Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1964
ECLI:EU:C:1964:52
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0097
Conclusioni dell'avvocato generale
[OSCURATO:PERSONA]
24 giugno 1964
Traduzione dal tedesco
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori guidici
La causa per la quale oggi presento le mie conclusioni ha per oggetto, come le cause
Raponi
e
Bernusset
, una decisione di promozione.
Con avviso di posto vacante, pubblicato nel
Bellettino di informazioni per il personale
del 12 luglio 1963, la Commissione ha reso noto che si doveva provvedere ad un posto di capo divisione (grado A/3) presso la Direzione Generale «Mercato interno», direzione «Diritto di stabilimento e servizi».
Il ricorrente, al servizio della Commissione dal dicembre 1958 e inquadrato come funzionario della Direzione Generale «Mercato interno» nel grado A/4, presentò la sua candidatura. La scelta della Commissione cadde però su un altro concorrente, che mediante decisione del 29 luglio 1963 fu promosso capo divisione con decorrenza dal 16 agosto 1963.
Contro questa decisione è diretto il ricorso per annullamento che ora dobbiamo esaminare. Il mio compito è sostanzialmente agevolato dalle sentenze della Corte nelle cause 27/63, 94/63 e 96/63, che riguardavano press'a poco gli stessi problemi.
In considerazione di tale coincidenza, le parti hanno rinunciato a trattare nella discussione orale d'una serie di argomenti che si trovano bensì nelle loro memorie ma che, dopo la conclusione della fase scritta, potevano considerarsi risolti dalle sentenze della Corte.
Anch'io pertanto non mi soffermerò ulteriormente sulle seguenti questioni :
1)
chi sia parte convenuta nel processo, la C.E.E. come tale oppure solo la Commissione della C.E.E.
2)
se l'articolo 45 dello Statuto del personale esiga l'emanazione di disposizioni generali di attuazione a norma dell'articolo 110 dello Statuto stesso e, in particolare, la preventiva determinazione, in linea generale, dei criteri di valutazione per la scelta del candidato da promuovere.
3)
Se si poteva procedere a promozioni solo dopo la descrizione degli impieghi di cui all'articolo 5 dello Statuto del personale.
4)
Se una decisione di promozione richieda una motivazione nei confronti dei candidati non prescelti.
Solo le modalità della preparazione della decisione meritano ancora un minuto esame, posto che nella discussione orale le parti hanno prevalentemente trattato di tale argomento; lo esaminerò tuttavia solo sotto il profilo della scelta del candidato da promuovere, che a norma dell'articolo 45 dev'essere compiuta in base all'esame comparativo dei meriti, posto che la mancanza delle note di qualifica — di cui all'articolo 43 — al momento dell'emanazione della decisione non può, secondo la giurisprudenza della Corte, essere considerata un vizio.
Lo svolgimento del procedimento di promozione nella presente fattispecie fu il seguente: dopo la presentazione delle candidature, la Direzione Generale dell'Amministrazione intraprese prima di tutto un esame relativo ai requisiti formali (anzianità di servizio, grado, etc.). Essa indicò inoltre qual'era, fra i candidati ammessi, il più idoneo a coprire il posto vacante. Questa proposta fu accolta dal Direttore del gruppo di lavoro «Mercato interno», motivata per iscritto e notificata agli altri membri della Commissione dal [OSCURATO:PERSONA] della stessa il 26 luglio 1963.
Il 29 luglio 1963, nella 238
a
riunione della Commissione, fu deciso di promuovere il candidato proposto, e precisamente — come è detto nel verbale della riunione — dopo che la Commissione ebbe preso conoscenza delle candidature, esaminato la proposta del direttore del gruppo di lavoro «Mercato interno», e proceduto a «un examen comparatif des mérites des candidats». È controverso se nella predetta riunione siano stati sottoposti ai membri della Commissione gli atti e documenti dei vari candidati.
Il rappresentante della Commissione afferma che ciò è avvenuto, mentre il ricorrente esprime dubbi in proposito.
Se si confronta il caso or menzionato con quello della causa
Bernusset
, si può constatare, per quanto riguarda lo svolgimento dei fatti, una analogia che giunge sino ai particolari. E posso senz'altro omettere di dimostrarlo, dal momento che il ricordo della causa
Bernusset
è ancora vivo.
Ci dobbiamo pertanto chiedere se nella presente fattispecie sia possibile una diversa valutazione, come pretende la Commissione invocando a tal fine talune particolarità di fatto.
Per quanto riguarda la questione controversa, se ai membri della Commissione siano stati distribuiti gli atti dei candidati o soltanto la proposta di promozione sovramenzionata, sussistono effettivamente dubbi. L'espressione «[OSCURATO:PERSONA] a été saisie des candidatures» che figura nel verbale della riunione non é del tutto chiara, e le assicurazioni dateci dall'agente della Commissione che la preparazione della decisione fu corretta, non sono naturalmente sufficienti. Si può però supporre che il procedimento si sia svolto come quello della causa
Bernusset
, benché nel nostro caso manchi nella comunicazione del [OSCURATO:PERSONA] l'indicazione «P.J.» (pièces jointes). Intendo comunque astenermi dal proporre alla Corte di assumere prove al fine di chiarire questo punto.
Con riguardo alle particolarità della presente causa sottolineate dalla Commissione, va del resto notato che effettivamente l'atto di candidatura del ricorrente
é
redatto in maniera particolarmente ampia ed é idoneo a informare i membri della Commissione su tutti i dati della sua carriera sia al servizio della Commissione sia altrove. E si potrebbe persino ritenere che nemmeno il fascicolo personale del ricorrente potrebbe fornire chiarimenti su tutti gli aspetti rilevanti della sua carriera.
Questa circostanza, tuttavia, in considerazione dei requisiti posti dall'articolo 45 non dovrebbe essere decisiva, e tenuto conto dell'attuale giurisprudenza della Corte in materia di promozioni, non vedo come possa avere rilievo. Ciò che nella causa
Bernusset
la Corte ha censurato, e con ragione a mio avviso, é il fatto che, oltre alla proposta di promozione valida per un solo candidato, i membri della Commissione disposero, quali mezzi di informazione per il giudizio di promovibilità, solo delle dichiarazioni
unilaterali
dei concorrenti sulla propria carriera. Testualmente : «Gli atti di candidatura presentati dagli stessi candidati, senza alcuna verifica o controllo dei competenti uffici della Commissione, sono documenti di natura essenzialmente soggettiva, il cui tenore e contenuto vanno valutati con cautela in una materia che esige l'esame più obiettivo possibile del merito dei candidati».
Se queste indicazioni siano ampie oppure succinte, non ha dunque importanza; ciò che rileva invece è il solo fatto che esse costituiscono una esposizione soggettiva di fatti, un autodescrizione dei candidati, che non dicono assolutamente nulla sui loro meriti, o per lo meno non consentono un giudizio obiettivo e sicuro sugli stessi. Non si può dimenticare che l'articolo 45 esige nei casi normali un esame comparativo dei meriti in base alle
note di qualifica
preparate da terzi in merito ai candidati. Nemmeno nell'indispensabile «période d'adaptation» al nuovo Statuto, la deroga alla norma dell'articolo 45 può giungere al punto da far ritenere sufficienti, per preparare le decisioni di promozione, le dichiarazioni unilaterali degli aspiranti.
Di conseguenza, anche nella presente fattispecie si impone la soluzione che ho proposto nella causa
Bernusset
e che la Corte ha adottato. Dal momento che non si può ricavare dai documenti della Commissione che i suoi membri abbiano avuto informazioni supplementari sui meriti dei singoli candidati, non ci resta che annullare la decisione impugnata a causa della sua insufficiente preparazione.
Tenendo conto del risultato cui giungo, non mi sembra necessario esaminare gli altri argomenti del ricorso (ritardata od omessa pubblicazione della decisione di promozione, erronea valutazione dei fatti, sviamento di potere sotto diversi profili).
Concludo chiedendovi di dichiarare il ricorso ricevibile e fondato; di annullare la decisione impugnata e di porre le spese a carico della Commissione a norma dell'articolo 69 del Regolamento di procedura.