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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 27959/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Tivoli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]3 [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia resa il 12 aprile 2023 dal Tribunale di Tivoli per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi di cui al comma 5 dell'art. 73 cit.) non è consentito in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. app.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27959/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris