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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19822/2026

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maso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 590 bis commesso in Manfredonia il 17 ottobre 2019.

Rilevato che con l'unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale obliterato le censure mosse quanto alla colpa ascrivibile alle persone offese che, in fase di attraversamento sarebbero "sbucate" tra le auto.

Si tratta di motivo non deducibile nel giudizio di legittimità poiché rappresenta una doglianza di mero fatto, peraltro, meramente reiterativa di analoga censura.

La Corte territoriale, nel replicare al motivo già dedotto, ha evidenziato a pag. 5 della sentenza, con motivazione logica e coerente, che il fatto che la velocità non 1fosse superiore a quella consentita nel centro abitato non esclude la responsabilità del conducente che «lo si vede chiaramente nel video, non ha posto in essere alcuna manovra di evitamento dal che si desume che egli non avesse affatto visto le due donne che si accingevano ad attraversare e che, dunque, non stesse prestando attenzione" evidenziando che le persone offese, una delle quali molto anziana, si muovevano lentamente e con cautela e che «sono state travolte dal veicolo quando non avevano neppure impegnato la sede stradale».

Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, con cui, in aderenza alle emergenze acquisite, sono stati esclusi gli invocati profili di colpa concorrente.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
maso [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 590 bis commesso in Manfredonia il 17 ottobre 2019. Rilevato che con l'unico motivo dedotto il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale obliterato le censure mosse quanto alla colpa ascrivibile alle persone offese che, in fase di attraversamento sarebbero "sbucate" tra le auto. Si tratta di motivo non deducibile nel giudizio di legittimità poiché rappresenta una doglianza di mero fatto, peraltro, meramente reiterativa di analoga censura. La Corte territoriale, nel replicare al motivo già dedotto, ha evidenziato a pag. 5 della sentenza, con motivazione logica e coerente, che il fatto che la velocità non 1fosse superiore a quella consentita nel centro abitato non esclude la responsabilità del conducente che «lo si vede chiaramente nel video, non ha posto in essere alcuna manovra di evitamento dal che si desume che egli non avesse affatto visto le due donne che si accingevano ad attraversare e che, dunque, non stesse prestando attenzione" evidenziando che le persone offese, una delle quali molto anziana, si muovevano lentamente e con cautela e che «sono state travolte dal veicolo quando non avevano neppure impegnato la sede stradale». Il ricorrente, in concreto, non si confronta con la motivazione della Corte di appello, con cui, in aderenza alle emergenze acquisite, sono stati esclusi gli invocati profili di colpa concorrente. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P
Sentenza Cassazione n. 19822/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris