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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 20336/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida senza patente nel biennio con recidiva (fatto del 12/11/2017).

Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e lamenta il mancato riconoscimento di attenuanti, quantomeno generiche.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico.

La proposta questione di illegittimità costituzionale, oltre ad essere genericamente formulata, è manifestamente infondata, atteso il chiaro tenore della disposizione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen.

Generica si appalesa anche la censura sul mancato riconoscimento "di attenuanti".

A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si c:ontesta, le quali illustrano adeguatamente le ragioni della mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio (p. 3).

In conclusione, deve essere, dunque, dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 comma 5, cod. proc. pen.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 comma 5 cpp.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .1)emA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli confermativa di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida senza patente nel biennio con recidiva (fatto del 12/11/2017). Solleva questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. e lamenta il mancato riconoscimento di attenuanti, quantomeno generiche. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, oltre che generico. La proposta questione di illegittimità costituzionale, oltre ad essere genericamente formulata, è manifestamente infondata, atteso il chiaro tenore della disposizione dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen. Generica si appalesa anche la censura sul mancato riconoscimento "di attenuanti". A fronte delle puntuali e corrette argomentazioni svolte dalla Corte territoriale, il ricorrente si limita a censure non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Giova rammentare che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento che si c:ontesta, le quali illustrano adeguatamente le ragioni della mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio (p. 3). In conclusione, deve essere, dunque, dichiarata manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 comma 5, cod. proc. pen. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara manifestamente infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 441 comma 5 cpp. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] .1)emA
Sentenza Cassazione n. 20336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris