CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 29214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ••••n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - quale giudice del rinvio - ha confermato la sentenza emessa il 13.02.2012 dai Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sandro. In motivazione, la Corte di appello ritiene d confermare la statJizione del Tribunale, sia con riguardo la merito della vicenda come ricostruita nei suoi termini fattuali in primo grado, sia in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Sandro deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, tesi a riproporre doglianze su cui è intervenuta puntuale ed esaustiva motivazione in sede di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 10 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il lreidente