CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20710/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lorappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 37, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 739/2019,depositata il 29/04/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2006 il Comune di Fossano impugnava la sentenza n. 607/2005 con cui il Tribunale di Cuneo l’aveva condannato a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]. la somma di euro 331.178,69 in base a un contratto di appalto pubblico. Si costituiva SPECI proponendo appello incidentale volto a ottenere la condanna del Comune a pagare l’ulteriore somma di euro 15.938,50 per opere in cemento armato. All’udienza del 3 luglio 2007 il difensore del Comune, munito di procura speciale, dichiarava a verbale di volere proporre querela di falso avverso “l’estratto del registro di contabilità relativo al 13° stato di avanzamento lavori prodotto dalla SPECI come documento n. 8 del fascicolo di primo grado”, concernendo la falsità l’apposizione della riserva n. 1 da parte dell’appaltatore, riserva sulla base della quale il Tribunale di Cuneo aveva emesso la condanna del Comune. La Corte d’appello di Torino, ritenuta la ritualità e la rilevanza della querela, sospendeva il processo, assegnando alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione dalla causa di falso davanti al Tribunale territorialmente competente. 2. Il Comune di Fossano riassumeva il giudizio davanti al Tribunale di Velletri, proponendo querela di falso avverso “l’estratto del registro di contabilità n. 13 e del 13° stato di avanzamento dei predetti lavori prodotto nella causa di primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA]. come documento n. 8”. Si costituiva SPECI, proponendo domanda riconvenzionale di querela di falso “avverso il documento n. 10 prodotto in questo giudizio dal Comune, indicato come copia del registro di contabilità n. 13”. Con sentenza n. 1684 del 24-30 ottobre 2012 il Tribunale di Velletri dichiarava inammissibile la querela di falso proposta nei confronti dell’estratto del registro di contabilità n. 13, prodotto da SPECI quale documento n. 8, “in quanto si tratta di documento non proveniente dal direttore dei lavori” non opponibile come tale al Comune, rigettava la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la falsità del 13° stato di avanzamento lavori prodotto in copia da SPECI “nella parte in cui contiene la dicitura con riserva a pag. 1 e a pag. 2 e nella parte in cui manca la dicitura il direttore dei lavori a pag. 2”. La sentenza è stata impugnata da SPECI. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 11 aprile 2018, n. 2996, ha rigettato l’appello. 3. Con atto depositato il 7 gennaio 2019 SPECI ha “riassunto la causa” davanti alla Corte d’appello di Torino “per fare dichiarare l’estinzione del processo sospeso, in quanto non tempestivamente riassunto dal Comune dopo oltre cinque anni dalla pronuncia del Tribunale di Velletri”. Si è costituito il Comune di Fossano, rilevando come fosse ancora pendente il giudizio di cassazione sul ricorso della SPECI, avente ad oggetto anche la falsità del 13° SAL, in cui figura la riserva dell’appaltatore. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza 29 aprile 2019, n. 739, ha dichiarato l’istanza di dichiarazione dell’estinzione fondata, avendo il ricorso per cassazione ad oggetto unicamente il rigetto da parte della Corte d’appello di Roma del gravame relativo al capo della sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda riconvenzionale di querela di falso di SPECI; la Corte di Torino ha quindi pronunciato l’estinzione del giudizio. 4. Avverso la sentenza il Comune di Fossano ricorre per cassazionedepositando anche memoria. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le questioni poste dal ricorso, relative all’oggetto del giudizio incidentale di querela di falso e alla stessa possibilità della proposizione di una domanda riconvenzionale avente ad oggetto un documento differente rispetto a quello in relazione al quale vi sia stata la sospensione del processo a quo, siano questioni di diritto di particolare rilevanza e che sia pertanto opportuno rinviare la causa alla pubblica udienza della sezione. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza della seconda sezione civile. Così d