art. 10
CE, nel combinato disposto con l’obiettivo comunitario menzionato dall’art. 149, n. 2, CE.
75. Per contro, il
governo tedesco
è dell’avviso che non si sia in presenza di una violazione del diritto comunitario. Con riguardo all’art. 49 CE, si può rinviare
alle osservazioni da esso presentate nell’ambito del procedimento pregiudiziale (causa C‑76/05). Inoltre, nel controricorso
viene dedotto che il § 10, n. 1, punto 9, EStG può trovare applicazione anche a scuole tedesche situate al di fuori del territorio
comunitario.
76. Anche una violazione degli artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE sarebbe esclusa, in quanto gli effetti giuridici che discenderebbero
dall’affermazione di una violazione del diritto comunitario – ovvero la detraibilità fiscale delle rette scolastiche corrisposte
a scuole straniere – sarebbero in contraddizione con il fatto che l’organizzazione del sistema scolastico in quanto tale non
rientra nella competenza delle istituzioni comunitarie.
C –
Valutazione
1. Sulla presunta violazione della libera prestazione dei servizi
77. Il ricorso per inadempimento verte sulla stessa normativa nazionale oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale, ovvero
il § 10, n. 1, punto 9, EStG.
78. Pertanto, con riguardo all’ambito di applicazione dell’art. 49 CE (
40
) e alla violazione dell’art. 49 CE a causa del carattere discriminatorio della normativa nazionale in questione, possono trovare
applicazione le considerazioni espresse in precedenza nell’ambito del procedimento pregiudiziale (causa C-76/05) (
41
).
79. Tuttavia, oltre alla libera prestazione dei servizi passiva, si ha anche una violazione della libera prestazione dei servizi
(attiva) delle scuole private situate al di fuori del territorio comunitario. L’agevolazione fiscale di scuole private nazionali
rende, infatti, più gravosa per le scuole straniere più efficace prestazione dei propri servizi in Germania.
80. La violazione della libera prestazione dei servizi ad opera del § 10, n. 1, punto 9, EStG non è, tuttavia, giustificata (
42
).
81. Occorre pertanto dichiarare che, mediante le disposizioni del § 10, n. 1, punto 9, EStG, la Repubblica federale di Germania
ha violato la libera prestazione dei servizi attiva e passiva prevista dall’art. 49 CE.
2. Sulla presunta violazione della libera circolazione dei lavoratori e della libertà di stabilimento (artt. 39 CE e 43 CE)
82. Diversamente dalla causa C‑76/05, nel ricorso per inadempimento (causa C‑318/05) occorre altresì esaminare se il § 10, n. 1,
punto 9, EStG violi gli artt. 39 CE e 43 CE.
83. Il § 10, n. 1, punto 9, EStG sfavorisce in particolar modo i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi che si sono trasferiti
o lavorano in Germania e i cui figli continuano a frequentare una scuola privata in un altro Stato membro. I lavoratori residenti,
ai sensi del § 1, n. 1, primo periodo, EStG, sono soggetti all’imposta sul reddito senza limitazioni. Una disciplina equivalente
può trovare applicazione anche a semplici pendolari frontalieri che lavorano in Germania, senza tuttavia risiedervi. Ai sensi
del § 1, n. 3, EStG essi, su richiesta, sono parimenti soggetti all’imposta sul reddito senza limitazioni. Il § 10, n. 1,
punto 9, EStG nega a tali soggetti una speciale deduzione fiscale per parte delle rette scolastiche versate, diversamente
da quanto accade con la frequenza di una scuola situata in Germania, operando in tal modo una discriminazione tale da distoglierli,
anche per il futuro, dall’esercizio dei diritti ad essi spettanti in base agli artt. 39 CE e 43 CE.
84. Il § 10, n. 1, punto 9, EStG è viceversa anche idoneo a produrre una discriminazione a svantaggio di cittadini tedeschi, qualora
si trasferiscano in un altro Stato membro nel quale i loro figli frequentano una scuola privata. Invero, essi di norma non
sono più soggetti d’imposta nella Repubblica federale una volta abbandonato tale paese, così che è esclusa una discriminazione
sulla base di disposizioni fiscali tedesche. Tuttavia, ai sensi del § 1, n. 2, EStG, ciò non si applica a pubblici dipendenti
che lavorano all’estero, né, sulla base dell’art. 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee
dell’8 aprile 1965 (
43
), a funzionari comunitari di nazionalità tedesca. Se i figli di tali soggetti frequentano all’estero una scuola privata –
con l’eccezione, tuttavia, delle scuole tedesche all’estero e delle scuole europee – (
44
) il § 10, n. 1, punto 9, EStG non consente ai genitori la deduzione dell’imposta sul versamento delle rette scolastiche.
85. Per contro, subordinando la deducibilità delle rette scolastiche alla sede della scuola, il § 10, n. 1, punto 9, EStG non
arreca un diretto pregiudizio alla libertà di stabilimento delle scuole private straniere – escluse dall’agevolazione fiscale
– che hanno dovuto stabilirsi in Germania per poter fruire di un trattamento fiscale favorevole; si tratta, piuttosto, dell’altro
aspetto della violazione della loro libertà di prestazione dei servizi passiva.
86. Le discriminazioni illustrate non possono trovare giustificazione (
45
).
87. Occorre pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania, escludendo la detraibilità fiscale delle rette scolastiche
corrisposte a scuole straniere ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, EStG, ha violato altresì gli artt. 39 CE e 43 CE.
3. Sulla presunta violazione del principio generale della libertà di circolazione (art. 18, n. 1, CE in combinato disposto con
art. 12, n. 1, CE)
a) Ambito di applicazione
88. In via preliminare, occorre chiedersi se l’applicabilità degli artt. 12, n. 1, CE e 18, n. 1, CE – come nell’ambito del procedimento
pregiudiziale (causa C‑76/05) (
46
) – non sia già esclusa per la necessaria prevalenza di una norma speciale di diritto comunitario. Se, secondo quanto dedotto
dalla [OSCURATO:PERSONA], i genitori esercitano indirettamente il proprio diritto alla libera circolazione, iscrivendo i propri figli
nella scuola di un altro Stato membro, tale fattispecie ricade di norma dell’ambito di applicazione della libera prestazione
dei servizi (passiva) di cui agli artt. 49 CE e segg., come accade anche della causa C‑76/05.
89. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] osserva inoltre che, diversamente dalla fattispecie della causa C‑76/05, anche l’ipotesi di cittadini
extracomunitari che si sono trasferiti in Germania per motivi privati e continuano ad iscrivere i figli alle scuole private
del paese di origine, ricadrebbe nell’ambito di applicazione dell’art. 18, n. 1, CE, nel combinato disposto con l’art. 12,
n. 1, CE.
90. Tale tesi è condivisibile: se i genitori stranieri si trasferiscono nella Repubblica federale di Germania per ragioni di natura
puramente privata, essi esercitano il proprio diritto generale alla libera circolazione (art. 18, n. 1, CE), se non si dedicano
ad alcuna occupazione in Germania (
47
). Al riguardo, occorre tuttavia considerare che essi possono essere soggetti all’imposta sul reddito in ragione di altre entrate.
91. L’applicabilità degli artt. 12, n. 1, CE e 18, n. 1, CE non può essere esclusa neanche in base all’argomentazione che in tal
caso non viene esercitata alcuna attività economica in un altro Stato membro (
48
). Ai sensi dell’art. 12 CE, la fattispecie deve invero rientrare «nel campo di applicazione del Trattato». In sentenze precedenti
la Corte aveva affermato che soltanto la normativa che regola le condizioni di accesso alla formazione professionale è ricompressa
nelle sfera di applicazione del Trattato (
49
). Il § 10, n. 1, punto 9, EStG favorisce però tutte le scuole private tedesche – quindi anche e soprattutto scuole di formazione
generale. Tuttavia, in esito a tali sentenze, con il Trattato sull’Unione Europea è stata introdotta nel Trattato CE la cittadinanza
dell’Unione, nel cui ambito, Parte terza, Titolo VIII (attualmente Titolo XI) è stato inserito un Capo 3, relativo all’istruzione
e alla formazione professionale, attraverso il quale è stato esteso l’ambito di applicazione del Trattato. Per tale motivo,
secondo costante giurisprudenza della Corte, un cittadino dell’Unione che risiede legalmente nel territorio dello Stato membro
ospitante può avvalersi dell’art. 12 CE in tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione ratione materiae del
diritto comunitario (
50
). Tali situazioni comprendono, altresì, l’esercizio della libertà concessa dall’art. 18 CE di circolare e soggiornare sul
territorio degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
51
).
92. Pertanto, anche le agevolazioni fiscali relative alle rette scolastiche corrisposte a scuole di formazione generale possono
ricadere «nel campo di applicazione» degli artt. 12, n. 1, CE e 18, n. 1, CE.
b) Discriminazione
93. Dagli artt. 12, n. 1, CE e 18, n. 1, CE risulta che genitori con figli che frequentano una scuola situata al di fuori del
territorio comunitario hanno diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali (
52
). A tale principio si conforma, tuttavia, una normativa fiscale nazionale, in base alla quale – come già illustrato con riguardo
all’art. 49 CE nella causa C‑76/05 (
53
) – i genitori sono automaticamente assoggettati ad un onere fiscale maggiore perché i loro figli frequentano scuole private
straniere.
c) Giustificazione
94. Anche a questo proposito si può fare rinvio alle considerazioni sulla libera prestazione dei servizi svolte nell’ambito della
causa C‑76/05 (
54
). Un eventuale riferimento alla ripartizione di competenze del Trattato non può condurre a diversa conclusione. Invero, la
competenza in materia di istruzione e formazione professionale spetta in via di principio agli [OSCURATO:PERSONA] membri (
55
). Tuttavia, come risulta dal già citato art. 149, n. 2, CE, ciò non solleva completamente gli [OSCURATO:PERSONA] membri dall’obbligo di
osservare le norme di diritto comunitario nell’ambito di provvedimenti nel settore dell’istruzione.
d) [OSCURATO:PERSONA]
95. Si deve pertanto dichiarare che la Repubblica federale di Germania, escludendo la detraibilità fiscale delle rette scolastiche
corrisposte a scuole straniere ai sensi del § 10, n. 1, punto 9, EStG, ha violato altresì l’art. 12 CE, nel combinato disposto
con l’art. 18 CE.
4. Spese
96. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
la domanda. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che la Repubblica federale di Germania sia condannata alle spese. Poiché la Repubblica
federale di Germania risulta soccombente, va condannata alle spese.
V –
[OSCURATO:PERSONA]
97. Nella causa C‑76/05 si suggerisce quindi alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale del [OSCURATO:PERSONA] nei termini
seguenti:
L’art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che la libera prestazione dei servizi passiva osta ad una norma nazionale
per effetto della quale sono fiscalmente detraibili le rette scolastiche corrisposte a determinate scuole nazionali, ma non
quelle versate a scuole situate nel restante territorio comunitario.
Tuttavia, allo stato attuale del diritto comunitario, il legislatore nazionale è libero di limitare l’entità delle agevolazioni
fiscali a favore delle scuole private, nonché di stabilire criteri oggettivi in ordine alla concessione di agevolazioni alle
scuole medesime.
98. Nella causa C‑318/05 si suggerisce alla Corte di dichiarare che:
– la Repubblica federale di Germania, avendo escluso, senza prevedere deroga alcuna, l’applicabilità della deduzione per oneri
straordinari prevista dal § 10, n. 1, punto 9, EStG alle rette scolastiche relative alla frequenza di un scuola all’estero,
è venuta meno ai propri obblighi discendenti dall’art. 12 CE, nel combinato disposto con gli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE;
– la Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– V., per tutte, sentenza 28 gennaio 1992, causa C‑204/90, Bachmann (Racc. pag. I‑249, punto 23).
3
– Sentenze 7 settembre 2004, causa C‑319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477, punto 19), 15 luglio 2004, causa C‑315/02, Lenz
(Racc. pag. I‑7063, punto 19), 3 ottobre 2002, causa C-136/00, Danner (Racc. pag. I‑8147, punto 28), nonché 28 aprile 1998,
causa C-118/96, Safir (Racc. pag. I‑1897, punto 21).
4
– V., a tal riguardo, sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, [OSCURATO:PERSONA]/Austria (Racc. pag. I‑5969, punti 31 e segg.):
secondo tale sentenza, una normativa nazionale sul riconoscimento di diplomi d’istruzione secondaria ai fini dell’accesso
ad università austriache ricade – contrariamente a quanto ritenuto dal governo federale austriaco – nell’ambito di applicazione
del Trattato CE.
5
– Art. 3, n. 1, lett. c), CE.
6
– V., al riguardo, anche conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2005, causa C-446/03, Marks & Spencer,
sentenza 13 dicembre 2005 (Racc. pag. I‑0000, paragrafi 21‑40).
7
– BGBl. 1997 I, pag. 821; la versione delle norme pertinenti nella specie dell’EStG, in vigore sia all’epoca della causa
principale nella causa C‑76/05, sia al momento dell’invio della lettera di diffida nella causa C‑318/05, non diverge dalla
versione attualmente vigente.
8
– BGBl. 1949, pag. 1.
9
– In prosieguo, tutti gli articoli del Trattato saranno citati secondo la numerazione vigente a partire dal Trattato di Amsterdam.
Gli articoli che rilevano ai fini del procedimento in esame non hanno subito modifiche nel merito a partire dagli anni in
questione 1998 e 1999.
10
– Sentenze 27 settembre 1988, causa 263/86, Humbel (Racc. pag. 5365, punti 15-19) e 7 dicembre 1993, causa C‑109/92, Wirth
(Racc. pag. I‑6447, punto 17).
11
– Sentenza 15 marzo 2005, causa C‑209/03, Bidar (Racc. pag. I‑2119, punto 56).
12
– Sentenze nella causa 263/86 (citata supra, nota 10), punti 15‑19, e nella causa C‑109/92 (citata supra, nota 10), punto
17.
13
– Sentenza 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D’Hoop (Racc. pag. I‑6191, punti 29‑31).
14
– Sentenza 19 gennaio 1988, causa 292/86, Gullung (Racc. pag. 111, punti 11-13).
15
– Sentenze 29 aprile 1999, causa C‑224/97, Ciola (Racc. pag. I‑2517, punto 11), 10 maggio 1995, causa C‑384/93, [OSCURATO:PERSONA]
(Racc. pag. I‑1141, punto 22), 2 febbraio 1989, causa 186/87, Cowan (Racc. pag. 195, punto 15), nonché 31 gennaio 1984, cause
riunite 286/82 e 26/83, Luisi e Carbone (Racc. pag. 377, punto 10).
16
– Sentenza nella causa 263/86 (citata supra, nota 10), punti 17‑19; nello stesso senso, conclusioni dell’avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA] 13 gennaio 1993, causa C‑19/92, Kraus, sentenza 31 marzo 1993 (Racc. pag. I‑1663, paragrafo 19).
17
– Sentenza nella causa C‑109/92 (citata supra, nota 10), punti 16 e segg.
18
– In questi termini, tuttavia, l’argomentazione addotta dal Bundesfinanzhof tedesco per negare la necessità di un’interpretazione
della normativa comunitaria con riguardo alle disposizioni del § 10, n. 1, punto 9, EStG e in tal modo rifiutare la proposizione
di una domanda di pronuncia pregiudiziale: v. BFH, sentenza 11 giugno 1997, X R 74/95 BStBl. II 1997, 617; BFH, sentenza 16
dicembre 1998, [OSCURATO:PERSONA] 1999, 918.
19
– [OSCURATO:PERSONA]372/04 (Racc. pag. I‑0000, punto 91).
20
– V., in particolare, sentenze 16 marzo 2004, cause riunite C‑264/01, C‑306/01, C‑354/01 e C‑355/01, AOK Bundesverband e a.
(Racc. pag. I‑2493, punto 47) e 17 febbraio 1993, cause riunite C‑159/91 e C‑160/91, Poucet e Pistre (Racc. pag. I‑637, punti
15 e 18).
21
– In questi termini anche Söhn, in: Kirchhof/Söhn,
Einkommensteuergesetz
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 9, § 10, n. 1, punto 9, L 66, Heidelberg 2005.
22
– Sentenza del Bundesfinanzhof 14 dicembre 2004, AZ: XI R 32/03.
23
– Sentenza del Bundesfinanzhof 5 aprile 2006, AZ: XI R 1/04.
24
– In questo senso v. anche le considerazioni sul riconoscimento della pubblica utilità per fondazioni di diritto privato
nelle mie conclusioni 15 dicembre 2005, causa pendente C‑386/04, Stauffer (paragrafi 91 e 93).
25
– V.
supra
, paragrafo 30.
26
– Nello stesso senso v. anche le osservazioni espresse dalla [OSCURATO:PERSONA] nella memoria scritta nel procedimento ex art. 234
CE (punto 38, nota 14), nonché nel ricorso ai sensi dell’art. 226 CE (punto 42, nota 22).
27
– Nella trattazione orale in data 2 maggio 2006 gli avvocati dei ricorrenti nella causa principale hanno sottolineato che,
in determinati casi, le scuole private provvedono al proprio finanziamento non soltanto mediante le rette scolastiche, bensì
anche per mezzo di prestazioni di associazioni promotrici, il cui patrimonio deriva da donazioni «volontarie», in particolare
dei genitori.
28
– Sentenze nella causa 263/86 (citata supra, nota 10), punto 17, e nella causa C‑109/92 (citata supra, nota 10), punto 17.
29
– In tale direzione anche le conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], causa C‑19/92 (citate supra, nota 16), paragrafo
20, e dell’avvocato generale Slynn 16 gennaio 1985, causa 293/83, Gravier, sentenza 13 febbraio 1985 (Racc. pag. 593).
30
– Sentenze 12 luglio 2001, causa C‑157/99, Peerbooms (Racc. pag. I‑5473, punto 57), 11 aprile 2000, cause riunite C‑51/96
e C‑191/97, Deliège (Racc. pag. I‑2549, punto 56), nonché 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a. (Racc. pag. 2085,
punto 16).
31
– Schmitt-Kammler, in: [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], Articolo 7, punto 62, Monaco 1999; Gröschner, in: [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I, Articolo 7, punto 105, Tubinga 1996; Robbers, in: v. Mangoldt/Klein/Starck,
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I, Articolo 7, punti 191, 199, 209, Monaco 1999.
32
– In quella occasione, il governo federale tedesco ha rilevato che le scuole private che beneficiano del § 10, n. 1, punto
9, EStG non prestano servizi, in quanto di norma esse non perseguono fini di lucro. I casi eccezionali, in cui determinate
scuole riceverebbero contributi inferiori in base ai requisiti previsti dalla normativa dei Länder, con la conseguente necessità
di richiedere tasse scolastiche più elevate, ad avviso del governo tedesco non modificherebbero tale conclusione.
33
– [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato generale Slynn 15 marzo 1988, causa 263/86 (sentenza citata supra, nota 10) e nella causa 293/83
(citate supra, nota 29), pag. 603.
34
– [OSCURATO:PERSONA] nella causa 263/86 (citate supra, nota 33).
35
– Sentenze 2 aprile 1998, causa C‑213/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1777, punto 34), 26 giugno 1991, causa C‑152/89, [OSCURATO:PERSONA]/Lussemburgo
(Racc. pag. I‑3141, punto 20) e 17 febbraio 1976, causa 45/75, REWE (Racc. pag. 181, punto 17).
36
– Sentenza nella causa C‑209/03 (citata supra, nota 11), punto 56.
37
– Sentenze 21 novembre 2002, causa C‑436/00, X e Y (Racc. pag. I‑10829, punto 50), causa C‑136/00 (citata supra, nota 3),
punto 56, e 6 giugno 2000, causa C‑35/98, Verkooijen (Racc. pag. I‑4071, punto 59).
38
– V. anche Gonella, „Unvereinbarkeit des § 10 Absatz 1 Nr. 9 EStG mit Europarecht“,
[OSCURATO:PERSONA]
1994, Heft 28, pag. 1395.
39
– V.
supra
, paragrafo 21.
40
– Paragrafi 41 e segg.
41
– Paragrafi 29 e segg.
42
– Paragrafi 59 e segg.
43
– GU L 152, pag. 13 segg.
44
– V. la recente giurisprudenza del Bundesfinanzhof (citata supra, note 22 e 23).
45
– V. le precedenti considerazioni nella causa C‑76/05, paragrafi 59 e segg.
46
– V.
supra
, paragrafo 26.
47
– Altrimenti si tratterebbe di lavoratori dipendenti (art. 39 CE) o autonomi (art. 43 CE).
48
– A seguito della sentenza 17 settembre 2002, causa C‑413/99, Baumbast (Racc. pag. I‑7091, punti 80‑84), il richiamo agli
artt. 12, n. 1, CE e 18, n. 1, CE non è subordinato, infatti, alla condizione dello svolgimento in altri [OSCURATO:PERSONA] membri di un’attività
economica ai sensi degli artt. 39 CE, 43 CE o 49 CE.
49
– Sentenze 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot e a. (Racc. pag. 379, punti 11 e 15) e causa 293/83 (citata supra, nota
29), punto 25.
50
– Sentenze nella causa C‑209/03 (citata supra, nota 11), punto 32; 20 settembre 2001, nella causa C‑184/99, Grzelczyk (Racc. pag. I‑6193,
punto 32) e 12 maggio 1998, causa C‑85/96, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑2691, punto 63).
51
– Sentenze 2 ottobre 2003, causa C‑148/02, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11613, punto 24) e 24 novembre 1998, causa C‑274/96,
Bickel e Franz (Racc. pag. I‑7637, punti 15 e 16).
52
– Sentenza nella causa C‑184/99 (citata supra, nota 50), punti 30‑32.
53
– V.
supra
, paragrafi 41 e segg.
54
– V.
supra
, paragrafi 59 e segg.
55
– V.
supra
, paragrafi 2 e 45.