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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2025

Cassazione n. 18657/2025

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unciato la seguente SENTENZA Suiricorsi propost i da : 1) MENNILLO Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04 /06/1987 2) MENNILLO Emilia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal la Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnatoed il ricorso ; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso; lette le conclusioni deldifensore deiricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 07/01/2025), la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e MENNILLO Emilia (quali eredi di ZANNELLI Antonietta) avente ad oggetto l a richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione del manufatto, sito in Giugliano in Campania,per la realizzazione del quale la ZANNELLI, unitamente al defunto marito MENNILLO Giovanni,era stata condannat a alla pena di giustizia, con sentenza ormai irrevocabile emessa in data 13/10/1997 dalla Corte di Appello di Napoli.

2. Ricorrono per cassazionei MENNILLO con unico atto, a mezzo del proprio difensore, deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Giugliano.

Sicensura la mancata considerazione del fatto che erano state presentate due istanze di sanatoria, una dalla ZANNELLI (avente adoggetto un’abitazione al piano rialzaato e un locale deposito) e una da MENNILLO Emilia (avnete ad oggetto un’abitazione al primo piano): ciascuna delle due porzioni edificate non superava il limite di legge dei 750 mc, quindi il rilascio (pur di un solo provvedimento, a fronte delle due istanze) doveva ritenersi legittimo.

S i lamenta comunque il mancato esercizio della necessaria attività istruttoria, da parte della Corte territoriale, in presenza di fascicoli ricostruiti dopo l’incendio divampato in comune.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla manifesta infondatezza della censura prospettata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di condono edilizio previsto dal d.l.30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto»(Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 – 01 , che ha affermato il principio un una f attispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unitàdi volumetria inferiore a 750 mc.).

Si tratta di un insegnamento già costantemente affermato anche in relazione alle disposizioni del precedente condono (cfr. ad es.

Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084 –01, secondo cui «in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria»).

Nel caso di specie, l’applicabilità del principio,per il carattere artificioso del frazionamento delle domande di sanatoria(una per l’abitazione e il locale deposito siti al piano rialzato, l’altra per l’abitazione realizzata al primo piano), emerge in termini incontrovertibili già dal capo di imputazione per il quale la ZANNELLI era stata condannata (insieme al marito MENNILLO Giovanni), riportato nell’epigrafe della sentenza di primo grado (emessa in data19/12/1995, dep. 1996, dal Pretore di Napoli –Sez. dist.

Marano).

Infatti, nel capo a) , viene contestata agli imputati la realizzazione di un unico manufatto, con la precisazione che sia il piano rialzato, sia il primo piano, risultavano ultimati.

Risulta del tutto infondata, conseguentemente, anche la censura difensiva imperniata sull’asserita assenza di un’adeguata istruttoria.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA Suiricorsi propost i da : 1) MENNILLO Luigi, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04 /06/1987 2) MENNILLO Emilia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal la Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnatoed il ricorso ; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Pirrelli , che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilitàdel ricorso; lette le conclusioni deldifensore deiricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso concluso insistendo per l’accoglimento dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. 07/01/2025), la Corte di Appello di Napoli ha rigettato l’incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] e MENNILLO Emilia (quali eredi di ZANNELLI Antonietta) avente ad oggetto l a richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione del manufatto, sito in Giugliano in Campania,per la realizzazione del quale la ZANNELLI, unitamente al defunto marito MENNILLO Giovanni,era stata condannat a alla pena di giustizia, con sentenza ormai irrevocabile emessa in data 13/10/1997 dalla Corte di Appello di Napoli. 2. Ricorrono per cassazionei MENNILLO con unico atto, a mezzo del proprio difensore, deducendoviolazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta illegittimità della concessione in sanatoria rilasciata dal comune di Giugliano. Sicensura la mancata considerazione del fatto che erano state presentate due istanze di sanatoria, una dalla ZANNELLI (avente adoggetto un’abitazione al piano rialzaato e un locale deposito) e una da MENNILLO Emilia (avnete ad oggetto un’abitazione al primo piano): ciascuna delle due porzioni edificate non superava il limite di legge dei 750 mc, quindi il rilascio (pur di un solo provvedimento, a fronte delle due istanze) doveva ritenersi legittimo. S i lamenta comunque il mancato esercizio della necessaria attività istruttoria, da parte della Corte territoriale, in presenza di fascicoli ricostruiti dopo l’incendio divampato in comune. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo manifestamente infondate le censure difensive. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Deve invero convenirsi con il Procuratore Generale in ordine alla manifesta infondatezza della censura prospettata, alla luce del consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di condono edilizio previsto dal d.l.30 novembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione di plurime istanze di sanatoria relative a distinte unità immobiliari, ciascuna di volumetria non eccedente i 750 mc., costituisce artificioso frazionamento della domanda, in caso di nuova costruzione di volumetria inferiore a 3.000 mc., la cui realizzazione sia ascrivibile ad un unico soggetto»(Sez. 3, n. 2840 del 18/11/2021, dep. 2022, Vicale, Rv. 282887 – 01 , che ha affermato il principio un una f attispecie relativa a nuova costruzione avente volumetria complessiva di circa 2.200 mc., composta da quattro unità immobiliari, rispetto alla quale risultavano presentate, da soggetti diversi dall'autore dell'edificazione, due istanze di condono per unitàdi volumetria inferiore a 750 mc.). Si tratta di un insegnamento già costantemente affermato anche in relazione alle disposizioni del precedente condono (cfr. ad es. Sez. 3, n. 27977 del 04/04/2019, Caputo, Rv. 276084 –01, secondo cui «in tema di condono edilizio, nel caso di bene immobile in comproprietà, per il quale non sia stata operata alcuna divisione né costituito un distinto diritto di proprietà su una porzione dello stesso, la presentazione di distinte istanze di sanatoria da parte di diversi soggetti legittimati in forza degli artt. 6 e 38, comma 5, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, richiamati dall'art. 39, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, costituisce un frazionamento artificioso della domanda, da imputare ad un unico centro sostanziale di interesse onde non consentire l'elusione del limite legale di volumetria dell'opera per la concedibilità della sanatoria»). Nel caso di specie, l’applicabilità del principio,per il carattere artificioso del frazionamento delle domande di sanatoria(una per l’abitazione e il locale deposito siti al piano rialzato, l’altra per l’abitazione realizzata al primo piano), emerge in termini incontrovertibili già dal capo di imputazione per il quale la ZANNELLI era stata condannata (insieme al marito MENNILLO Giovanni), riportato nell’epigrafe della sentenza di primo grado (emessa in data19/12/1995, dep. 1996, dal Pretore di Napoli –Sez. dist. Marano). Infatti, nel capo a) , viene contestata agli imputati la realizzazione di un unico manufatto, con la precisazione che sia il piano rialzato, sia il primo piano, risultavano ultimati. Risulta del tutto infondata, conseguentemente, anche la censura difensiva imperniata sull’asserita assenza di un’adeguata istruttoria. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa
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