CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38628/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte dì appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio, riducendo la pena irrogata in primo grado, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Trani il 5/03/2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 commesso in Andria il 22 aprile 2014 con recidiva specifica e infraquinquennale. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione perché la Corte territoriale ha rigettato la censura concernente l'errata qualificazione del fatto e la necessità di una diversa qualificazione della condotta ascritta all'imputato ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup.. Secondo la difesa, i giudici di merito si sono limitati a recepire le argomentazioni del primo giudice con motivazione meramente apparente, escludendo la lieve entità del fatto in considerazione del dato ponderale della sostanza stupefacente, desumendo da esso con argomentazione illogica i connotati organizzativi della condotta; si sarebbe, in tal modo, trascurato che la sostanza stupefacente era stata rinvenuta in luoghi immediatamente riconducibili all'imputato, soggetto di giovanissima età gravato da un solo precedente specifico, per cui non vi sarebbero elementi dai quali evincere il carattere organizzato dell'attività di spaccio. In ogni caso, la ritenuta sistematicità dell'illecito commercio non potrebbe di per sé costituire 'condizione ostativa al riconoscimento dell'ipotesi lieve. 2.1. Con un secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. Secondo la difesa, la Corte territoriale non si è confrontata con le censure difensive, ha pretermesso l'indicazione della natura e dell'epoca di commissione dei reati per i quali è già intervenuta condanna definitiva, ha omesso di verificare la sussistenza di una relazione qualificata tra í precedenti penali e il reato oggetto del presente processo ai fini del giudizio circa l'accentuata maggiore pericolosità del reo. 2.2. Con un terzo motivo deduce violazione di legge nonché omessa motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. per avere i giudici di merito negato il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei precedenti penali dell'imputato, trascurando l'esigenza di adeguare la sanzione in senso favorevole all'imputato. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto ' del ricorso.4. Il primo motivo di ricorso è infondato. 4.1. La Corte territoriale ha confermato la pronuncia di condanna emessa in primo grado evidenziando che l'imputato deteneva, presso l'abitazione, sulla sua persona e in un garage, sostanza stupefacente del tipo marijuana per complessive n.289 dosi, e che sia il quantitativo sia i mezzi di occultamento e il materiale idoneo al confezionamento fossero indicativi di un'attività svolta con una certa professionalità. 4.2. Gli elementi posti a base della decisione di negare la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. Stup. concernono, in particolare, il dato ponderale, le modalità e circostanze dell'azione, la vita anteatta dell'imputato, gravato da un precedente specifico. 5. Il giudice di merito ha svolto, in ossequio all'orientamento interpretativo sposato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Murolo, in motivazione), una valutazione «complessiva» del caso concreto per desumerne l'insussistenza degli indici della fattispecie di cui all'art.73, comma 5 d.P.R. n.309/1990. 5.1. Con la citata sentenza, il massimo consesso della Corte di legittimità ha precisato che nella verifica occorre abbandonare l'idea che gli indici attinenti al valore ponderale, alle modalità del fatto, ai mezzi dell'azione ed alla pericolosità sociale della condotta possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, «riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo». Essendovi «la possibilità che tra gli stessi indici si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso». Solo all'esito «della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri». 5.2. Il discorso giustificativo del provvedimento impugnato ha dato conto non solo dei motivi che logicamente imponevano, nel caso concreto, di valutare un singolo dato ostativo al riconoscimento del più contenuto disvalore del fatto, ma altresì di quelli per cui la sua carica negativa non potesse ritenersi bilanciata da altri elementi eventualmente indicativi, se singolarmente considerati, della sua ridotta offensività. 6. Il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano privi della dovuta specificità. Lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale a pag.4 in replica alle censure inerenti al trattamento sanzíonatorio, il ricorso sviluppa censure che non tengono conto delle ragioni sottese alla decisione. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n.8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de