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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28247/2026

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ello di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza in data 18 novembre 2025,ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusioneper avere cagionato un incendio, pronunciata in primo grado dal Tribunale diOristano, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Autonoma dellaSardegna e alla proprietaria del terreno incendiato.L’imputazione riguarda un incendio appiccato nel Comune di Milis il 18 luglio2021; la attribuibilità dello stesso all’imputato discende da una pluralità dielementi, costituiti, innanzitutto, dalle riprese delle telecamere di sorveglianzache in un momento compatibile con l’innesco dell’incendio riprendevano l’autodell’imputato transitare verso il luogo dell’incendio e poi allontanarsene, inassenza di altre autovetture che transitassero nello stesso momento.A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei testi che avevano visto un’autoallontanarsi a forte velocità dal luogo dell’incendio con al volante un uomo cheindossava una maglietta verde chiaro, simile a quella che indossava l’imputatoqualche ora prima del fatto e simile ad altre magliette rinvenute nella abitazionedel medesimoI giudici di merito richiamavano alcuni passaggi delle intercettazionitelefoniche, ritenuti estremamente indicativi, nonché l’annotazione sul calendariodell’imputato della parola «fuoco» il giorno dell’incendio; nonché il rinvenimentodi fiammiferi e sigarette nella sua disponibilità.2.

Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. evizio di motivazione.La Corte territoriale ha ritenuto di fondare la declaratoria di penaleresponsabilità dell’imputato su un impianto indiziario privo dei requisiti di gravità,precisione e concordanza.Il primo aspetto di illogicità della motivazione attiene alla valutazione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA].Le sue dichiarazioni sono state ritenute in parte inverosimili, in quanto fruttodi suggestioni investigative, benché poi la Corte territoriale ne abbia salvato ilnucleo centrale, pur non potendo offrire una spiegazione convincente circa laragione per la quale il teste - che pure conosceva l’imputato - non lo avessericonosciuto incrociandolo in auto.Le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] sonopalesemente inverosimili e, in ogni caso, originariamente il teste avevariconosciuto un tipo di vettura diverso, rispetto all’auto dell’imputato, cioè unaYaris e non una Auris.Anche il dato del colore della maglia indossata dall’imputato non corrispondeal colore della maglietta indossata dal conducente dell’auto ripresa allontanarsidal luogo dell’incendio, che appariva bianca, ovvero di colore incompatibile con ilverde.Le immagini che riprendono il transito dell’auto dell’imputato, poi, nonhanno una valenza univoca, poiché la strada vista percorrere dall’imputatoportava anche alla sua attività e non era necessariamente compatibile con l’oradell’innesco dell’incendio che, con tutta probabilità, era più tarda.La Corte, poi, non si è confrontata con l’argomentazione difensiva chesottolineava come nel medesimo giorno fossero stati appiccati con le medesimemodalità altri cinque incendi e come certamente non possa essere statol’imputato a innescarli tutti.In particolare, l’incendio per il quale è processo sarebbe stato appiccatodopo quello al [OSCURATO:PERSONA] e l’autore di entrambi non poteva esserel’imputato che dirigendosi verso il luogo del secondo incendio, provenendo dalprimo, non avrebbe potuto percorrere la strada che è stato ripreso percorrere.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. circa le intercettazioni ambientali.Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, dalle conversazioni non emergerebbe alcuna ammissione diresponsabilità da parte dell’imputato.Non sarebbe poi stato valutato il contesto nel quale sono state captate taliconversazioni, in un momento in cui, cioè, era stata diffusa la notizia che ilresponsabile dell’incendio fosse il [OSCURATO:PERSONA] e dunque si era creata quella che glistessi giudici del merito hanno definito come una suggestione investigativa.La mancata valutazione di tale elemento di contesto costituisce un vizio dimotivazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. per omessa valutazione di un fatto decisivo.La Corte territoriale non avrebbe infatti dato il giusto rilievo al fatto chenella medesima giornata erano stati appiccati una pluralità di incendi nell’agro diMilis, ben cinque nell’arco di 23 minuti.La collocazione geografica degli incendi, le medesime modalità di innesco amano libera fanno ritenere altamente probabile l’attribuibilità di tutti gli incendialla medesima mano.Ciò premesso posto che l’imputato non può avere appiccato li primoincendio, ne consegue logicamente che non può neppure avere appiccato gli altri,in particolare quello per cui è processo.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. in relazione alla violazione del principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.Il compendio indiziario su cui è fondata l’affermazione di penaleresponsabilità, infatti, è privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanzae non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna al di là di ogniragionevole dubbio.3.

Il difensore di parte civile ha depositato memoria contenente conclusioni enota spese.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd."doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Preliminarmente si deve notare che tutti i motivi di ricorso costituisconomera riproposizione delle medesime ragioni di gravame già sottoposte al vagliodella Corte territoriale, da questa motivatamente respinte con argomentazionicon le quali il ricorrente omette di confrontarsi, riproponendo dei motivi didoglianza del tutto aspecifici, laddove non generici.La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione costituisce, infatti,aspecificità del motivo (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 –1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.Circa le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].Lungi dal valutare le dichiarazioni del teste come integralmente verosimili,già il giudice di primo grado aveva operato una scissione nelle dichiarazioni eaveva valorizzato un nucleo centrale, iniziale, la cui genuinità non può esseremessa in discussione, dalle successive suggestioni; i giudici di merito operano,cioè, una depurazione delle dichiarazioni, non valorizzando le parti contradittorie,ovvero inverosimili, poiché inquinate da deduzioni operate a posteriori, dalnucleo primigenio e centrale e riportano i due dati incontrovertibili, costitutidall’auto Toyota grigia incrociata dal teste, che si allontanava a fortissimavelocità del luogo ove di lì a pochi secondi si sarebbe diramato l’incendio e il fattoche il conducente avesse una maglietta chiara.Tali elementi, come evidenziato dal Tribunale di Oristano, hanno trovatoriscontro e conforto nelle ulteriori dichiarzoni testimoniali, nonché nelle ripresedelle videocamere.Tale modus operandi utilizzato dal giudice di primo grado viene ripreso evalorizzato nel provvedimento impugnato, evidenziando la corte territoriale ciòche emerge plasticamente anche dal ricorso e, cioè, che la difesa in quella sede,come anche nel giudizio di legittimità, non è stata in grado di contrastare levalutazioni fatte in maniera puntuale e assolutamente logica, lineare e noncontraddittoria nel provvedimento avversato.Circa l’abbigliamento.Quanto al colore della maglietta, che ancora una volta la difesa sostiene chedalle riprese delle videocamere sarebbe bianca, il Tribunale aveva già ribaditocome in realtà il colore della stessa fosse verde chiaro, alterato dal riverbero delsole: anche in questo caso il motivo è totalmente versato in fatto e del tuttorivalutativo; infatti, una risposta adeguata a tale considerazione critica ècontenuta nei provvedimenti di merito e il difensore si è limitato ancora una voltaa riproporre la medesima argomentazione, senza alcun elemento di novità.La ricostruzione degli orari.Analogamente quanto alla ritenuta illogicità nella ricostruzione degli orari:entrambi i provvedimenti di merito ricostruiscono con estrema precisione ipassaggi dell’auto dell’imputato alle 15.50 e alle 15.58, rispettivamente indirezione del e dal luogo ove alle 15.53 venne visto divampare l’incendio.Il Tribunale si fa anche carico delle esatta datazione dell’incendio, in ragionedi una apparente posticipazione del momento in cui lo stesso si sviluppò, rispettoalla ricostruzione accusatoria, e supera le segnalate contraddizioni con unamotivazione del tutto logica che viene ribadita dalla Corte territoriale chesottolinea come nell’arco di tempo rilevante, immediatamente prima – cioè - deldivampare dell’incendio, nessuna autovettura, oltre a quella dell’imputato venneripresa transitare in quella zona.Gli ulteriori incendi.È proprio in punto di ricostruzione dei movimenti dell’imputato che ildifensore inserisce l’argomento suggestivo, ma non concludente, degli ulterioriincendi.Afferma il ricorrente che, posto che quello stesso giorno vi furono cinqueincendi innescati nella stessa zona con le medesime modalità e che l’autorepresumibilmente era il medesimo, posto che l’imputato non poteva esserel’autore del primo, non poteva essere nemmeno l’autore del secondo.Anche questa suggestiva, si ripete, argomentazione difensiva era già statasottoposta alla Corte territoriale che la ha valutata, in maniera condivisibile, deltutto infondata.La Corte ha sottolineato, infatti, come si tratta di un’ipotesi, quella dell’unicoautore, del tutto astratta, priva del benché minimo fondamento probatorio e nonsi pone in dubbio che nel medesimo giorno siano stati appiccati cinque incendicon le medesime modalità nello spazio di mezz’ora, poiché questi sono datioggettivi; dare per certo, come fa il ricorrente, che sia stata la medesima manoad appiccarli, costituisce il salto logico inaccettabile stigmatizzato dalla Corte diappello, perché, in effetti, non rispondente ad alcuna massima di esperienza o adalcun dato dimostrativo, che, infatti, il ricorrente neppure indica.1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.Lamenta, poi, il ricorrente il valore dimostrativo dato alle intercettazioni, chevengono valutate dal Tribunale, prima, e dalla Corte territoriale, poi, comescevre da suggestioni o condizionamenti investigativi.Anche in tema di intercettazioni il ricorrente non fa altro che ripercorrere lemedesime argomentazioni già proposte, cercando di accreditare una diversalettura delle medesime conversazioni, con operazione inammissibile in sede dilegittimità, e di minare la attendibilità dei dialoghi, in ragione di un suppostocondizionamento ambientale già escluso dai precedenti giudici di merito; comeripetutamente affermato da questa Corte, in materia di intercettazionitelefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 – 01, sulla scia dei principi di Sez.

U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).1.3 Il terzo e il quarto motivo vengono esaminati insieme, perchécostituiscono la reiterazione delle doglianze già esplicitate con i precedenti motividi appello che si compendiano nel rimprovero mosso alla Corte territoriale circala valutazione della gravità del quadro indiziario.Tali motivi, così come i precedenti che ne costituiscono reiterazione, sonoparimenti inammissibili.La Corte di appello, infatti, lungi dal sottrarsi al dovere motivazionale che leincombeva a fronte dei motivi di gravame opposti alla sentenza di primo grado,ha affrontato tutte le questioni, dando risposte articolate e non manifestamentecontradditorie né implausibili alle obiezioni difensive; ne ha quindi tratto unquadro indiziario grave, preciso, e costituito da elementi concordanti che sonostati partitamente elencati e che tutti convergono nell’indicare l’imputato come ilresponsabile dell’incendio.Per contro, come già ripetutamente osservato, le obiezioni opposte alprovvedimento impugnato non si confrontano con le avversate considerazioni,palesandosi come meramente reiterative e aspecifiche.2.

Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è inammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende, tenuto contodell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, nonché delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida ineuro 3.685,00 oltre accessori di legge.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.685,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di Cagliariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Cagliari, con la sentenza in data 18 novembre 2025,ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusioneper avere cagionato un incendio, pronunciata in primo grado dal Tribunale diOristano, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla Regione Autonoma dellaSardegna e alla proprietaria del terreno incendiato.L’imputazione riguarda un incendio appiccato nel Comune di Milis il 18 luglio2021; la attribuibilità dello stesso all’imputato discende da una pluralità dielementi, costituiti, innanzitutto, dalle riprese delle telecamere di sorveglianzache in un momento compatibile con l’innesco dell’incendio riprendevano l’autodell’imputato transitare verso il luogo dell’incendio e poi allontanarsene, inassenza di altre autovetture che transitassero nello stesso momento.A ciò si aggiungono le dichiarazioni dei testi che avevano visto un’autoallontanarsi a forte velocità dal luogo dell’incendio con al volante un uomo cheindossava una maglietta verde chiaro, simile a quella che indossava l’imputatoqualche ora prima del fatto e simile ad altre magliette rinvenute nella abitazionedel medesimoI giudici di merito richiamavano alcuni passaggi delle intercettazionitelefoniche, ritenuti estremamente indicativi, nonché l’annotazione sul calendariodell’imputato della parola «fuoco» il giorno dell’incendio; nonché il rinvenimentodi fiammiferi e sigarette nella sua disponibilità.2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato a mezzo del difensoredi fiducia articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. evizio di motivazione.La Corte territoriale ha ritenuto di fondare la declaratoria di penaleresponsabilità dell’imputato su un impianto indiziario privo dei requisiti di gravità,precisione e concordanza.Il primo aspetto di illogicità della motivazione attiene alla valutazione dellatestimonianza di [OSCURATO:PERSONA].Le sue dichiarazioni sono state ritenute in parte inverosimili, in quanto fruttodi suggestioni investigative, benché poi la Corte territoriale ne abbia salvato ilnucleo centrale, pur non potendo offrire una spiegazione convincente circa laragione per la quale il teste - che pure conosceva l’imputato - non lo avessericonosciuto incrociandolo in auto.Le ragioni per le quali il [OSCURATO:PERSONA] non aveva riconosciuto il [OSCURATO:PERSONA] sonopalesemente inverosimili e, in ogni caso, originariamente il teste avevariconosciuto un tipo di vettura diverso, rispetto all’auto dell’imputato, cioè unaYaris e non una Auris.Anche il dato del colore della maglia indossata dall’imputato non corrispondeal colore della maglietta indossata dal conducente dell’auto ripresa allontanarsidal luogo dell’incendio, che appariva bianca, ovvero di colore incompatibile con ilverde.Le immagini che riprendono il transito dell’auto dell’imputato, poi, nonhanno una valenza univoca, poiché la strada vista percorrere dall’imputatoportava anche alla sua attività e non era necessariamente compatibile con l’oradell’innesco dell’incendio che, con tutta probabilità, era più tarda.La Corte, poi, non si è confrontata con l’argomentazione difensiva chesottolineava come nel medesimo giorno fossero stati appiccati con le medesimemodalità altri cinque incendi e come certamente non possa essere statol’imputato a innescarli tutti.In particolare, l’incendio per il quale è processo sarebbe stato appiccatodopo quello al [OSCURATO:PERSONA] e l’autore di entrambi non poteva esserel’imputato che dirigendosi verso il luogo del secondo incendio, provenendo dalprimo, non avrebbe potuto percorrere la strada che è stato ripreso percorrere.2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. circa le intercettazioni ambientali.Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corteterritoriale, dalle conversazioni non emergerebbe alcuna ammissione diresponsabilità da parte dell’imputato.Non sarebbe poi stato valutato il contesto nel quale sono state captate taliconversazioni, in un momento in cui, cioè, era stata diffusa la notizia che ilresponsabile dell’incendio fosse il [OSCURATO:PERSONA] e dunque si era creata quella che glistessi giudici del merito hanno definito come una suggestione investigativa.La mancata valutazione di tale elemento di contesto costituisce un vizio dimotivazione.2.3 Con il terzo motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. per omessa valutazione di un fatto decisivo.La Corte territoriale non avrebbe infatti dato il giusto rilievo al fatto chenella medesima giornata erano stati appiccati una pluralità di incendi nell’agro diMilis, ben cinque nell’arco di 23 minuti.La collocazione geografica degli incendi, le medesime modalità di innesco amano libera fanno ritenere altamente probabile l’attribuibilità di tutti gli incendialla medesima mano.Ciò premesso posto che l’imputato non può avere appiccato li primoincendio, ne consegue logicamente che non può neppure avere appiccato gli altri,in particolare quello per cui è processo.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen. in relazione alla violazione del principio dell’oltre ogni ragionevoledubbio.Il compendio indiziario su cui è fondata l’affermazione di penaleresponsabilità, infatti, è privo dei requisiti della gravità, precisione e concordanzae non consente di addivenire ad una pronuncia di condanna al di là di ogniragionevole dubbio.3. Il difensore di parte civile ha depositato memoria contenente conclusioni enota spese.4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd."doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiamia quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delleprove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lettecongiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n.37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01).Preliminarmente si deve notare che tutti i motivi di ricorso costituisconomera riproposizione delle medesime ragioni di gravame già sottoposte al vagliodella Corte territoriale, da questa motivatamente respinte con argomentazionicon le quali il ricorrente omette di confrontarsi, riproponendo dei motivi didoglianza del tutto aspecifici, laddove non generici.La mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione costituisce, infatti,aspecificità del motivo (Sez. 6, n. 13449 del 12/02/2014, Kasem, Rv. 259456 –1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato.Circa le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].Lungi dal valutare le dichiarazioni del teste come integralmente verosimili,già il giudice di primo grado aveva operato una scissione nelle dichiarazioni eaveva valorizzato un nucleo centrale, iniziale, la cui genuinità non può esseremessa in discussione, dalle successive suggestioni; i giudici di merito operano,cioè, una depurazione delle dichiarazioni, non valorizzando le parti contradittorie,ovvero inverosimili, poiché inquinate da deduzioni operate a posteriori, dalnucleo primigenio e centrale e riportano i due dati incontrovertibili, costitutidall’auto Toyota grigia incrociata dal teste, che si allontanava a fortissimavelocità del luogo ove di lì a pochi secondi si sarebbe diramato l’incendio e il fattoche il conducente avesse una maglietta chiara.Tali elementi, come evidenziato dal Tribunale di Oristano, hanno trovatoriscontro e conforto nelle ulteriori dichiarzoni testimoniali, nonché nelle ripresedelle videocamere.Tale modus operandi utilizzato dal giudice di primo grado viene ripreso evalorizzato nel provvedimento impugnato, evidenziando la corte territoriale ciòche emerge plasticamente anche dal ricorso e, cioè, che la difesa in quella sede,come anche nel giudizio di legittimità, non è stata in grado di contrastare levalutazioni fatte in maniera puntuale e assolutamente logica, lineare e noncontraddittoria nel provvedimento avversato.Circa l’abbigliamento.Quanto al colore della maglietta, che ancora una volta la difesa sostiene chedalle riprese delle videocamere sarebbe bianca, il Tribunale aveva già ribaditocome in realtà il colore della stessa fosse verde chiaro, alterato dal riverbero delsole: anche in questo caso il motivo è totalmente versato in fatto e del tuttorivalutativo; infatti, una risposta adeguata a tale considerazione critica ècontenuta nei provvedimenti di merito e il difensore si è limitato ancora una voltaa riproporre la medesima argomentazione, senza alcun elemento di novità.La ricostruzione degli orari.Analogamente quanto alla ritenuta illogicità nella ricostruzione degli orari:entrambi i provvedimenti di merito ricostruiscono con estrema precisione ipassaggi dell’auto dell’imputato alle 15.50 e alle 15.58, rispettivamente indirezione del e dal luogo ove alle 15.53 venne visto divampare l’incendio.Il Tribunale si fa anche carico delle esatta datazione dell’incendio, in ragionedi una apparente posticipazione del momento in cui lo stesso si sviluppò, rispettoalla ricostruzione accusatoria, e supera le segnalate contraddizioni con unamotivazione del tutto logica che viene ribadita dalla Corte territoriale chesottolinea come nell’arco di tempo rilevante, immediatamente prima – cioè - deldivampare dell’incendio, nessuna autovettura, oltre a quella dell’imputato venneripresa transitare in quella zona.Gli ulteriori incendi.È proprio in punto di ricostruzione dei movimenti dell’imputato che ildifensore inserisce l’argomento suggestivo, ma non concludente, degli ulterioriincendi.Afferma il ricorrente che, posto che quello stesso giorno vi furono cinqueincendi innescati nella stessa zona con le medesime modalità e che l’autorepresumibilmente era il medesimo, posto che l’imputato non poteva esserel’autore del primo, non poteva essere nemmeno l’autore del secondo.Anche questa suggestiva, si ripete, argomentazione difensiva era già statasottoposta alla Corte territoriale che la ha valutata, in maniera condivisibile, deltutto infondata.La Corte ha sottolineato, infatti, come si tratta di un’ipotesi, quella dell’unicoautore, del tutto astratta, priva del benché minimo fondamento probatorio e nonsi pone in dubbio che nel medesimo giorno siano stati appiccati cinque incendicon le medesime modalità nello spazio di mezz’ora, poiché questi sono datioggettivi; dare per certo, come fa il ricorrente, che sia stata la medesima manoad appiccarli, costituisce il salto logico inaccettabile stigmatizzato dalla Corte diappello, perché, in effetti, non rispondente ad alcuna massima di esperienza o adalcun dato dimostrativo, che, infatti, il ricorrente neppure indica.1.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato.Lamenta, poi, il ricorrente il valore dimostrativo dato alle intercettazioni, chevengono valutate dal Tribunale, prima, e dalla Corte territoriale, poi, comescevre da suggestioni o condizionamenti investigativi.Anche in tema di intercettazioni il ricorrente non fa altro che ripercorrere lemedesime argomentazioni già proposte, cercando di accreditare una diversalettura delle medesime conversazioni, con operazione inammissibile in sede dilegittimità, e di minare la attendibilità dei dialoghi, in ragione di un suppostocondizionamento ambientale già escluso dai precedenti giudici di merito; comeripetutamente affermato da questa Corte, in materia di intercettazionitelefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza delgiudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delleconversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede dilegittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021,Gregoli, Rv. 282337 – 01, sulla scia dei principi di Sez. U, n. 22471 del26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).1.3 Il terzo e il quarto motivo vengono esaminati insieme, perchécostituiscono la reiterazione delle doglianze già esplicitate con i precedenti motividi appello che si compendiano nel rimprovero mosso alla Corte territoriale circala valutazione della gravità del quadro indiziario.Tali motivi, così come i precedenti che ne costituiscono reiterazione, sonoparimenti inammissibili.La Corte di appello, infatti, lungi dal sottrarsi al dovere motivazionale che leincombeva a fronte dei motivi di gravame opposti alla sentenza di primo grado,ha affrontato tutte le questioni, dando risposte articolate e non manifestamentecontradditorie né implausibili alle obiezioni difensive; ne ha quindi tratto unquadro indiziario grave, preciso, e costituito da elementi concordanti che sonostati partitamente elencati e che tutti convergono nell’indicare l’imputato come ilresponsabile dell’incendio.Per contro, come già ripetutamente osservato, le obiezioni opposte alprovvedimento impugnato non si confrontano con le avversate considerazioni,palesandosi come meramente reiterative e aspecifiche.2. Per tutte le ragioni sopra indicate il ricorso è inammissibile;all’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - alla luce dellasentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza dielementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare incolpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro3.000, ritenuta congrua a favore della Cassa delle ammende, tenuto contodell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, nonché delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida ineuro 3.685,00 oltre accessori di legge. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida incomplessivi euro 3.685,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA]
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