Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2017/2024
ECLI:EU:T:2024:769
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0507_INF
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 6 novembre 2024 –
ZB / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (X [OSCURATO:PERSONA])
(causa T‑507/23) (
1
)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore X [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001»
1.
Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riforma di una decisione dell’Ufficio – Valutazione alla luce delle competenze conferite alla commissione di ricorso
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 72, § 3)
(v. punto 16)
2.
Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Formalità sostanziale
(Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1
a
frase)
(v. punti 20, 22)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 33, 34, 76, 80, 84, 85)
4.
Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Legittimità – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001)
(v. punto 41)
5.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 43, 45, 46)
6.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi [OSCURATO:PERSONA] e X [OSCURATO:PERSONA]
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 52, 61, 62, 64, 73, 87)
7.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Marchio complesso – Determinazione della o delle componenti dominanti
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)]
(v. punti 53, 54)
8.
Procedimento giurisdizionale – Spese – Contenzioso relativo ai diritti di proprietà intellettuale – Spese ripetibili – Spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 190, § 2)
(v. punto 91)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
ZB si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute da [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale.
3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
(
1
) JO C 219 du 23.10.2023.