CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022
Cassazione n. 34290/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/6/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione al delitto di cui all'art.385 cod. pen. ascritto all'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e volti ad una alternativa valutazione degli elementi acquisiti, in presenza di motivazione non illogica, in punto di responsabilità. La motivazione - da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso -necessariamente involgeva tenuto conto delle giustificazioni allegate dall'imputato la ricostruzione dei fatti anche ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. giustificata, dal giudice del merito, in ragione delle concrete modalità dei fatti che avevano comportato l'allontanamento dell'imputato dal presidio ospedaliero ove si trovava per una durata protratta nel tempo.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022 Il