Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11833/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] DELLE2026 [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO), in persona del legale815 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2291/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 1664/2020;Numero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 1767/2020 il Tribunale di Catania,decidendo nel contraddittorio delle parti, aveva rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso cinqueordinanze ingiunzione (n. 10/1670; n. 10/1672; n. 11/1112; n.11/1113; n. 11/1114), tutte emesse dal dirigente responsabiledel servizio ispettorato provinciale del lavoro di Catania.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catania, previa dichiarazione di contumacia dell’IspettoratoProvinciale del Lavoro di Catania, rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primo grado.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito rigettaval’unico motivo di gravame, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] lamentavacome erroneamente il primo giudice avesse ritenuto provato cheCoppola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lavorassero allesue dipendenze, solo in considerazione delle dichiarazioni resedalle medesime agli Ispettori del lavoro, riportate nei verbaliispettivi in atti.4.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo5.

Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cataniacon controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato,a mezzo di due motivi.Numero registro generale 14522/20226.

La ricorrente incidentale ha replicato a tale ricorsoN umero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026incidentale, con proprio controricorso.Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con unico motivo la ricorrente principale denuncia“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 comma 3 c.p.c. eart. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.”.

Deduce che: “I giudici di merito non hanno preso inconsiderazione la valenza dei Verbali di Conciliazione, che partericorrente ha depositato nel giudizio di primo grado innanzi alTribunale di Catania, presenti nei fascicoli di parte ricorrente neiprocedimenti con R.G. 3592/12; 5406/12, 5404/12 e 5407/12riuniti al N.R.G. 3592/12”.2.

Con il primo motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Cataniadenuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D. n.1611/1933, dell’art. 9 comma 1 D.lgs. 14 settembre 2015, n.149, dell’art. 1 D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142, dell’art. 291 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (per avere la CDAesaminato e deciso nel merito il giudizio anziché dichiarare lanullità della notificazione dell’atto di appello introduttivo, inquanto avvenuta non presso l’Avvocatura dello Stato bensìpresso la sede reale dell’Ispettorato, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL])”;3.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentalecondizionato denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art.1 del R.D. n. 1611/1933, dell’art. 9 comma 1 D.Lgs. 14settembre 2015, n. 149, dell’art. 1 D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142,Numero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1N,u mne.ro d4i r)a ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026c.p.c. (per avere la CDA esaminato e deciso nel merito il giudizioanziché dichiarare la nullità della notificazione dell’atto diappello introduttivo, in quanto avvenuta non pressol’Avvocatura dello Stato bensì presso la sede realedell’Ispettorato, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]) – nullità della sentenza e delprocedimento”.4.

L’unico motivo del ricorso principale è infondato conrilevanti profili d’inammissibilità.5.

Giova premettere che la Corte territoriale, neldisattendere l’unico motivo di appello formulato dalla Magnanonei termini riferiti in narrativa, aveva dato conto che in talecensura l’allora appellante aveva dedotto che, nel caso dispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Catania nonavesse “ritenuto necessario acquisire la testimonianza deisoggetti escussi in fase di accertamento, limitandosi allaproduzione … del solo verbale di accertamento da parte dell’ITL,non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato, stanteperaltro le dichiarazioni contenute nel verbale di conciliazionenel quale le denuncianti dichiaravano di non aver avuto alcunrapporto lavorativo di alcun genere con l’odierna opponente”(così a pag. 4 dell’impugnata sentenza).5.1.

Ebbene, la stessa Corte, dopo aver premesso i principiespressi in Cass. n. 22743/2010, ha osservato “come nonricorra motivo di dubitare della veridicità delle specifichedichiarazioni rese, nel corso dell’accertamento ispettivo daisuindicati soggetti, che hanno, peraltro, poi agito in giudizio neiNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamentNou medroe dlli era ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026rispettive spettanze”.In tal senso, ha ritenuto doversi escludere, “in particolare,che debba dubitarsi di tale attendibilità, sol perché, nell’ambitodei verbali di conciliazione innanzi il Giudice del Lavoro, CoppolaRosa Consolazione e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di nonavere intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] alcun rapporto lavorativodi nessun genere, proprio perché si tratta di dichiarazioni resein ambito transattivo e dunque funzionali al raggiungimentodell’accordo con la controparte, convenuta innanzi al Giudice delLavoro per ottenere il pagamento delle rispettive spettanze”.6.

Dunque, non si comprende sotto quali profili la ricorrenteopini violati gli artt. 2699 e 2700 c.c. in tema di atto pubblico.Infatti, dall’ora trascritta motivazione non risulta che igiudici di secondo grado abbiano annesso efficacia di provapiena fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. alle dichiarazionirese dalla Coppola e dalla Bonanno nel corso dell’accertamentoispettivo.

Non hanno, quindi, attribuito fede c.d. privilegiata atali dichiarazioni.

Piuttosto le hanno reputate “specifiche” edhanno ritenuto che non potesse dubitarsi della loro veridicità perle ragioni sopra viste, così esprimendo una valutazione delleprove secondo il proprio prudente apprezzamento ex art. 116,comma primo, c.p.c.7.

La ricorrente, come si è visto, addebita alla Corte dimerito di non aver “preso in considerazione la valenza deiVerbali di Conciliazione, che parte ricorrente” aveva “depositatonel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catania”, maneppure deduce che a quei verbali dovesse annettersi il valoreNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026di prova legale nel giudizio di opposizione ad ordNinumaenroz dai r-accolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026ingiunzione.Invece, la ricorrente assume in proposito la violazione o lafalsa applicazione dell’art. 420, comma terzo, c.p.c.,evidenziando che esso recita: “Il verbale di conciliazione haefficacia di titolo esecutivo”.7.1.

Osserva in contrario il Collegio che, come si trae dallastessa norma che si assume violata e dai verbali di conciliazionegiudiziale redatti innanzi al Tribunale di Catania, Sezione lavoro(prodotti anche in questa sede di legittimità), si tratta di duedistinte conciliazioni raggiunte in altrettanti giudizi chevedevano come parti l’attuale ricorrente per cassazione qualeconvenuta e quali attrici, rispettivamente, la Bonanno e laCoppola.I relativi verbali, quindi, costituivano rispetto all’IspettoratoProvinciale del Lavoro di Catania, non parte di quei giudizi, resinter alios acta, e potevano rivestire efficacia di titolo esecutivosoltanto tra le parti di detti giudizi.7.2.

Assolutamente non pertinente, allora, appare ilrichiamo della ricorrente alla Circolare del Ministero del Lavoron. 24/2004, dove ribadisce che: “Qualora il tentativo diconciliazione abbia esito positivo, il verbale di conciliazionesottoscritto dal funzionario acquisisce piena prova ed estingue ilprocedimento ispettivo.

Il verbale di conciliazione diventainoppugnabile in deroga all’art. 2113, co. 1, 2, 3 del c.c.”.[OSCURATO:PERSONA], infatti, si riferisce alla particolare disciplinadi cui al d.lgs. n. 124/2004, disciplina che non risulta neancheNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026dedotto dalla ricorrente se e come abbia trovato appliNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella vicenda di cui è causa.7.3.

Incensurabilmente in diritto, perciò, la Cortedistrettuale ha considerato nella propria motivazione che ledichiarazioni delle due lavoratrici, rese nell’ambito dei cennativerbali di conciliazione giudiziale, “di non aver intrattenuto conMagnano [OSCURATO:PERSONA] alcun rapporto lavorativo di nessun genere”erano da valutarsi in detto contesto transattivo di controversieinizialmente intraprese dalle lavoratrici “innanzi il Giudice delLavoro per ottenere il pagamento delle rispettive spettanze”.8.

Nello svolgimento della censura in esame la ricorrenteassume anche che doveva essere l’amministrazione, “ai sensidell’art. 2691 c.c.” (n.d.r.: rectius, art. 2697 c.c.), a “fornire laprova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata”(v. penultima facciata del ricorso in esame).8.1.

Nell’impugnata sentenza, tuttavia, non è riscontrabilealcuna illegittima inversione dell’onere probatorio in violazionedell’art. 2697 c.c.La Corte d’appello, invero, si è legittimamente avvalsa dellespecifiche dichiarazioni rese dalle due lavoratrici durantel’accertamento ispettivo ed ha formato il suo convincimentotenendo conto anche di quelle ora viste contenute nei dueverbali di conciliazione, entrambe rimesse al suo prudenteapprezzamento.9.

Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimentodel ricorso incidentale condizionato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania.Numero registro generale 14522/202210.

La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essereN umero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delleData pubblicazione 29/04/2026spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato.

Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA] DELLE2026 [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO), in persona del legale815 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex legedall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente - ricorrente incidentale -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente principale - controricorrente incidentale -avverso la sentenza n. 2291/2021 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 01/12/2021 R.G.N. 1664/2020;Numero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiNgulmioer od dei ral ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/202618/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1767/2020 il Tribunale di Catania,decidendo nel contraddittorio delle parti, aveva rigettatol’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso cinqueordinanze ingiunzione (n. 10/1670; n. 10/1672; n. 11/1112; n.11/1113; n. 11/1114), tutte emesse dal dirigente responsabiledel servizio ispettorato provinciale del lavoro di Catania.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appellodi Catania, previa dichiarazione di contumacia dell’IspettoratoProvinciale del Lavoro di Catania, rigettava l’appello propostodalla [OSCURATO:PERSONA] contro la suddetta sentenza di primo grado.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito rigettaval’unico motivo di gravame, con il quale la [OSCURATO:PERSONA] lamentavacome erroneamente il primo giudice avesse ritenuto provato cheCoppola [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lavorassero allesue dipendenze, solo in considerazione delle dichiarazioni resedalle medesime agli Ispettori del lavoro, riportate nei verbaliispettivi in atti.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato ad unico motivo5. Resiste l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Cataniacon controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato,a mezzo di due motivi.Numero registro generale 14522/20226. La ricorrente incidentale ha replicato a tale ricorsoN umero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026incidentale, con proprio controricorso.Data pubblicazione 29/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con unico motivo la ricorrente principale denuncia“Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 420 comma 3 c.p.c. eart. 2699 e 2700 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c.”. Deduce che: “I giudici di merito non hanno preso inconsiderazione la valenza dei Verbali di Conciliazione, che partericorrente ha depositato nel giudizio di primo grado innanzi alTribunale di Catania, presenti nei fascicoli di parte ricorrente neiprocedimenti con R.G. 3592/12; 5406/12, 5404/12 e 5407/12riuniti al N.R.G. 3592/12”.2. Con il primo motivo del proprio ricorso incidentalecondizionato l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Cataniadenuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del R.D. n.1611/1933, dell’art. 9 comma 1 D.lgs. 14 settembre 2015, n.149, dell’art. 1 D.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142, dell’art. 291 c.p.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. (per avere la CDAesaminato e deciso nel merito il giudizio anziché dichiarare lanullità della notificazione dell’atto di appello introduttivo, inquanto avvenuta non presso l’Avvocatura dello Stato bensìpresso la sede reale dell’Ispettorato, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL])”;3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso incidentalecondizionato denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art.1 del R.D. n. 1611/1933, dell’art. 9 comma 1 D.Lgs. 14settembre 2015, n. 149, dell’art. 1 D.Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 142,Numero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026dell’art. 291 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1N,u mne.ro d4i r)a ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026c.p.c. (per avere la CDA esaminato e deciso nel merito il giudizioanziché dichiarare la nullità della notificazione dell’atto diappello introduttivo, in quanto avvenuta non pressol’Avvocatura dello Stato bensì presso la sede realedell’Ispettorato, all’indirizzo [OSCURATO:EMAIL]) – nullità della sentenza e delprocedimento”.4. L’unico motivo del ricorso principale è infondato conrilevanti profili d’inammissibilità.5. Giova premettere che la Corte territoriale, neldisattendere l’unico motivo di appello formulato dalla Magnanonei termini riferiti in narrativa, aveva dato conto che in talecensura l’allora appellante aveva dedotto che, nel caso dispecie, l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Catania nonavesse “ritenuto necessario acquisire la testimonianza deisoggetti escussi in fase di accertamento, limitandosi allaproduzione … del solo verbale di accertamento da parte dell’ITL,non sufficiente a comprovare quanto in esso riportato, stanteperaltro le dichiarazioni contenute nel verbale di conciliazionenel quale le denuncianti dichiaravano di non aver avuto alcunrapporto lavorativo di alcun genere con l’odierna opponente”(così a pag. 4 dell’impugnata sentenza).5.1. Ebbene, la stessa Corte, dopo aver premesso i principiespressi in Cass. n. 22743/2010, ha osservato “come nonricorra motivo di dubitare della veridicità delle specifichedichiarazioni rese, nel corso dell’accertamento ispettivo daisuindicati soggetti, che hanno, peraltro, poi agito in giudizio neiNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026confronti di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamentNou medroe dlli era ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026rispettive spettanze”.In tal senso, ha ritenuto doversi escludere, “in particolare,che debba dubitarsi di tale attendibilità, sol perché, nell’ambitodei verbali di conciliazione innanzi il Giudice del Lavoro, CoppolaRosa Consolazione e [OSCURATO:PERSONA] hanno dichiarato di nonavere intrattenuto con [OSCURATO:PERSONA] alcun rapporto lavorativodi nessun genere, proprio perché si tratta di dichiarazioni resein ambito transattivo e dunque funzionali al raggiungimentodell’accordo con la controparte, convenuta innanzi al Giudice delLavoro per ottenere il pagamento delle rispettive spettanze”.6. Dunque, non si comprende sotto quali profili la ricorrenteopini violati gli artt. 2699 e 2700 c.c. in tema di atto pubblico.Infatti, dall’ora trascritta motivazione non risulta che igiudici di secondo grado abbiano annesso efficacia di provapiena fino a querela di falso ex art. 2700 c.c. alle dichiarazionirese dalla Coppola e dalla Bonanno nel corso dell’accertamentoispettivo. Non hanno, quindi, attribuito fede c.d. privilegiata atali dichiarazioni. Piuttosto le hanno reputate “specifiche” edhanno ritenuto che non potesse dubitarsi della loro veridicità perle ragioni sopra viste, così esprimendo una valutazione delleprove secondo il proprio prudente apprezzamento ex art. 116,comma primo, c.p.c.7. La ricorrente, come si è visto, addebita alla Corte dimerito di non aver “preso in considerazione la valenza deiVerbali di Conciliazione, che parte ricorrente” aveva “depositatonel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Catania”, maneppure deduce che a quei verbali dovesse annettersi il valoreNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026di prova legale nel giudizio di opposizione ad ordNinumaenroz dai r-accolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026ingiunzione.Invece, la ricorrente assume in proposito la violazione o lafalsa applicazione dell’art. 420, comma terzo, c.p.c.,evidenziando che esso recita: “Il verbale di conciliazione haefficacia di titolo esecutivo”.7.1. Osserva in contrario il Collegio che, come si trae dallastessa norma che si assume violata e dai verbali di conciliazionegiudiziale redatti innanzi al Tribunale di Catania, Sezione lavoro(prodotti anche in questa sede di legittimità), si tratta di duedistinte conciliazioni raggiunte in altrettanti giudizi chevedevano come parti l’attuale ricorrente per cassazione qualeconvenuta e quali attrici, rispettivamente, la Bonanno e laCoppola.I relativi verbali, quindi, costituivano rispetto all’IspettoratoProvinciale del Lavoro di Catania, non parte di quei giudizi, resinter alios acta, e potevano rivestire efficacia di titolo esecutivosoltanto tra le parti di detti giudizi.7.2. Assolutamente non pertinente, allora, appare ilrichiamo della ricorrente alla Circolare del Ministero del Lavoron. 24/2004, dove ribadisce che: “Qualora il tentativo diconciliazione abbia esito positivo, il verbale di conciliazionesottoscritto dal funzionario acquisisce piena prova ed estingue ilprocedimento ispettivo. Il verbale di conciliazione diventainoppugnabile in deroga all’art. 2113, co. 1, 2, 3 del c.c.”.[OSCURATO:PERSONA], infatti, si riferisce alla particolare disciplinadi cui al d.lgs. n. 124/2004, disciplina che non risulta neancheNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026dedotto dalla ricorrente se e come abbia trovato appliNcuamzeiroo ndi era ccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026nella vicenda di cui è causa.7.3. Incensurabilmente in diritto, perciò, la Cortedistrettuale ha considerato nella propria motivazione che ledichiarazioni delle due lavoratrici, rese nell’ambito dei cennativerbali di conciliazione giudiziale, “di non aver intrattenuto conMagnano [OSCURATO:PERSONA] alcun rapporto lavorativo di nessun genere”erano da valutarsi in detto contesto transattivo di controversieinizialmente intraprese dalle lavoratrici “innanzi il Giudice delLavoro per ottenere il pagamento delle rispettive spettanze”.8. Nello svolgimento della censura in esame la ricorrenteassume anche che doveva essere l’amministrazione, “ai sensidell’art. 2691 c.c.” (n.d.r.: rectius, art. 2697 c.c.), a “fornire laprova degli elementi di fatto integranti la violazione contestata”(v. penultima facciata del ricorso in esame).8.1. Nell’impugnata sentenza, tuttavia, non è riscontrabilealcuna illegittima inversione dell’onere probatorio in violazionedell’art. 2697 c.c.La Corte d’appello, invero, si è legittimamente avvalsa dellespecifiche dichiarazioni rese dalle due lavoratrici durantel’accertamento ispettivo ed ha formato il suo convincimentotenendo conto anche di quelle ora viste contenute nei dueverbali di conciliazione, entrambe rimesse al suo prudenteapprezzamento.9. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimentodel ricorso incidentale condizionato dell’[OSCURATO:PERSONA] di Catania.Numero registro generale 14522/202210. La ricorrente, in quanto soccombente, dev’essereN umero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delleData pubblicazione 29/04/2026spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso,ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito ilricorso incidentale condizionato. Condanna la ricorrente alpagamento in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 1.000,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 14522/2022Numero sezionale 815/2026Numero di raccolta generale 11833/2026Data pubblicazione 29/04/2026