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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 settembre 2023

Cassazione n. 27020/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15815/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Millevoi n. 73/81; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; Oggetto:-controricorrente - avverso la sentenza n. 37 4 / 2 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Calabria, depositata il 19/3/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche

1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (CTR) con la sentenza n. 374/2/2015, depositata il 19.3.2015, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della invalidità della notifica della cartella di pagamento da cui traeva origine l’impugnazione della relativa intimazione di pagamento afferente all’imposta di successione per l’anno 1993.

In proposito la CTR rilevava l’omesso invio della raccomandata informativa a seguito della notifica effettuata secondo le forme di cui all’art. 140 c.p.c.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi.

3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate ha nno , rispettivamente,depositato controricorso e controricorso adesivo .

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,per avere la CTR affermato la nullità della cartella di pagamento posta a base dell’intimazione impugnata, ciò nonostante la contribuente avesse sollevato la relativa questione solo in sede di memoria integrativa per motivi aggiunti, ex art. 24 cit., così impugnando un atto diverso da quello originario con ampliamento del petitumoriginario.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art . 3 60, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602 e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 140 cod.proc.civ., in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2008, nei casi di “irreperibilità relativa”,non andava effettuata ex art 140 cod.proc.civ, ma secondo le modalità dell’irreperibilità “assoluta” ex art 60 cit. per la quale non era previsto l’inoltro della raccomandata informativa.

3. In via preliminare va osservato che, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, la notifica telematica del ricorso nei confronti di quest’ultima è avvenuta il 12 giugno 2015 e, dunque , il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata (del 13 aprile 2015), senza che all’uopo rilevi l’ora (23.10).

Ed invero, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 prevedeva che «1.

La disposizione dell'articolo 147 del codice di proceduracivile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.

Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo-9 aprile 2019, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

Questa Corte (Cass. n. 29584 del 2021 Rv. 662706 -01) ha affermato che «In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa».

4. Il primo motivo non è fondato.

4.1. L’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «1.

I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti».

In particolare, il successivo comma 2 dispone che «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito».

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24, cit., esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (Cass. n. 15051 del 2014; n. 23326 del 2013).Il divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell’indagine giudiziale, in relazione all'introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell'originario ricorso dal contribuente (Cass. n. 13742 del 2015; n. 22662 del 2014).

Tale divieto trova giustificazione nell'esigenza di evitare che l’istituto dei motivi aggiunti si trasformi in uno strumento elusivo della disciplina dei termini decadenziali previsti dalla legge entro cui bisogna agire.

Da tutto quanto sopra consegue che la preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l'atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all’art. 32, prospettare ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato.

Alla luce di tali principi va rilevato che, per come risulta dagli atti (ricorso pag. 1), la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, afferente l’intimazione di pagamento, aveva eccepito l’omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti a questa presupposti; eccezione rigettata dal giudice di primo grado sul rilievo che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ. mediante affissione all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rossano.

Deve, dunque, concludersi che la dedotta omessa notifica della cartella di pagamento possa qualificarsi come domanda nuova e, dunque, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto è riconducibile all’originaria causa petendi, fondandosi sugli stessi fatti (nullità dell’intimazione di pagamento quale atto successivo alla prodromica cartella di pagamento) dedotti con il ricorso introduttivo.

5. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.

Secondo l’univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U n. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01) « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilitàrelativa del destinatario - quella ex art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mezzo posta -ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed una «evidente analogia» ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte proprio a proposito dell’art. 140 cod. proc. civ., che individua come consolidata (sul punto, anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza del 23/7/2021).

La necessaria spedizione della raccomandata informativa, esclusa dalla CTR per assenza della relativa prova, è indispensabile anche per i procedimenti notificatori di data anteriore alla sentenza della Corte Cost. n. 3 del 1010, non essendo all’uopo sufficiente la mera affissione all’[OSCURATO:PERSONA] come avvenuta nel caso di specie.Sul punto (Cass. n. 10519 del 2019 Rv. 653681 - 01) questa Corte ha affermato che «Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale».

5. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoquanto alla contribuente, compensandole per il resto.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della contribuente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 9.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15815/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via A. Millevoi n. 73/81; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 2; -controricorrente - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, ̀ domiciliata; Oggetto:-controricorrente - avverso la sentenza n. 37 4 / 2 /1 5 della Commissione tributaria Regionale della Calabria, depositata il 19/3/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevatoche 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria (CTR) con la sentenza n. 374/2/2015, depositata il 19.3.2015, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] sul rilievo della invalidità della notifica della cartella di pagamento da cui traeva origine l’impugnazione della relativa intimazione di pagamento afferente all’imposta di successione per l’anno 1993. In proposito la CTR rilevava l’omesso invio della raccomandata informativa a seguito della notifica effettuata secondo le forme di cui all’art. 140 c.p.c. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a duemotivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate ha nno , rispettivamente,depositato controricorso e controricorso adesivo . Considerato che 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ex art 360, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,per avere la CTR affermato la nullità della cartella di pagamento posta a base dell’intimazione impugnata, ciò nonostante la contribuente avesse sollevato la relativa questione solo in sede di memoria integrativa per motivi aggiunti, ex art. 24 cit., così impugnando un atto diverso da quello originario con ampliamento del petitumoriginario. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, ex art . 3 60, primo comma, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.26 del d.P.R. del 29 settembre 1973 n. 602 e dell’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 140 cod.proc.civ., in quanto la CTR non avrebbe tenuto conto del fatto che la notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2008, nei casi di “irreperibilità relativa”,non andava effettuata ex art 140 cod.proc.civ, ma secondo le modalità dell’irreperibilità “assoluta” ex art 60 cit. per la quale non era previsto l’inoltro della raccomandata informativa. 3. In via preliminare va osservato che, diversamente da quanto affermato dalla contribuente, la notifica telematica del ricorso nei confronti di quest’ultima è avvenuta il 12 giugno 2015 e, dunque , il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza impugnata (del 13 aprile 2015), senza che all’uopo rilevi l’ora (23.10). Ed invero, l’art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012 prevedeva che «1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di proceduracivile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo». La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo-9 aprile 2019, n. 75, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Questa Corte (Cass. n. 29584 del 2021 Rv. 662706 -01) ha affermato che «In tema di notifica del ricorso per cassazione a mezzo pec, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 75 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16-septies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif., dalla l. n. 221 del 2012, nella parte in cui tale norma prevedeva che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta, l'applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione per notificante e destinatario - soluzione che consente la "reductio ad legitimitatem" dell'art. 16 cit. - implica che il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno, essendo altrimenti impedito al ricorrente di utilizzare appieno il tempo per approntare la propria difesa». 4. Il primo motivo non è fondato. 4.1. L’art. 24 del d.lgs. n. 546 del 1992 prevede che «1. I documenti devono essere elencati negli atti di parte cui sono allegati ovvero, se prodotti separatamente, in apposita nota sottoscritta da depositare in originale ed in numero di copie in carta semplice pari a quello delle altre parti». In particolare, il successivo comma 2 dispone che «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito». Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24, cit., esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (Cass. n. 15051 del 2014; n. 23326 del 2013).Il divieto della proposizione di motivi aggiunti, se non a seguito del deposito di documenti non conosciuti, comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell’atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo, in quanto idonei a determinare un ampliamento dell’indagine giudiziale, in relazione all'introduzione di una causa petendi differente da quella dedotta nell'originario ricorso dal contribuente (Cass. n. 13742 del 2015; n. 22662 del 2014). Tale divieto trova giustificazione nell'esigenza di evitare che l’istituto dei motivi aggiunti si trasformi in uno strumento elusivo della disciplina dei termini decadenziali previsti dalla legge entro cui bisogna agire. Da tutto quanto sopra consegue che la preclusione sancita dal menzionato art. 24 va circoscritta alla deduzione di ulteriori vizi di illegittimità che inficerebbero l'atto impugnato, restando sempre possibile per il ricorrente (e per tutte le altre parti), sia pure nel rispetto dei limiti formali e temporali di cui all’art. 32, prospettare ulteriori argomentazioni a sostegno del ricorso proposto e dei singoli motivi in cui questo è articolato. Alla luce di tali principi va rilevato che, per come risulta dagli atti (ricorso pag. 1), la ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, afferente l’intimazione di pagamento, aveva eccepito l’omessa notifica della cartella di pagamento e degli atti a questa presupposti; eccezione rigettata dal giudice di primo grado sul rilievo che la cartella era stata notificata ai sensi dell’art. 140 cod.proc.civ. mediante affissione all’[OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rossano. Deve, dunque, concludersi che la dedotta omessa notifica della cartella di pagamento possa qualificarsi come domanda nuova e, dunque, vietataai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto è riconducibile all’originaria causa petendi, fondandosi sugli stessi fatti (nullità dell’intimazione di pagamento quale atto successivo alla prodromica cartella di pagamento) dedotti con il ricorso introduttivo. 5. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Secondo l’univoco indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 10012 del 2021 Rv. 660953 - 01) « In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 -esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa».La motivazione del citato arresto espressamente accomuna le due fattispecie di notifica in caso di irreperibilitàrelativa del destinatario - quella ex art. 140 cod. proc. civ. e quella eseguita a mezzo posta -ravvisando tra le stesse un «pendant logico-giuridico» ed una «evidente analogia» ed estendendo, in una prospettiva di comparazione anche costituzionale, la soluzione, in materia di necessaria produzione dell'avviso di ricevimento, già adottata da questa Corte proprio a proposito dell’art. 140 cod. proc. civ., che individua come consolidata (sul punto, anche Cass., Sez. 6-5, Ordinanza del 23/7/2021). La necessaria spedizione della raccomandata informativa, esclusa dalla CTR per assenza della relativa prova, è indispensabile anche per i procedimenti notificatori di data anteriore alla sentenza della Corte Cost. n. 3 del 1010, non essendo all’uopo sufficiente la mera affissione all’[OSCURATO:PERSONA] come avvenuta nel caso di specie.Sul punto (Cass. n. 10519 del 2019 Rv. 653681 - 01) questa Corte ha affermato che «Ove la notifica (nella specie della cartella di pagamento) sia avvenuta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., prima della sentenza della Corte Cost. n. 3 del 2010, ai fini della regolarità della stessa è comunque necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata spedita a compimento delle formalità previste dalla indicata disposizione, stante l'efficacia retroattiva delle pronunce additive della Corte Costituzionale». 5. Consegue da quanto sopra il rigetto del ricorso. 6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoquanto alla contribuente, compensandole per il resto. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrent e , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della contribuente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in €. 9.000,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, d à atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente del
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