CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 del GIP TRIBUNALE di MILANOdato av, s lle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 29711/22 Braidich + 1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 4 (Braidich) e 5 (Dellahi), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha applicato su loro richiesta rispettivamente la pena di anni due di reclusione ed euro 14.000.00 di multa (Braidich) e anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa (Dellahi); che i ricorrenti denunciano violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio (Braidich) e alla mancata assoluzione, potendosi configurare un'ipotesi di uso personale della sostanza stupefacente (Dellahi); che i ricorsi, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., vanno dichiarati inammissibili perché generici e proposti al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ciascuno, di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso