CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 22 marzo 2022, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Napoli in data 6 aprile 2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) (artt. 110, 474 cod. pen.) perché estinto per prescrizione ed ha confermato la condanna degli imputati per il reato di cui al capo B) (artt. 110, 648, comma 2, cod. pen.), rideterminando la pena e confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo dedotto dai due ricorrenti, con cui si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo B), è privo della necessaria specificità, nonché meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto provata la penale responsabilità degli imputati per il delitto ascrittogli sulla scorta di plurimi elementi di segno oggettivo, quali l'ingente numero di prodotti contraffatti e sprovvisti di documentazione fiscale di accompagnamento, unitamente alla mancata giustificazione da parte dei ricorrenti della provenienza della merce rinvenuta nella loro disponibilità (pagg. 4 e 5 della pronuncia impugnata). Peraltro, in tal senso viene in rilievo il principio di diritto affermato da questa Suprema Corte in forza del quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Rv. 268713-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento ciascuno in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d