CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 marzo 2021
Cassazione n. 44098/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]: il Proc. Gen. conclude per l'inannmissibilita' del ricorso. udito il Difensore: è presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di LOCRI in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Venezia, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 5-24 marzo 2021 ha rigettato la richiesta di riesame avanzata avverso il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Venezia il 15 gennaio 2021 ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA] è indagato per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, con oggetto prevalentemente cocaina (capo I: art. 74, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), dal 2017, con permanenza in atto; con la recidiva semplice. 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite difensore, affidandosi a quattro motivi, con i quali denunzia violazione di legge (il primo motivo), anche sotto il profilo della mancanza di giustificazione (il primo, il secondo ed il terzo motivo), e vizio di motivazione (tutti i motivi). 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 125, 192 e 273 cod. proc. pen., mancanza di motivazione, che sarebbe meramente apparente e dunque assente, e contraddittorietà della stessa, non essendo state esplicitate, ad avviso del ricorrente, le argomentazioni e non essendo stati evidenziati gli elementi di prova che sosterrebbero la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione, poggiando la motivazione su elementi investigativi che si assume essere inesistenti ovvero erroneamente percepiti. Ricostruite le motivazioni del Tribunale per il riesame, che alle pp. 7-11 valorizza il contenuto di due intercettazioni ambientali del 13 aprile 2018 (progr. n. 603) e del 7 maggio 2018 (progr. n. 251), si ritiene essere la stessa carente o apparente su rilevanti passaggi logici. Dai brogliacci delle due intercettazioni riferite, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, si ricaverebbe, ad avviso della difesa, che nella prima parte del progr. n. 603 del 13 aprile 2018 non è esplicitato perché le parole di [OSCURATO:PERSONA] siano da intendere «come un conferimento di incarico e non invece come una mera proposta di procacciamento rivolta dal Criaco al Marte, per come si ricava dal tenore letterale di tale intercettata conversazione [...] Sempre con riferimento a tale prima parte della progressiva 603, la relativa parte motiva risulta anche scollegata dai reali contenuti della conversazione laddove si asserisce che il dissenso manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] non vada inteso come un rifiuto alla collaborazione, bensì come un dubbio sulla possibilità di ricorrere ad un acquirente del Sud Italia [...] Marte proferisce tali parole dopo che il Criaco gli aveva illustrato nei dettagli i termini della proposta, con specificazione del prezzo e delle modalità di cessione e non invece quando gliel'aveva solamente accennata» (così alla p. 6 del ricorso); non senza trascurare che, come già segnalato nella memoria difensiva (che si allega sub n. 1 al ricorso), il contenuto della intercettazione n. 603, come si legge alla p. 461 dell'informativa finale della polizia giudiziaria, risulta sostanzialmente incomprensibile per via di disturbi ambientali ed anche a causa del basso tono di voce dei conversanti. Inoltre, «anche il ritenuto comportamento concludente del Criaco, consistente nel parlare di questioni afferenti il sodalizio solamente ai consociati, appare fallace, non conducente, atteso che per come chiaramente emerge dal verbale sintetico della progressiva 251 (pag. 462 dell'informativa) se effettivamente il Criaco ed il Marte parlavano della possibilità di estendere gli interessi del sodalizio al settore illecito della marijuana, questi continuano tale loro conversazione anche quando si unisce a loro il [OSCURATO:PERSONA], ovvero il soggetto che nel corso della progressiva 603 si allontana da Criaco e Marte prima che costoro inizino la conversazione ritenuta incriminante» (così alla p. 7 del ricorso, cui sono allegate, sub n. 2, le pp. 461 e 462 dell'informativa di p.g.). Dunque, ad avviso del ricorrente, la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, risultando la stessa «in parte strutturata attorno ad elementi probatori ritenuti decisivi, ma o inesistenti o travisati nei contenuti, in parte su mere congetture ed in parte priva di necessari passaggi logici, [...] in alcuni passi scollegata dalle reali risultanze probatorie, in altre parti incompleta ed in altre parti ancora apparente» (p. 8 del ricorso). 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole di vizio di motivazione (artt.125 cod. proc. pen., 115 cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309 del 1990), per omessa motivazione circa l'effettivo rapporto causale della condotta contestata a Marte. Difetterebbe, infatti, l'accertamento della "offensività in concreto" ai sensi dell'art. 49, comma 2, cod. pen. nella condotta del ricorrente, non avendo i giudici di merito in alcun modo spiegato, ad avviso della difesa, l'apporto causale della condotta contestata a [OSCURATO:PERSONA] né giustificato in quale misura la condotta dello stesso abbia inciso, anche in minima parte, o meno sul mantenimento in vita del sodalizio e sul conseguimento dei fini dello stesso. 3.3. Mediante il terzo motivo si censura omissione di motivazione ovvero apparenza della stessa in relazione al requisito dell'attualità delle esigenze cautelari ex art. 274, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale per il riesame - assume la difesa - si concentra sul requisito della concretezza del pericolo di recidiva attraverso la descrizione delle ritenute peculiarità del contestato sodalizio, della condotta contestata all'imputato e del 3 Y\,/ suo unico precedente penale, senza però motivare sull'attualità dei pericula in libertate nell'accezione ritenuta da più precedenti di legittimità che si richiamano. 3.4. Infine, con l'ultimo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà della motivazione, risultando l'apparato giustificativo in tema di adeguatezza e proporzionalità della misura carceraria (art. 275 cod. proc. pen.) scollegato dalle effettive emergenze processuali. Quanto al primo dei due aspetti valorizzati dal Tribunale per il riesame, cioè il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nella societas sceleris, si osserva che dagli atti processuali emerge un unico tentativo di Marte di reperire un acquirente; mentre, quanto al precedente penale dell'indagato, si sottolinea che si tratta di un unico reato e risalente a vent'anni fa: da ciò emergerebbe manifestamente - si assume - il vizio di illogicità e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, di cui si chiede, in definitiva, l'annullamento. 4. Sono pervenuti 1'8 settembre 2021 motivi nuovi datati 7 settembre 2021 con cui si ribadiscono le argomentazioni già svolte nel ricorso e si insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Appare opportuno esaminare congiuntamente i primi due motivi (con i quali si sostiene, rispettivamente, che gli elementi di prova che dimostrerebbero la partecipazione del ricorrente al sodalizio sarebbero mancanti o frutto di un vero e proprio travisamento delle emergenze istruttorie, e che non sarebbe dimostrata la offensività in concreto dell'agire del ricorrente nell'apportare un contributo all'associazione ed al conseguimento dei fini dello stesso). Osserva il Collegio che l'ordinanza non risulta manifestamente illogica nel valorizzare (alle pp. 7-11) il contenuto di due conversazioni intercettate, la n. 603 del 13 aprile 2018 e la n. 251 del 7 maggio 2018. Secondo quanto i giudici di merito riferiscono emergere dalle intercettazioni, il - ritenuto - capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], detto "Ciccio", discute con [OSCURATO:PERSONA] in due occasioni: nella prima, dopo che si è allontanato [OSCURATO:PERSONA], Criaco avvisa il ricorrente della necessità di essere prudenti, attesa la presenza di telecamere all'interno del bar in cui trovano, e poi lo incarica di reperire nuove persone che intendano acquistare pacchi di droga dietro rilevanti corrispettivi, incarico che [OSCURATO:PERSONA] accetta, pur dopo la manifestazione di un ine' iale dubbio: si tratta di passaggio che il Tribunale non trascura ma che spiega, non illogicamente, come titubanza, superata nel prosieguo, per poi manifestare la possibilità di reperire, nell'interesse del gruppo, anche marijuana; nella seconda occasione, [OSCURATO:PERSONA] riferisce a [OSCURATO:PERSONA] di avere parlato con un possibile acquirente calabrese, quindi i due discutono di quantità e di prezzi della droga ed anche della possibilità di trattare anche marijuana, normalmente non trattata dall'associazione, interrompendo anche in questo caso il discorso allorchè si avvicina Favasuli. Dai riferiti colloqui i giudici di merito ricavano, con motivazione che risulta sufficiente, non incongrua ed immune da vizi rilevabili in sede di legittimità, la prova della intraneità di [OSCURATO:PERSONA], i cui rapporti con Criaco dimostrano l'inserimento e l'agire fattivo di [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'associazione. 3. Vanno affrontati congiuntamente anche il terzo ed il quarto motivo (con i quali si assume, rispettivamente, che sarebbe mancante o solo apparente la motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari ritenute sussistenti e che sarebbe contraddittoria ed inadeguata la motivazione circa la adeguatezza e proporzionalità della misura in carcere, motivazione che si ritiene scollegata dalle effettive emergenze processuali). Il ricorrente trascura la presunzione - sia pure relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere posta dall'art. 275, comma 3, ultimo periodo, cod. proc. pen.: sul punto, in ogni caso, si rinviene idonea motivazione alle pp. 12-13 dell'ordinanza impugnata, ove si sottolinea il ruolo importante del ricorrente nell'associazione, il "calibro" della stessa, i precedenti penali, sia pure non vicini nel tempo ed aspecifici, di [OSCURATO:PERSONA] e l'assenza di elementi da cui desumere l'adeguatezza nel caso di specie di misure più lievi ai sensi dell'art. 275, comma 3, cod. .proc. pen. Del resto, «La presunzione di sussistenza delle esigenze caute/ari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo che emergano elementi di segno contrario, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo» (Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, dep. 2021, Panese, Rv. 280248-01; nello stesso senso, tra le numerose altre, Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450-02; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193-01).4.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94