CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 35805/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che, con ordinanza del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'applicazione, nei suoi confronti, del regime differenziato di cui all'art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, disposta con decreto del Ministro della giustizia del 17 dicembre 2020; che il Tribunale di sorveglianza ha, in proposito, ritenuto l'idoneità della motivazione sottesa al provvedimento, che muove dal rango criminale di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco di una associazione mafiosa attiva nell'area nebroidea e dedita anche a reati predatori in pregiudizio di istituzioni nazionali e comunitarie ed attinto, di recente, da titolo custodiale per il medesimo reato, emesso nell'ambito di una vasta operazione, che ha consentito di approfondire compiutamente le dinamiche associative delle più importanti articolazioni di mafia stanziate, in particolare, in Tortorici e di aggiornare le acquisizioni derivanti dalle precedenti inchieste; che il Tribunale di sorveglianza ha tratteggiato la personalità di [OSCURATO:PERSONA], il quale, grazie al riconosciuto carisma, ha assunto, tra l'altro, il ruolo di mediatore tra il gruppo criminale di appartenenza ed altri, attivi nelle province di Catania, Enna e Caltanissetta; che ha, pertanto, disatteso il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva lamentato che egli, incensurato, risponde delle sole condotte indicate nel procedimento penale nell'ambito del quale gli è stata applicata la misura cautelare, che ancora non sono state compiutamente accertate, e che mancano ulteriori e pregnanti elementi confermativi della sua supposta caratura criminale; che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale sulla base di una motivazione di mera apparenza e senza tenere conto delle obiezioni compendiate nelle memorie versate in atti in ordine, specificamente, alla persistenza dei suoi collegamento con l'organizzazione di appartenenza; che il ricorso è inammissibile perché fondato su censure manifestamente infondate; che 1"art. 41-bis, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che «Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia ha [...] la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione di cui al periodo precedente»; che, in questa cornice, l'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione è segnato dal comma 2-sexies della disposizione in esame, a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge; che la limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata l'applicazione del regime detentivo speciale in esame, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611); che, alla luce di questi parametri ermeneutici, va osservato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non enuclea singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova, e non consentita, valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità, con precipuo riferimento alla sussistenza delle condizioni per la sottoposizione al regime detentivo differenziato; che l'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sull'inserimento stabile dell'odierno ricorrente nella consorteria di appartenenza, all'interno della quale egli riveste una posizione apicale, attestata dalle condotte debitamente tratteggiate dal Tribunale di sorveglianza;ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre