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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 1962

Cassazione n. 40653/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, oltre a essere versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 111 maggio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/11/1962 avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile per il reato di furto aggravato; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante della destrezza, oltre a essere versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 111 maggio 2
Sentenza Cassazione n. 40653/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris