Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29033/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi declaratoriad’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente con la quale, oltre adaffermarsi la violazione del principio della ragionevole durata del processo, siribadiscono le ragioni del ricorso e s’insiste per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 aprile 2018, FedericoZanardi è stato condannato per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta exartt. 216 e 219 r.d. n.267 del 1942.In primo grado era stata riconosciuta anche la circostanza aggravante deldanno di rilevante gravità con sentenza del Tribunale di Milano del 23 settembre2013.

La Corte territoriale, escludendo tale aggravante, ha altresì escluso chepotesse applicarsi l’attenuante prevista al comma terzo dell’art. 219 r.d. n.267 del1942; ha quindi condannato, aggiungendo alla pena base un aumento di pena perla pluralità dei fatti di bancarotta di cui al comma 2 lett.a) dello stesso articolo dilegge.A causa di difetti di notifica (dell’autorizzazione presidenziale a dilazionare iltermine di deposito della motivazione, dell’avviso di deposito della sentenza e, poi,del primo provvedimento di rimessione in termini), il ricorrente era stato rimessoin termini ben due volte per proporre ricorso in cassazione; per tale motivo ilricorso, pur recando la data del 2 febbraio 2026, deve considerarsi tempestivo.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt.157,158 e 161 cod.pen., nonché 129 cod.proc.pen. in quanto il reato si sarebbe estintoper prescrizione dopo la pronuncia di secondo grado, ma prima che venisseinterposto ricorso in cassazione.In particolare, si osserva che la data del fallimento è fissata al 25 giugno 2009;aggiungendo il termine prescrizionale di anni 12 e mesi 6 (anni 10 aumentati di ¼per fatti interruttivi), si perverrebbe alla data del 24 dicembre 2021; preso atto diperiodi di sospensione calcolati in mesi 9 e giorni 14, si perverrebbe alla data finaledella prescrizione fissata al 8 ottobre 2022, successiva alla sentenza emessa dallaCorte d’appello e maturata nella fase in cui, per un difetto di notifica, la parte nonera stata posta nelle condizioni di impugnare.2.2.

Il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento allacondanna intervenuta sul delitto di bancarotta documentale.In particolare, la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica e stereotipata,tanto da risultare apparente.

Inoltre, vengono riportati una serie di elementi difatto che avrebbero dovuto portare ad un convincimento diverso.2.3.

Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimentoall’art.219, comma 3, r.d. n.267 del 1942, per la mancata applicazione dellacircostanza attenuante della particolare tenuità del danno.

Ricalcolando il valoredei beni sottratti sulla base delle fatture di acquisto in euro 35.000,00, la Cortenon avrebbe tenuto in adeguato conto il fatto che si trattasse di beni d’uso soggettiad usura e consumo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2.

Va preliminarmente chiarito che i fatti per i quali si procede non sono, adoggi, prescritti e che pertanto il primo motivo di ricorso non trova accoglimento.2.1.

Il fallimento era intervenuto in data 25 giugno 2009 per cui il termineordinario della prescrizione, tenuto conto delle cause interruttive, va fissato,inizialmente, al 24 dicembre 2021, ovvero nel termine di ani 10 aumentato di ¼,per il combinato disposto degli artt.157 e 160 cod.proc.pen..Si osserva, infatti, che la pena prevista dall’art.216 r.d. n.267 del 1942 ha unmassimo edittale di anni 10 e, su tale pena, va calcolato il termine dellaprescrizione.

Sebbene il ricorrente sia stato condannato per plurime ipotesi dibancarotta e, dunque, la pena possa essere aumentata fino alla metà (ex art.219,comma 2, lett.a, r.d. n.267 del 1942), per tale specifica ipotesi la giurisprudenzadi legittimità ha elaborato una peculiare disciplina a seguito della pronuncia delleSezioni Unite n. 21039 del 27 gennaio del 2011 che ha stabilito che, in tema direati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche dibancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propriaautonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli finisanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1,legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, unacircostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplinadella continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.U, n. 21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. loy, Rv. 249665 - 01)La giurisprudenza di legittimità delle sezioni semplici, in applicazione di taleprincipio, ha elaborato una figura peculiare che, a seconda dell’ambito diapplicazione, viene riletta in favor rei.Ai fini del bilanciamento, l’istituto in questione viene considerato come unacircostanza aggravante (ad effetto speciale), potendosene operare unavalutazione comparativa con le attenuanti (ex multis confronta Sez. 5, n. 34216del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990 – 01).Ai fini della prescrizione, invece, ogni ipotesi di bancarotta mantiene la suaautonomia ontologica, di talché non si tiene conto dell’aumento per la «aggravantead effetto speciale» della pluralità dei fatti di bancarotta, in deroga alla disciplinadettata dall’art.157, comma 2, seconda parte, cod.pen. (cfr, ex multis, Sez. 5, n.3166 del 15/10/2025, dep. 2026, De, Rv. 289230 - 01).2.2.

Ciò premesso, si osserva che nella presente vicenda, nel corso dei giudizidi merito sono intervenute cause di sospensione della prescrizione per complessivigiorni 250 (giorni 35 dal 12 novembre 2012, gg.21 dal 25 febbraio 2013, gg.42dal 18 marzo 2013, gg.28 dal 29 aprile 2013, gg.77 dal 8 luglio 2013, gg.47 dal27 settembre 2017); il termine si andava, dunque, a fissare al 4 settembre 2022.Dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, si verificavano altriimportanti periodi di sospensione.Nella sentenza, emessa in data 17 aprile 2018, la Corte territoriale fissava iltermine di giorni 70 per il deposito della motivazione; in seguito, con ordinanzapresidenziale, il termine veniva ulteriormente prorogato di giorni 60 di talché, indata 15 ottobre 2019, veniva attestato il passaggio in giudicato.Su istanza della parte, peraltro, la Corte d’appello rilevava che né ilprovvedimento di proroga, né il deposito della sentenza, erano mai stati notificatiall’interessato; con ordinanza del 15 luglio 2019 revocava il passaggio in giudicatoe stabiliva che i nuovi termini per presentare ricorso in cassazione decorresserodalla notifica di tale provvedimento in uno all’attestato di deposito della sentenza.Neppure questo provvedimento veniva regolarmente notificato.Con nuova ordinanza del 10 dicembre 2025 la Corte d’appello rimettevanuovamente in termini la parte la quale, tempestivamente, presentava il ricorsoin trattazione.Si osserva che il termine della prescrizione, per il combinato disposto degli artt.159 e 275 cod.proc.pen, è rimasto sospeso per tutta la durata della sospensionedel procedimento; nel presente caso, dunque, per ulteriori giorni 2326intercorrenti tra il 29 luglio 2019 (data di revoca del passaggio in giudicato) e il10 dicembre 2025 (data in cui ha ripreso a decorrere la prescrizione, dopo laseconda restituzione in termini); lo slittamento della prescrizione per il periodoindicato (pari ad anni 6, mesi 4 e giorni 11), colloca la medesima al 19 gennaio2029.3.

Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli elementi costitutividella bancarotta documentale, va parimenti rigettato.3.1.

Va premesso che la sentenza emessa in grado d’appello costituisce una«doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che il provvedimento,nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, sia attraverso ripetutirichiami, sia adottando gli stessi criteri nella valutazione degli elementi di prova elo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenza che i dueprovvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico,complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 ,Rv. 277218 - 0).3.2.

Sempre in via preliminare va fatta chiarezza sulle categorie giuridiche,costitutive di bancarotta documentale, una di sottrazione delle scritture esistentie una realizzata attraverso la tenuta lacunosa e infedele delle medesime.L’art. 216 r.d. 267 del 1942, comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie,l’una a dolo specifico, l’altra a dolo generico.La prima fattispecie (c.d.

“specifica”) consiste nella sottrazione o distruzionedei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori.La seconda fattispecie (c.d.

“generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).3.3.

Nel caso che ci occupa i Giudici del merito hanno qualificato la condotta intermini di bancarotta documentale «generale», atteso che si è dato atto che ladocumentazione è stata effettivamente consegnata al curatore, ma la stessa (findall’anno 2007) presentava lacunosità tali da non consentire una ricostruzionepatrimoniale.Premessa la posizione (oggi incontestata) dello Zanardi di amministratore difatto a partire dal 2007 (fino a dicembre 2006 era stato presidente del CDA), si èrilevata la presenza di importanti indici di fraudolenza; in particolare ladocumentazione diveniva lacunosa proprio a partire dall’anno 2007, che era quelloin cui si presentava la situazione di crisi e a partire dal quale lo Zanardi si attivavaper trovare delle «teste di legno» che ricoprissero la qualifica formale diamministratore, mentre egli continuava di fatto a gestire la società e faceva spariretutte le attrezzature (vicenda per la quale gli è stata contestata la bancarottapatrimoniale). [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, investito del relativo motivo, ha evidenziatocome fosse proprio lo Zanardi, in quanto dominus, ad avere interesse amascherare la situazione contabile degli anni successivi al 2006 e come lacircostanza ch’egli, per attenuare la propria posizione, abbia consegnato alcuratore della documentazione commerciale in suo possesso e relativa a queglianni, non abbia consentito di colmare le gravi lacune presentate dalladocumentazione contabile.La motivazione, che si evince dalla lettura complessiva dei due titoli dicondanna, risulta logica, adeguata e in linea con i principi di diritto che governanola materia.Nel caso della bancarotta «generale» la fraudolenza è pressoché insita nellacondotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficienteil dolo generico; la posizione di effettivo dominus e amministratore di fattoampiamente dimostrata e motivata in sentenza, già da sola avrebbe consentito diritenere che lo Zanardi avesse la consapevolezza e volontà necessarie ad integraretale elemento soggettivo.

Peraltro, le sentenze danno ulteriormente atto di un piùampio disegno fraudolento in seno al quale la lacunosità della documentaziones’inserisce in chiave intenzionale, in quanto propriamente finalizzata ad impedireun’esatta ricostruzione patrimoniale e ad occultare il disegno distrattivoulteriormente sotteso.4.

Quanto al motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e, nellospecifico, alla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolaretenuità del danno, va parimenti rigettato.Con valutazione squisitamente di merito i Giudici hanno ritenuto che un dannopatrimoniale accertato di euro 35.000,00, pur consentendo di ancorare la penabase molto vicina al minimo edittale, non consenta di ritenere il danno di«particolare tenuità».

Trattandosi di valutazione ragionevole e adeguatamentemotivata, la stessa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te d'appello di MilanoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo pronunciarsi declaratoriad’inammissibilità del ricorso;letta la memoria di replica nell’interesse del ricorrente con la quale, oltre adaffermarsi la violazione del principio della ragionevole durata del processo, siribadiscono le ragioni del ricorso e s’insiste per l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza della Corte d’appello di Milano del 17 aprile 2018, FedericoZanardi è stato condannato per plurime fattispecie di bancarotta fraudolenta exartt. 216 e 219 r.d. n.267 del 1942.In primo grado era stata riconosciuta anche la circostanza aggravante deldanno di rilevante gravità con sentenza del Tribunale di Milano del 23 settembre2013. La Corte territoriale, escludendo tale aggravante, ha altresì escluso chepotesse applicarsi l’attenuante prevista al comma terzo dell’art. 219 r.d. n.267 del1942; ha quindi condannato, aggiungendo alla pena base un aumento di pena perla pluralità dei fatti di bancarotta di cui al comma 2 lett.a) dello stesso articolo dilegge.A causa di difetti di notifica (dell’autorizzazione presidenziale a dilazionare iltermine di deposito della motivazione, dell’avviso di deposito della sentenza e, poi,del primo provvedimento di rimessione in termini), il ricorrente era stato rimessoin termini ben due volte per proporre ricorso in cassazione; per tale motivo ilricorso, pur recando la data del 2 febbraio 2026, deve considerarsi tempestivo.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] mezzo del difensore di fiducia, articolando motivi di impugnazione, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt.157,158 e 161 cod.pen., nonché 129 cod.proc.pen. in quanto il reato si sarebbe estintoper prescrizione dopo la pronuncia di secondo grado, ma prima che venisseinterposto ricorso in cassazione.In particolare, si osserva che la data del fallimento è fissata al 25 giugno 2009;aggiungendo il termine prescrizionale di anni 12 e mesi 6 (anni 10 aumentati di ¼per fatti interruttivi), si perverrebbe alla data del 24 dicembre 2021; preso atto diperiodi di sospensione calcolati in mesi 9 e giorni 14, si perverrebbe alla data finaledella prescrizione fissata al 8 ottobre 2022, successiva alla sentenza emessa dallaCorte d’appello e maturata nella fase in cui, per un difetto di notifica, la parte nonera stata posta nelle condizioni di impugnare.2.2. Il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento allacondanna intervenuta sul delitto di bancarotta documentale.In particolare, la motivazione sarebbe eccessivamente sintetica e stereotipata,tanto da risultare apparente. Inoltre, vengono riportati una serie di elementi difatto che avrebbero dovuto portare ad un convincimento diverso.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di violazione di legge con riferimentoall’art.219, comma 3, r.d. n.267 del 1942, per la mancata applicazione dellacircostanza attenuante della particolare tenuità del danno. Ricalcolando il valoredei beni sottratti sulla base delle fatture di acquisto in euro 35.000,00, la Cortenon avrebbe tenuto in adeguato conto il fatto che si trattasse di beni d’uso soggettiad usura e consumo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.2. Va preliminarmente chiarito che i fatti per i quali si procede non sono, adoggi, prescritti e che pertanto il primo motivo di ricorso non trova accoglimento.2.1. Il fallimento era intervenuto in data 25 giugno 2009 per cui il termineordinario della prescrizione, tenuto conto delle cause interruttive, va fissato,inizialmente, al 24 dicembre 2021, ovvero nel termine di ani 10 aumentato di ¼,per il combinato disposto degli artt.157 e 160 cod.proc.pen..Si osserva, infatti, che la pena prevista dall’art.216 r.d. n.267 del 1942 ha unmassimo edittale di anni 10 e, su tale pena, va calcolato il termine dellaprescrizione. Sebbene il ricorrente sia stato condannato per plurime ipotesi dibancarotta e, dunque, la pena possa essere aumentata fino alla metà (ex art.219,comma 2, lett.a, r.d. n.267 del 1942), per tale specifica ipotesi la giurisprudenzadi legittimità ha elaborato una peculiare disciplina a seguito della pronuncia delleSezioni Unite n. 21039 del 27 gennaio del 2011 che ha stabilito che, in tema direati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche dibancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propriaautonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli finisanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1,legge fall., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, unacircostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplinadella continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 cod. pen. (Sez.U, n. 21039 del 27/01/2011, P.m. in proc. loy, Rv. 249665 - 01)La giurisprudenza di legittimità delle sezioni semplici, in applicazione di taleprincipio, ha elaborato una figura peculiare che, a seconda dell’ambito diapplicazione, viene riletta in favor rei.Ai fini del bilanciamento, l’istituto in questione viene considerato come unacircostanza aggravante (ad effetto speciale), potendosene operare unavalutazione comparativa con le attenuanti (ex multis confronta Sez. 5, n. 34216del 09/05/2024, Pontillo, Rv. 286990 – 01).Ai fini della prescrizione, invece, ogni ipotesi di bancarotta mantiene la suaautonomia ontologica, di talché non si tiene conto dell’aumento per la «aggravantead effetto speciale» della pluralità dei fatti di bancarotta, in deroga alla disciplinadettata dall’art.157, comma 2, seconda parte, cod.pen. (cfr, ex multis, Sez. 5, n.3166 del 15/10/2025, dep. 2026, De, Rv. 289230 - 01).2.2. Ciò premesso, si osserva che nella presente vicenda, nel corso dei giudizidi merito sono intervenute cause di sospensione della prescrizione per complessivigiorni 250 (giorni 35 dal 12 novembre 2012, gg.21 dal 25 febbraio 2013, gg.42dal 18 marzo 2013, gg.28 dal 29 aprile 2013, gg.77 dal 8 luglio 2013, gg.47 dal27 settembre 2017); il termine si andava, dunque, a fissare al 4 settembre 2022.Dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, si verificavano altriimportanti periodi di sospensione.Nella sentenza, emessa in data 17 aprile 2018, la Corte territoriale fissava iltermine di giorni 70 per il deposito della motivazione; in seguito, con ordinanzapresidenziale, il termine veniva ulteriormente prorogato di giorni 60 di talché, indata 15 ottobre 2019, veniva attestato il passaggio in giudicato.Su istanza della parte, peraltro, la Corte d’appello rilevava che né ilprovvedimento di proroga, né il deposito della sentenza, erano mai stati notificatiall’interessato; con ordinanza del 15 luglio 2019 revocava il passaggio in giudicatoe stabiliva che i nuovi termini per presentare ricorso in cassazione decorresserodalla notifica di tale provvedimento in uno all’attestato di deposito della sentenza.Neppure questo provvedimento veniva regolarmente notificato.Con nuova ordinanza del 10 dicembre 2025 la Corte d’appello rimettevanuovamente in termini la parte la quale, tempestivamente, presentava il ricorsoin trattazione.Si osserva che il termine della prescrizione, per il combinato disposto degli artt.159 e 275 cod.proc.pen, è rimasto sospeso per tutta la durata della sospensionedel procedimento; nel presente caso, dunque, per ulteriori giorni 2326intercorrenti tra il 29 luglio 2019 (data di revoca del passaggio in giudicato) e il10 dicembre 2025 (data in cui ha ripreso a decorrere la prescrizione, dopo laseconda restituzione in termini); lo slittamento della prescrizione per il periodoindicato (pari ad anni 6, mesi 4 e giorni 11), colloca la medesima al 19 gennaio2029.3. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza degli elementi costitutividella bancarotta documentale, va parimenti rigettato.3.1. Va premesso che la sentenza emessa in grado d’appello costituisce una«doppia conforme» rispetto a quella del Tribunale, atteso che il provvedimento,nella sua struttura argomentativa, si salda con il precedente, sia attraverso ripetutirichiami, sia adottando gli stessi criteri nella valutazione degli elementi di prova elo stesso percorso logico argomentativo, con la conseguenza che i dueprovvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico,complessivo, corpo decisionale (cfr , ex multis, Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 ,Rv. 277218 - 0).3.2. Sempre in via preliminare va fatta chiarezza sulle categorie giuridiche,costitutive di bancarotta documentale, una di sottrazione delle scritture esistentie una realizzata attraverso la tenuta lacunosa e infedele delle medesime.L’art. 216 r.d. 267 del 1942, comma 1, n.2, disegna due diverse fattispecie,l’una a dolo specifico, l’altra a dolo generico.La prima fattispecie (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzionedei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico, consistente nelloscopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio aicreditori.La seconda fattispecie (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta dellacontabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degliaffari e del patrimonio della fallita; questa ipotesi, diversamente dalla prima,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologicacontestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originariadi dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); sotto il profilo soggettivo è sufficiente ildolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838).3.3. Nel caso che ci occupa i Giudici del merito hanno qualificato la condotta intermini di bancarotta documentale «generale», atteso che si è dato atto che ladocumentazione è stata effettivamente consegnata al curatore, ma la stessa (findall’anno 2007) presentava lacunosità tali da non consentire una ricostruzionepatrimoniale.Premessa la posizione (oggi incontestata) dello Zanardi di amministratore difatto a partire dal 2007 (fino a dicembre 2006 era stato presidente del CDA), si èrilevata la presenza di importanti indici di fraudolenza; in particolare ladocumentazione diveniva lacunosa proprio a partire dall’anno 2007, che era quelloin cui si presentava la situazione di crisi e a partire dal quale lo Zanardi si attivavaper trovare delle «teste di legno» che ricoprissero la qualifica formale diamministratore, mentre egli continuava di fatto a gestire la società e faceva spariretutte le attrezzature (vicenda per la quale gli è stata contestata la bancarottapatrimoniale). [OSCURATO:PERSONA] dell’appello, investito del relativo motivo, ha evidenziatocome fosse proprio lo Zanardi, in quanto dominus, ad avere interesse amascherare la situazione contabile degli anni successivi al 2006 e come lacircostanza ch’egli, per attenuare la propria posizione, abbia consegnato alcuratore della documentazione commerciale in suo possesso e relativa a queglianni, non abbia consentito di colmare le gravi lacune presentate dalladocumentazione contabile.La motivazione, che si evince dalla lettura complessiva dei due titoli dicondanna, risulta logica, adeguata e in linea con i principi di diritto che governanola materia.Nel caso della bancarotta «generale» la fraudolenza è pressoché insita nellacondotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficienteil dolo generico; la posizione di effettivo dominus e amministratore di fattoampiamente dimostrata e motivata in sentenza, già da sola avrebbe consentito diritenere che lo Zanardi avesse la consapevolezza e volontà necessarie ad integraretale elemento soggettivo. Peraltro, le sentenze danno ulteriormente atto di un piùampio disegno fraudolento in seno al quale la lacunosità della documentaziones’inserisce in chiave intenzionale, in quanto propriamente finalizzata ad impedireun’esatta ricostruzione patrimoniale e ad occultare il disegno distrattivoulteriormente sotteso.4. Quanto al motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio e, nellospecifico, alla mancata applicazione della circostanza attenuante della particolaretenuità del danno, va parimenti rigettato.Con valutazione squisitamente di merito i Giudici hanno ritenuto che un dannopatrimoniale accertato di euro 35.000,00, pur consentendo di ancorare la penabase molto vicina al minimo edittale, non consenta di ritenere il danno di«particolare tenuità». Trattandosi di valutazione ragionevole e adeguatamentemotivata, la stessa non può essere sindacata nella presente sede di legittimità. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29033/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris