CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 36304/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.6533/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e Rosaditta, difesa da ll’ avvocat o [OSCURATO:PERSONA]- raro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].r.l., difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ciardi ed [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l ’ordinanza della Corte di appello di Brescia n. 406/2021 de l 16/07/2021. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Nel 2013 la fornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Brescia nei confronti della committente ditta [OSCURATO:PERSONA] e Rosa un decreto ingiuntivo di pagamento di circa € 82.517 come saldo del corrispettivo per la fornitura e la posa in opera di infissi, serramenti e blindati presso un cantiere in Monaco di Baviera. In sede di 2di 4 – 6533/2022 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. opposizione al decreto ingiuntivo, la committente eccepiva l'erroneità di alcuni prezzi applicati nonché l’inadempimento per la presenza di vizi della merce e del montaggio, dai quali erano derivati infiltrazioni, crepe e muffe, con conseguenti ritardi nella ultimazione dei lavori, impossi- bilità di vendere una delle unità immobiliari e richieste di danni da parte degli acquirenti degli appartamenti. La committente domandava per- tanto che il credito vantato dalla fornitrice fosse compensato con il maggior danno da lei patito, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. A sua volta la fornitrice eccepiva la decadenza e la prescrizione ex art.1495 c.c. e domandava il rigetto. In primo grado l’opposizione veniva rigettata per tardività della denuncia dei vizi, mancata prova del rico- noscimento dei vizi da parte della fornitrice, genericità delle allegazioni di erroneità dei prezzi e di mancata consegna di taluni documenti. In secondo grado l’appello è stato dichiarato inammissibile ex art. 348bis co. 3 c.p.c. Ricorre in cassazione la committente avverso la sentenza di primo grado e l’ordinanza di secondo grado con tre motivi. Resiste la fornitrice con controricorso. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo (p. 12) la committente censura ex art. 348ter co. 1 c.p.c. che l’ordinanza della Corte di appello sia stata pro- nunciata dopo che il giudice di appello aveva già proceduto alla tratta- zione della causa. Il secondo motivo (p. 14) censura ex art. 348bis c.p.c. che l'ordi- nanza non si sia limitata a dichiarare l'appello inammissibile perché esso non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, ma ha compiuto anche uno scrutinio sul merito del gravame,assumendo una decisione che, sebbene rivesta forma di ordinanza, presenta la natura di sentenza, cosicché ricorribile per cassazione. 3di 4 – 6533/2022 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo (p. 14) si denuncia ex art. 115 c.p.c., artt. 2727 e 2729 c.c. che le pronunce di primo e di secondo grado abbiano fatto cattivo uso delle regole generali in tema di prova nel giudizio civile e abbiano omesso di porre a fondamento delladecisione fatti non speci- ficamente contestati dalla parte costituita e le presunzioni desumibili dai fatti di causa. 2. – I n via preliminare è da pronunciarsi sull’eccezione di inammis- sibilità per tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla contro- ricorrente(che ha ricevuto il 16/7/2021 la comunicazione della pubbli- cazione dell’ordinanza,poi impugnata in cassazione). Infatti, la ricor- rente ha richiestoil 16/2/2022 la notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, senza attestaredi poter usufruire del termine lungo ex art. 327 co. 1 c.p.c. d’impugnazione. L’eccezione è fondata. Del ricorso è da dichiarare l’inammissibilità per tardività. Infatti, ilricorrente in cassazione ex art. 348ter co . 3 c.p.c. è tenuto arispettare il termine di sessanta giorni ex art. 325 co . 2 c.p.c. , il quale decorre dalla comunicazione di cancelleria dell'ordinanza ovvero dalla notificazione ad opera della parte (se anteriore) , mentre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera esclusivamente ovenon vi sia stata co- municazione, né notificazione. P er dimostrare la tempestività del ri- corso ex art. 348ter c.p.c. proposto oltre i sessanta giorni dalla pubbli- cazione dell'ordinanza,il ricorrente è tenuto pertanto ad allegare l'as- senza sia dellacomunicazione (che può avvenire lo stesso giorno della pubblicazione) che della notificazione. Solo con tale duplice allegazione egli attesta validamente di poter usufruire deltermine lungo. In questo senso, tra le altre, Cass. 20852/2018. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad affermare l’assenza della notificazione. 4di 4 – 6533/2022 – S2 – 13 / 12 /202 3 ( 2 3 ) – [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è inammissibile per tardività. 3. - Il ricorso è dichiarato inammissibile . Le spese seguono la soc- combenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente arimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 5.800, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteri