CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 21457-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per il CREDITO alle [OSCURATO:PERSONA], in' persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata c difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] l'[OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - avverso la sentenza n. 31/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. la Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di condanna della [OSCURATO:PERSONA] per il Credito alle [OSCURATO:PERSONA] (CRIAS) a " corrispondere l'importo di curo 40.403,60 a [OSCURATO:PERSONA]; 2. la Corte ha condiviso l'assunto del primo giudice, in base al quale il fatto costitutivo posto a base *dell'azione promossa dal Tortorici era rappresentato "dagli effetti della scrittura di transazione/conciliazione del 9.3.2010", all'interno di un accordo nel quale "la banca dichiarava di riconoscere al Tortorici l'inquadramento nella qualifica e le relative differenze retributive a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cambio dell'impegno del dipendente di rinunciare ad ogni spettanza per il periodo anteriore"; la Corte ha altresì negato rilevanza al contenuto della delibera di riordino dell'organigramma dell'Istituto n. 12 del 26 gennaio 2009, che non era "esplicitato come fatto genetico della determinazione nego7iale ma, per di più, esso si affiancava ad uno schema negoziale la cui causa giuridica poggiava non tanto sull'esistenza di tale presupposto, quanto sul rischio riconducibile alla pendenza della controversia in essere tra le parti, avendo come scopo proprio quello di porvi fine, a prescindere da ogni condizione di sorta incidente sulla validità e sul fondamento della situazione giuridica ad essa sottesa"; Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente società con 3 motivi; ha resistito con controricorso Pietro "fortorici; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la Cassa ha anche depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo di ricorso denuncia: "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Omesso esame circa fatti storici decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e che sono costituiti dall'approvazione dell'organigramma dell'Ente avvenuta con delibera n. 12 del 26.1.2009 e dagli adempimenti ad esso organigramma successivi e conseguenti siccome posti in essere con la (e rappresentati dalla) delibera n. 86 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c."; 2. la Corte reputa che il motivo, per come formulato, presenti plurimi profili di inammissibilità; 2.1. innanzitutto, perché invoca il vizio di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. trascurando di considerare, in ricorso, che la disposizione non può essere evocata, ai sensi dell'art. 348 ter, u.c., c.p.c., con un ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di \ppello che conferma la decisione di primo grado (cfr. Cass. n. 23021 del 2014); in questi casi il ricorrente, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado.e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v., ex multis, Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 20944 del 2019; Cass. n. 268 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 25027 del 2021) e deve ovviamente farlo nell'atto Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- introduttivo del giudizio di cassazione, non potendo il vizio essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all'art..380 bis, c. 2, c.p.c., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 c.p.c., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 2018; tra le altre: Cass. n. 17893 del 2020; Cass. n. 24007 del 2017; Cass. n. 26332 del 2016); 2.2. inoltre, il motivo neanche rispetta gli enunciati posti da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici) di cui nel ricorso non si tiene adeguato conto, a partire dal rilievo che, come insegna il [OSCURATO:PERSONA], l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice e, nella specie, la Cortb territoriale, alla pag. 3 della sentenza impugnata, ha esplicitamente preso in considerazione la delibera n. 12 del 2009 (rispetto alla quale la successiva delibera n. 86/09 rappresenta l'attuazione), sicché il vizio di "omesso esame" è in radice escluso, non potendo lo stesso concretarsi sol perché la valutazione del documento ha condotto i giudici palermitani ad un convincimento diverso da quello della parte che ricorre; 2.3. infine, l'accertamento della volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cas3. n. 12360 del 2014), riservato all'esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006); le valutazioni del giudice di merito in proposito yfflg,iacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -4- ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (e,),.-pimirnis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008); inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica; sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione - ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l'anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice cli merito - non potendo le censure risolversi, in contrasto con l'interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n, 7740 del 2003); nella specie, al cospetto dell'approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un'alternativa interpretazione a lei più favorevole sulla scorta dei riferimenti alle &libere più volte citate; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass. n. 10131 del 2006); infatti il ricorso per cassazione - riconducibile, in linea generale, al modello dell'argomentazione di carattere confutativo laddove censuri l'interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l'invalidità dell'interpretazione adottata attraverso l'allegazione (con relativa dimostrazione) dell'inesistenza o Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -5- dell'assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006); 3. con il secondo motivo si denuncia "violazione c/o falsa applicazione degli artt. 1256 e 1463 c.c., in relazione agli artt. 1965 e 1467 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.", lamentando che "la Corte di Appello di Palermo, incorrendo; nei vizi denunciati con il nostro primo motivo ha conseguentemente violato e comunque male interpretato la normativa sopra rubricata, ritenendo che la fattispecie dovesse essere completamente ed esclusivamente regolata dalle norme in materia di transazione"; la censura è inammissibile; come noto, infatti, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ricorre o non ricorre per l'esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata "male" applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (tra le molteplici, Cass. n. 26307 del 2014; Cass. n. 22348 del 2007); sicché il sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata perché è quella che è stata operata dai giudici del merito; al contrario, laddove si critichi la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenza impugnata, si è fuori dall'ambito di operatività dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del sindacabile esclusivamente ex art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., nella Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -6- formulazione tempo per tempo vigente, vizio che appunto postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti; nella specie parte ricorrente, lungi dall'individuare l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, reitera nella sostanza le critiche già svolte nel primo motivo in ordine all'interpretazione negoziale operata dai giudici del merito, invocando pertanto un sindacato inammissibile in questa sede di legittimità; 4. il terzo mezzo lamenta "violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ai sensi dell'art: 360, comma 1, n. 4, c.p.c.", per avere la Corte territoriale C4erroneamente percepito il contenuto oggettivo delle prove raccolte", non considerando "tutte le deduzioni, allegazioni e prove documentali offerte dalla CRIAS"; la censura è inammissibile; come di recente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi .in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti in modo diverso dalle attese del soccombente); parimenti la pronuncia rammenta che la violazione dell'art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -7- comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; quanto al preteso "errore di percezione" in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella ricognizione dille prove raccolte, che parte ricorrente addirittura individua in "tutte le deduzioni, allegazioni e prove documentali offerte dalla CRIAS", recente giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, ha chiarito che l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un. qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ma, eventualmente, di revocazione ai sensi dell'art. 395, c. 1, n. 4, c.p.c. (in termini: Cass. n. 24395 del 2020; il principio si è poi consolidato: Cass. n. 30808 del 2021; Cass. n. 29002 del 2021; Cass. n. 27001 del 2021; Cass. n. 25155 del 2021); la stessa Ric. 2020 n. 21457 sez. ML - ud. 23-11-2021 -8- pronuncia ha evidenziato che "il travisamento della prova, che presuppone -la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito", non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c., che ha reso inammissibile la censura per 'insufficienza o contraddittorietà della motivazione, sicché a fortiori se ne deve escludere la denunciabilità in caso di cd. "doppia conforme", stante la preclusione di cui all'art. 348- ter, u.c., c.p.c. (conf., tra le altre, Cass. n. 28029 del 2021); 4. conclusivamente il ricorso va dichiarato, nel suo complesso, inammissibile; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, c.o. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in curo 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello