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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24794/2026

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ifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,come in atti domiciliata;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2806/20 della [OSCURATO:PERSONA], sez. 12, pubblicata in data 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 7 luglio 2026.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributariaregionale della Lombardia ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza n. 154/2018 con la quale la Commissione tributaria provincialeNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026di Como aveva rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - ora [OSCURATO:SOCIETA]. - avverso l’avviso di accertamento - n.2016/C00146632 (Comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 16, mappale10358, sub 702) - con il quale era stata rettificata la proposta diclassamento avanzata dalla contribuente tramite procedura DOCFAinerente ad un’unità immobiliare adibita a supermercato.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi diimpugnazione e ha depositato memoria.3.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015 n.208, in quanto i giudici di secondo grado, in contrasto con la ratio dellalegge 28 dicembre 2015 n. 208, avevano omesso di considerare che ladisciplina innanzi richiamata, prevedendo la rideterminazione della renditacatastale con lo scorporo del valore dei macchinari e impianti funzionali auno specifico processo produttivo, si applica anche alle componentiimpiantistiche “strutturalmente connesse” alle costruzioni (impiantoelettrico, idrico, di condizionamento, etc…), da computare nei limitidell’ordinario apprezzamento.

Evidenzia, inoltre, la ricorrente che nellaDocfa del 9 dicembre 2016 presentata dalla società, erano stati valorizzatigli impianti idrico, elettrico, sanitario, di condizionamento e antincendio,dunque quelle componenti impiantistiche relativamente alle quali l’art. 1,comma 21, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ammette la riduzione delvalore, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, non oggetto diconsiderazione da parte della Corte regionale.1.1.

Il motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di profili.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20261.2.

In primo luogo, la società ricorrente, con la censura in esame,pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 luglio 2017, n.8758).

In particolare, censurando la mancata sottrazione dalla stimacatastale delle componenti impiantistiche “strutturalmente connesse” allecostruzioni, quali gli impianti, elettrico, idrico, di condizionamento, dacomputare nei limiti dell’ordinario apprezzamento, la ricorrente vorrebbedemandare a questa Corte non già l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento di elementi istruttori - riferiti al contenuto dellastima e alle sue componenti -, rimessi alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 13 maggio 2022, n. 17744, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4aprile 2013, n. 8315).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29 ottobre 2020, n. 23872, Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).1.3.

In secondo luogo, il motivo risulta non autosufficiente, dalmomento che non viene precisato in quale sede e in quali termini laNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026censura - specificamente riferita alla valutazione, nei limiti dell’ordinarioapprezzamento, degli elementi strutturalmente connessi al suolo e allecostruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità - era stata formulata nelgiudizio di merito.1.4.

La sentenza della Commissione tributaria regionale ha affermato: “tenuto conto che i c.d. imbullonati sono “quelle componenti, di naturaessenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioninell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferisconoall’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modificadel ciclo produttivo svolto al suo interno” non può non apparire evidenteche la parte che ha presentato la Docfa in esame non ha in alcun puntodella stessa evidenziato le predette componenti – così come aveva giàrilevato la CTP -: nella parte seconda della Docfa, a pag. 4, della stessanon viene indicata alcuna componente che abbia rispondenza con quantoindicato dall’art. 1, comma 21 della Legge di stabilità 2016 (legge 28dicembre 2015, n. 208).

Non rileva il fatto che nella precedente Docfaesse fossero o meno indicate poiché al tempo la legge non ne chiedevauna indicazione specifica: ciò che rileva è che nella Docfa qui in esamenon siano state indicate dalla parte ora appellante.

Ne consegue chel’Ufficio non poteva né doveva tenerne conto proprio perché non indicatedalla parte.”.1.5.

La società ricorrente osserva che gli aspetti relativi alladifferenza tra il valore degli eventuali impianti sovradimensionati installatie il valore di un impianto ordinario, non sono stati considerati dal giudicedi secondo grado che, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto applicabilela disciplina di cui al citato art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, soltanto aimacchinari e impianti (c.d. imbullonati) funzionali ad uno specificoprocesso produttivo e non anche alle componenti impiantistiche“strutturalmente connesse” alle costruzioni, da computare nei limitidell’ordinario apprezzamento.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20261.6.

Questa Corte ha in più occasioni affermato che, qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (Cass. 11 febbraio 2025, n. 3473, RV 674087-01).Tali indicazioni non risultano formulate il ricorso che appare, sulpunto, non autosufficiente.2.

Con il secondo motivo di ricorso, la società denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3 legge n. 241 del 1990,nonché del “dovere di chiarezza e motivazione degli atti”, e la “erroneitàdella sentenza nella parte in cui aveva reputato adeguatamente motivatol’avviso di accertamento catastale”.2.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.2.2.

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto attraverso la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi difatto indicati dal contribuente non siano contestati dall’amministrazione el’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unaloro divergente valutazione, mentre, nel caso in cui vi sia contestazionesugli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia per delimitareNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. 19 novembre 2024, n.29754).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale,infatti, presuppone la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificaeffettuata dall’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano stati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datidati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe, dellaconsistenza e della rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione nell’ambito di una procedura DOCFA derivi da unadiversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimielementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoelaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentarein materia catastale, il che esime l’ufficio dall’onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento in relazionealle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla propostadel contribuente (cfr. Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 1° febbraio2022, n. 3017; Cass., 1° marzo 2025, n. 5449).2.3.

Nel caso di specie, sulla base di quanto è dato evincere dalleargomentazioni della corte regionale lombarda (cfr. la sentenzaimpugnata, nella parte in cui enuncia le difese rispettivamente assuntedalle parti), nonché dai motivi di ricorso e dalla ricostruzione dell’iterprocessuale effettuata dall’amministrazione, da una parte, e dallacontribuente, dall’altra, gli elementi di fatto non sono statisostanzialmente e complessivamente disattesi.

La motivazione dell’avvisoNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026di accertamento, pertanto, non richiedeva un particolare dettaglio e devereputarsi congrua, secondo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado.2.4.

Del resto, un avviso di accertamento tributario ha carattere diprovocatio ad opponendum, sicché l’obbligo di motivazione è soddisfattoogni qualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestarne efficacemente l’aned il quantum debeatur (cfr. Cass. 11 gennaio 2025, n. 730).

L’obbligomotivazionale deve reputarsi assolto, infatti, quando il contribuente siastato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria presa in considerazione, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragionideducibili dall’ente impositore nella successiva fase contenziosa, restandoaffidate all’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva.In quest’ottica, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento, gli elementisui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. 30 dicembre 2024, n. 34906),tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, non rilevano neppurel’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dellostesso al contribuente se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resaper relationem, sia comunque sufficiente, dovendosi distinguere il pianodella motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova dellapretesa impositiva e, conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferiscedal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. 25 marzo 2024, n.8016), attenendo la correttezza delle determinazioni dell’amministrazionead una questione di merito e non di motivazione dell’avviso diaccertamento.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20262.5.

Va in ogni caso richiamata la giurisprudenza costante dilegittimità, secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, per l’appunto, per gliimmobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra ilpresupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamentocatastale (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati dinatura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza el'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità,ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa,della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisceun atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile peril contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la suamancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastalenon si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^,20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12 giugno2024, n. 16359; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2025, n. 22314; Cass., Sez.Trib., 17 aprile 2026, n.10014).3.

Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 10r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in legge 11 agosto 1939 n. 1249 edell’art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, deducendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l’illegittimità dell’avviso diaccertamento catastale anche per difetto di adeguata istruttoria, riferita inparticolare alla mancanza di previo sopralluogo.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20263.1.

La censura è destituita di fondamento e va disattesa.3.2.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema diestimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, néil sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad unadenuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che leesigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo incaso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (Cass. 31 maggio 2025, n. 14630).

Va dunque esclusal’obbligatorietà legale del preventivo sopralluogo (in base all'art. 11,comma 1, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3novembre 2010, n. 22313; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2012, n. 21923;Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3158; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre2016, n. 21176; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34680, 34681,34682, 34683, 34684, 34685 e 34686; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020,nn. 13358 e 13382; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35075; Cass.,Sez. 5^, 24 giugno 2022, nn. 20508 e 20509; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30448; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2025, n. 18985;Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2026, n. 21966).4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorsodeve essere rigettato.5.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.305,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],come in atti domiciliata;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,come in atti domiciliata;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2806/20 della [OSCURATO:PERSONA], sez. 12, pubblicata in data 1° dicembre 2020.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera diconsiglio del 7 luglio 2026.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Commissione tributariaregionale della Lombardia ha rigettato l’appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avversola sentenza n. 154/2018 con la quale la Commissione tributaria provincialeNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026di Como aveva rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. - ora [OSCURATO:SOCIETA]. - avverso l’avviso di accertamento - n.2016/C00146632 (Comune di [OSCURATO:PERSONA], foglio 16, mappale10358, sub 702) - con il quale era stata rettificata la proposta diclassamento avanzata dalla contribuente tramite procedura DOCFAinerente ad un’unità immobiliare adibita a supermercato.2. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione avverso lasuddetta sentenza, affidandone l’accoglimento a tre motivi diimpugnazione e ha depositato memoria.3. L’Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, commi 21 e 22, della legge 28 dicembre 2015 n.208, in quanto i giudici di secondo grado, in contrasto con la ratio dellalegge 28 dicembre 2015 n. 208, avevano omesso di considerare che ladisciplina innanzi richiamata, prevedendo la rideterminazione della renditacatastale con lo scorporo del valore dei macchinari e impianti funzionali auno specifico processo produttivo, si applica anche alle componentiimpiantistiche “strutturalmente connesse” alle costruzioni (impiantoelettrico, idrico, di condizionamento, etc…), da computare nei limitidell’ordinario apprezzamento. Evidenzia, inoltre, la ricorrente che nellaDocfa del 9 dicembre 2016 presentata dalla società, erano stati valorizzatigli impianti idrico, elettrico, sanitario, di condizionamento e antincendio,dunque quelle componenti impiantistiche relativamente alle quali l’art. 1,comma 21, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ammette la riduzione delvalore, nei limiti dell’ordinario apprezzamento, non oggetto diconsiderazione da parte della Corte regionale.1.1. Il motivo è inammissibile sotto un duplice ordine di profili.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20261.2. In primo luogo, la società ricorrente, con la censura in esame,pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mira, inrealtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così darealizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 4 luglio 2017, n.8758). In particolare, censurando la mancata sottrazione dalla stimacatastale delle componenti impiantistiche “strutturalmente connesse” allecostruzioni, quali gli impianti, elettrico, idrico, di condizionamento, dacomputare nei limiti dell’ordinario apprezzamento, la ricorrente vorrebbedemandare a questa Corte non già l’analisi e l’applicazione delle norme,bensì l’apprezzamento di elementi istruttori - riferiti al contenuto dellastima e alle sue componenti -, rimessi alla valutazione del giudice dimerito (Cass. 13 maggio 2022, n. 17744, Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340;Cass. 14 gennaio 2019, n. 640; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 4aprile 2013, n. 8315).Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non puòrimettere in discussione, contrapponendone uno difforme,l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi deglielementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso chel'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato dilegittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello dicontrollare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica,l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare leprove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanzeprobatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione"(Cass. 29 ottobre 2020, n. 23872, Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).1.3. In secondo luogo, il motivo risulta non autosufficiente, dalmomento che non viene precisato in quale sede e in quali termini laNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026censura - specificamente riferita alla valutazione, nei limiti dell’ordinarioapprezzamento, degli elementi strutturalmente connessi al suolo e allecostruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità - era stata formulata nelgiudizio di merito.1.4. La sentenza della Commissione tributaria regionale ha affermato: “tenuto conto che i c.d. imbullonati sono “quelle componenti, di naturaessenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioninell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferisconoall’immobile un’utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modificadel ciclo produttivo svolto al suo interno” non può non apparire evidenteche la parte che ha presentato la Docfa in esame non ha in alcun puntodella stessa evidenziato le predette componenti – così come aveva giàrilevato la CTP -: nella parte seconda della Docfa, a pag. 4, della stessanon viene indicata alcuna componente che abbia rispondenza con quantoindicato dall’art. 1, comma 21 della Legge di stabilità 2016 (legge 28dicembre 2015, n. 208). Non rileva il fatto che nella precedente Docfaesse fossero o meno indicate poiché al tempo la legge non ne chiedevauna indicazione specifica: ciò che rileva è che nella Docfa qui in esamenon siano state indicate dalla parte ora appellante. Ne consegue chel’Ufficio non poteva né doveva tenerne conto proprio perché non indicatedalla parte.”.1.5. La società ricorrente osserva che gli aspetti relativi alladifferenza tra il valore degli eventuali impianti sovradimensionati installatie il valore di un impianto ordinario, non sono stati considerati dal giudicedi secondo grado che, con la pronuncia impugnata, ha ritenuto applicabilela disciplina di cui al citato art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, soltanto aimacchinari e impianti (c.d. imbullonati) funzionali ad uno specificoprocesso produttivo e non anche alle componenti impiantistiche“strutturalmente connesse” alle costruzioni, da computare nei limitidell’ordinario apprezzamento.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20261.6. Questa Corte ha in più occasioni affermato che, qualora unaquestione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risultitrattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che laproponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità pernovità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzionedella questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principiodi autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito lacensura stessa (Cass. 11 febbraio 2025, n. 3473, RV 674087-01).Tali indicazioni non risultano formulate il ricorso che appare, sulpunto, non autosufficiente.2. Con il secondo motivo di ricorso, la società denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 7 legge n. 212 del 2000 e 3 legge n. 241 del 1990,nonché del “dovere di chiarezza e motivazione degli atti”, e la “erroneitàdella sentenza nella parte in cui aveva reputato adeguatamente motivatol’avviso di accertamento catastale”.2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.2.2. In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione dellarendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligodi motivazione del relativo avviso è soddisfatto attraverso la meraindicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita se gli elementi difatto indicati dal contribuente non siano contestati dall’amministrazione el’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da unaloro divergente valutazione, mentre, nel caso in cui vi sia contestazionesugli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia per delimitareNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. 19 novembre 2024, n.29754).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale,infatti, presuppone la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificaeffettuata dall’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano stati contestati e l’eventuale difformità tra dati proposti e datidati forniti dal contribuente non sono disattesi, ma soltanto riesaminati erivalutati con riferimento all’attribuzione della categoria, della classe, dellaconsistenza e della rendita, non è possibile reputare necessaria unamotivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale discordanza tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazione accertatadall’amministrazione nell’ambito di una procedura DOCFA derivi da unadiversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimielementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoelaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentarein materia catastale, il che esime l’ufficio dall’onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento in relazionealle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla propostadel contribuente (cfr. Cass. 9 febbraio 2021, n. 3104; Cass. 1° febbraio2022, n. 3017; Cass., 1° marzo 2025, n. 5449).2.3. Nel caso di specie, sulla base di quanto è dato evincere dalleargomentazioni della corte regionale lombarda (cfr. la sentenzaimpugnata, nella parte in cui enuncia le difese rispettivamente assuntedalle parti), nonché dai motivi di ricorso e dalla ricostruzione dell’iterprocessuale effettuata dall’amministrazione, da una parte, e dallacontribuente, dall’altra, gli elementi di fatto non sono statisostanzialmente e complessivamente disattesi. La motivazione dell’avvisoNumero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026di accertamento, pertanto, non richiedeva un particolare dettaglio e devereputarsi congrua, secondo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado.2.4. Del resto, un avviso di accertamento tributario ha carattere diprovocatio ad opponendum, sicché l’obbligo di motivazione è soddisfattoogni qualvolta l’amministrazione abbia posto il contribuente in grado diconoscere la pretesa tributaria e, quindi, di contestarne efficacemente l’aned il quantum debeatur (cfr. Cass. 11 gennaio 2025, n. 730). L’obbligomotivazionale deve reputarsi assolto, infatti, quando il contribuente siastato posto nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoielementi essenziali, giacché il requisito motivazionale esige, oltre allapuntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizionecreditoria presa in considerazione, soltanto l’indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa per delimitare l’ambito delle ragionideducibili dall’ente impositore nella successiva fase contenziosa, restandoaffidate all’eventuale giudizio di impugnazione dell’atto le questioniriguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a daresostegno alla pretesa impositiva.In quest’ottica, l’amministrazione non ha nemmeno l’obbligo diasseverare, in sede di redazione dell’avviso di accertamento, gli elementisui quali la verifica è fondata (cfr. Cass. 30 dicembre 2024, n. 34906),tanto è vero che, ai fini della validità dell’atto, non rilevano neppurel’omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dellostesso al contribuente se la motivazione, anche nell’ipotesi in cui sia resaper relationem, sia comunque sufficiente, dovendosi distinguere il pianodella motivazione dell’avviso di accertamento da quello della prova dellapretesa impositiva e, conseguentemente, l’atto a cui l’avviso si riferiscedal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. 25 marzo 2024, n.8016), attenendo la correttezza delle determinazioni dell’amministrazionead una questione di merito e non di motivazione dell’avviso diaccertamento.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20262.5. Va in ogni caso richiamata la giurisprudenza costante dilegittimità, secondo cui, qualora l'attribuzione della rendita abbia luogo aseguito di procedura DOCFA, in base ad una stima diretta eseguitadall'amministrazione finanziaria (come accade, per l’appunto, per gliimmobili classificati nei gruppi catastali D ed E), tale stima, che integra ilpresupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di accertamentocatastale (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati dinatura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza el'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità,ma dell'attendibilità concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa,della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisceun atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile peril contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento astruttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la suamancata riproduzione o allegazione all'avviso di accertamento catastalenon si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^,21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064;Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^,20 dicembre 2021, n. 40735; Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2022, n. 31554;Cass., Sez. Trib., 31 ottobre 2023, n. 30303; Cass., Sez. Trib., 12 giugno2024, n. 16359; Cass., Sez. Trib., 2 agosto 2025, n. 22314; Cass., Sez.Trib., 17 aprile 2026, n.10014).3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3) cod. proc. civ., violazione dell’art. 10r.d.l. 13 aprile 1939 n. 652, conv. in legge 11 agosto 1939 n. 1249 edell’art. 37 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, deducendo l’erroneità dellasentenza nella parte in cui non ha riconosciuto l’illegittimità dell’avviso diaccertamento catastale anche per difetto di adeguata istruttoria, riferita inparticolare alla mancanza di previo sopralluogo.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/20263.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.3.2. Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema diestimo catastale, la revisione delle rendite catastali urbane in assenza divariazioni edilizie non richiede la previa "visita sopralluogo" dell'ufficio, néil sopralluogo è necessario quando il nuovo classamento consegua ad unadenuncia di variazione catastale presentata dal contribuente, atteso che leesigenze sottese al sopralluogo ed al contraddittorio si pongono solo incaso di accertamento d'ufficio giustificato da specifiche variazionidell'immobile (Cass. 31 maggio 2025, n. 14630). Va dunque esclusal’obbligatorietà legale del preventivo sopralluogo (in base all'art. 11,comma 1, del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni,dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 - tra le tante: Cass., Sez. 5^, 3novembre 2010, n. 22313; Cass., Sez. 6^-5, 6 dicembre 2012, n. 21923;Cass., Sez. 6^-5, 17 febbraio 2015, n. 3158; Cass., Sez. 5^, 19 ottobre2016, n. 21176; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, nn. 34680, 34681,34682, 34683, 34684, 34685 e 34686; Cass., Sez. 6^-5, 1 luglio 2020,nn. 13358 e 13382; Cass., Sez. 5^, 17 novembre 2021, n. 35075; Cass.,Sez. 5^, 24 giugno 2022, nn. 20508 e 20509; Cass., Sez. Trib., 26novembre 2024, n. 30448; Cass., Sez. Trib., 11 luglio 2025, n. 18985;Cass., Sez. Trib., 26 giugno 2026, n. 21966).4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorsodeve essere rigettato.5. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla refusione, in favore dellacontroricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 4.305,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 15375/2021Numero sezionale 5356/2026Numero di raccolta generale 24794/2026Data pubblicazione 26/08/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello dovuto per la proposta impugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24794/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris