CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07224/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22218/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Cravero- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SimonaLavagnini- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 762/2023,depositata il 31 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, depositata il 31 luglio 2023, di reiezionedell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che avevadichiarato la nullità del brevetto n. 0001383693, registrato a nomedelle medesima [OSCURATO:SOCIETA]., e aveva respinto le domande diaccertamento della contraffazione di tale brevetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], e del compimento di atti di concorrenza sleale daparte di questi ultimi, nonché le conseguenti domande risarcitorie,inibitorie e ordinative della pubblicazione della sentenza;- dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale, conprovvedimento reso in sede cautelare, aveva disposto il sequestro deibracciali stile «tennis» – prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] quanto in contraffazione del brevetto vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – eaveva inibito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la prosecuzione dellacommercializzazione degli stessi, ma all’esito del giudizio di meritoaveva accertato la nullità del brevetto azionato, dichiarandoconseguentemente l’inefficacia del provvedimento cautelare erigettando le domande dell’attrice di contraffazione e concorrenzasleale;- la Corte di appello ha quindi, disatteso il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]osservando che otto rivendicazioni (1-6, 9 e 13) erano anticipate daltrovato inventivo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di diffusione e dicommercializzazione prima del deposito del brevetto contestato,mentre quanto alle rivendicazioni residue, alcune erano prive di attivitàinventiva (7, 8, 10 e 11), altre erano prive di sufficiente descrizione(12) e un’ultima non individuava l’oggetto del brevetto, rimandandogenericamente alla descrizione ed alle figure (14);- il ricorso è affidato a due motivi;- resistono con distinti controricorsi sia la [OSCURATO:SOCIETA]., siaNumero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026Doriano Invernizzi;- le parti controricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- va preliminarmente rilevato che, come dedotto dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella memoria depositata, con ordinanza resa daquesta Corte in data 15 gennaio 2025, n. 976, è stato dichiaratoinammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrenteavverso altra sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità delbrevetto n. 0001383693, ossia del medesimo brevetto in contestazionenel presente procedimento;- ne consegue che un siffatto accertamento giudiziale ha acquisitoautorità di cosa giudicata;- orbene, ai sensi dell’art. 123 c.p.i. il giudicato di nullità di un titolo diproprietà industriale ha efficacia erga omnes e retroattiva, salvoquanto previsto dall’art. 77 c.p.i.;- pertanto, essendo il brevetto in contestazione definitamente venutomeno, vi è carenza di interesse ad agire in ordine al ricorso in esame,difettando il presupposto stesso dell’azione, ossia la giuridica esistenzadella privativa oggetto della domanda di nullità;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo;Numero registro generale 22218/2023Numero sezio nale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEOggetto: brevettoComposta daEnrico Scoditti - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 22218/2023Massimo Falabella - Consigliere - Cron.[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA]Paolo Catallozzi - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 22218/2023 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eAndrea Cravero- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e SimonaLavagnini- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 762/2023,depositata il 31 luglio 2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026RILEVATO CHE:- la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Torino, depositata il 31 luglio 2023, di reiezionedell’appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che avevadichiarato la nullità del brevetto n. 0001383693, registrato a nomedelle medesima [OSCURATO:SOCIETA]., e aveva respinto le domande diaccertamento della contraffazione di tale brevetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], e del compimento di atti di concorrenza sleale daparte di questi ultimi, nonché le conseguenti domande risarcitorie,inibitorie e ordinative della pubblicazione della sentenza;- dalla sentenza impugnata si evince che il Tribunale, conprovvedimento reso in sede cautelare, aveva disposto il sequestro deibracciali stile «tennis» – prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] quanto in contraffazione del brevetto vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. – eaveva inibito alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la prosecuzione dellacommercializzazione degli stessi, ma all’esito del giudizio di meritoaveva accertato la nullità del brevetto azionato, dichiarandoconseguentemente l’inefficacia del provvedimento cautelare erigettando le domande dell’attrice di contraffazione e concorrenzasleale;- la Corte di appello ha quindi, disatteso il gravame della [OSCURATO:SOCIETA]osservando che otto rivendicazioni (1-6, 9 e 13) erano anticipate daltrovato inventivo di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di diffusione e dicommercializzazione prima del deposito del brevetto contestato,mentre quanto alle rivendicazioni residue, alcune erano prive di attivitàinventiva (7, 8, 10 e 11), altre erano prive di sufficiente descrizione(12) e un’ultima non individuava l’oggetto del brevetto, rimandandogenericamente alla descrizione ed alle figure (14);- il ricorso è affidato a due motivi;- resistono con distinti controricorsi sia la [OSCURATO:SOCIETA]., siaNumero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026Doriano Invernizzi;- le parti controricorrenti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- va preliminarmente rilevato che, come dedotto dalla controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nella memoria depositata, con ordinanza resa daquesta Corte in data 15 gennaio 2025, n. 976, è stato dichiaratoinammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’odierna ricorrenteavverso altra sentenza di appello che aveva dichiarato la nullità delbrevetto n. 0001383693, ossia del medesimo brevetto in contestazionenel presente procedimento;- ne consegue che un siffatto accertamento giudiziale ha acquisitoautorità di cosa giudicata;- orbene, ai sensi dell’art. 123 c.p.i. il giudicato di nullità di un titolo diproprietà industriale ha efficacia erga omnes e retroattiva, salvoquanto previsto dall’art. 77 c.p.i.;- pertanto, essendo il brevetto in contestazione definitamente venutomeno, vi è carenza di interesse ad agire in ordine al ricorso in esame,difettando il presupposto stesso dell’azione, ossia la giuridica esistenzadella privativa oggetto della domanda di nullità;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiaratoinammissibile;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, infavore di ciascuno dei due controricorrenti, in complessivi euro6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellaNumero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.Il PresidenteDott. Enrico ScodittiP.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrentealla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano, infavore di ciascuno dei due controricorrenti, in complessivi euro6.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellaNumero registro generale 22218/2023Numero sezionale 969/2026Numero di raccolta generale 7224/2026Data pubblicazione 25/03/2026sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 febbraio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]