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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 gennaio 2026

Cassazione n. 05865/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo e il secondo motivo non risultano dedotti in appello sicché non è censurabile il vizio di motivazione su punti non sottoposti all'esame del giudice di secondo grado; rilevato che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa, che dà conto della mancanza di riscontro della tesi difensiva circa la supposta segregazione subita dalla ricorrente ( pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza; considerato che il primo e il secondo motivo non risultano dedotti in appello sicché non è censurabile il vizio di motivazione su punti non sottoposti all'esame del giudice di secondo grado; rilevato che il terzo e quarto motivo sono manifestamente infondati a fronte della completa motivazione resa, che dà conto della mancanza di riscontro della tesi difensiva circa la supposta segregazione subita dalla ricorrente ( pag.3); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05865/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris