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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06193/2026

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la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa il 3 luglio 2024, irrevocabile il 19 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente per i reati di truffa e appropriazione indebita.

La Corte ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per proporre la richiesta, in quanto quella prodotta in atti non avrebbe elencato, tra le facoltà conferite, quella di presentare istanza di rescissione del giudicato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto valida la procura speciale allegata alla richiesta di rescissione di giudicato, atto che conferiva al difensore la facoltà di proporre istanze di qualsiasi tipo e “ogni tipo di impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di Cassazione e di esecuzione” (così in ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

Dalla consultazione degli atti, resa necessaria dalla natura processuale della questione, risulta che il ricorrente aveva rilasciato procura speciale al difensore che comprendeva, tra gli altri, anche il potere di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza.

La rescissione del giudicato è considerato un mezzo di impugnazione straordinario (in questo senso, Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01), sicché doveva ritenersi inserita, in tale dizione, la facoltà di proporre la richiesta di rescissione del giudicato.

In proposito, è stato efficacemente affermato, in una recente decisione di legittimità condivisa dal Collegio, che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01).

In altra decisione, si è sostenuto, sullo stesso solco di favore verso gli interessi della parte, che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado). (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436-01).

Applicando tali principi al caso in esame, la procura speciale rilasciata dal ricorrente doveva ritenersi valida, ciò che comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinché proceda alla valutazione della richiesta di rescissione del giudicato.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile la richiesta di rescissione del giudicato relativo alla sentenza della Corte di appello di Bologna, emessa il 3 luglio 2024, irrevocabile il 19 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente per i reati di truffa e appropriazione indebita. La Corte ha ritenuto che il difensore non fosse munito della procura speciale, necessaria per proporre la richiesta, in quanto quella prodotta in atti non avrebbe elencato, tra le facoltà conferite, quella di presentare istanza di rescissione del giudicato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione di legge per non avere la Corte ritenuto valida la procura speciale allegata alla richiesta di rescissione di giudicato, atto che conferiva al difensore la facoltà di proporre istanze di qualsiasi tipo e “ogni tipo di impugnazione, in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di Cassazione e di esecuzione” (così in ricorso). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. Dalla consultazione degli atti, resa necessaria dalla natura processuale della questione, risulta che il ricorrente aveva rilasciato procura speciale al difensore che comprendeva, tra gli altri, anche il potere di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza. La rescissione del giudicato è considerato un mezzo di impugnazione straordinario (in questo senso, Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01), sicché doveva ritenersi inserita, in tale dizione, la facoltà di proporre la richiesta di rescissione del giudicato. In proposito, è stato efficacemente affermato, in una recente decisione di legittimità condivisa dal Collegio, che la procura, quale atto negoziale, va interpretata sulla scorta delle regole stabilite dal codice civile e, in particolare, dell'art. 1367 cod. civ. secondo cui, nel dubbio, le espressioni utilizzate devono essere interpretate nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno. (Sez. 2, n. 16035 del 12/02/2020, Mancuso, Rv. 279195-01). In altra decisione, si è sostenuto, sullo stesso solco di favore verso gli interessi della parte, che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura "per un solo grado del processo", stabilita dall'art. 100 comma 3 cod. proc. pen, può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte - desumibile dalla interpretazione del mandato - di attribuire anche un siffatto potere. (Fattispecie in cui è stata ritenuta idonea la procura conferita al difensore con la quale gli si attribuiva "ogni facoltà prevista dalla legge", essendo tale nozione comprensiva anche del potere di interporre appello avverso la decisione di primo grado). (Sez. 6, n. 31362 del 08/05/2018, M., Rv. 273436-01). Applicando tali principi al caso in esame, la procura speciale rilasciata dal ricorrente doveva ritenersi valida, ciò che comporta l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con la consequenziale trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna affinché proceda alla valutazione della richiesta di rescissione del giudicato. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteri
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