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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25410/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 21 maggio 2019 del Tribunale di Cuneo, ha rideterminato in anni due mesi sei giorni quindici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. E' stato proposto ricorso per cassazione assumendo vizio motivazionale, atteso che doveva ritenersi la non credibilità di tutti i testi assunti, che altrimenti avrebbero dovuto autoaccusarsi del reato di cui all'art. 2 cit., in tal modo invece beneficiari, in tesi inconsapevoli, dell'attività dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

4. Esso infatti tende in sostanza ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa, invero non consentita a questa Corte di legittimità.

4.1. Al riguardo, occorre infatti innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247).

4.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, invero espressamente palesando una non condivisione rispetto a quanto colà opinato.

Il che, come riportato, non è consentito.

4.3. D'altronde la motivazione siccome résa non può senz'altro dirsi manifestamente illogica, tenuto altresì conto di quo osservato in ordine al movente che aveva determinato l'odierno ricorrente ha condotta. »t.

5. In definitiva il motivo di impugnazione invoca per un verso censure estranee al giudizio di legittimità, e d'altro lato non si confronta neppure appieno con la motivazione della Corte territoriale, quanto alla descrizione e al contenuto dei rapporti tra imprenditori in tesi beneficiati e l'odierno ricorrente.

Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 21 maggio 2019 del Tribunale di Cuneo, ha rideterminato in anni due mesi sei giorni quindici di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. E' stato proposto ricorso per cassazione assumendo vizio motivazionale, atteso che doveva ritenersi la non credibilità di tutti i testi assunti, che altrimenti avrebbero dovuto autoaccusarsi del reato di cui all'art. 2 cit., in tal modo invece beneficiari, in tesi inconsapevoli, dell'attività dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Esso infatti tende in sostanza ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa, invero non consentita a questa Corte di legittimità. 4.1. Al riguardo, occorre infatti innanzitutto ribadire che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico- argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). 4.2. In tal modo individuato il perimetro di giudizio proprio della Suprema Corte, osserva allora il Collegio che le censure mosse dal ricorrente al provvedimento impugnato sono inammissibili; dietro la parvenza di una violazione di legge o di un vizio motivazionale, infatti, lo stesso tende ad ottenere in questa sede una nuova ed alternativa lettura delle medesime emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, invero espressamente palesando una non condivisione rispetto a quanto colà opinato. Il che, come riportato, non è consentito. 4.3. D'altronde la motivazione siccome résa non può senz'altro dirsi manifestamente illogica, tenuto altresì conto di quo osservato in ordine al movente che aveva determinato l'odierno ricorrente ha condotta. »t. 5. In definitiva il motivo di impugnazione invoca per un verso censure estranee al giudizio di legittimità, e d'altro lato non si confronta neppure appieno con la motivazione della Corte territoriale, quanto alla descrizione e al contenuto dei rapporti tra imprenditori in tesi beneficiati e l'odierno ricorrente. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in
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