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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23518/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 3848-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana 58 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E NICOLO’ PAOLETTI e domiciliato presso quest’ultimo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 34 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1397/2018 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 19.6.2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1397/2018 resa pubblica il 19.6.2018 ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del locale Tribunale (sentenza n. 797/2017) che aveva, a suavolta, rigettato la loro opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00 + 14,00 oltre alla confisca dell’imbarcazione VE 9072, per violazione dell’art. 43 comma 1 lett. a) della L.R.

Veneto n. 63/1993 e dell’art. 27 comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] attuativo, per avere esercitato attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea nelle acque del territorio comunale di Venezia (in particolare, imbarco e trasporto di passeggeri dall’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] a Burano per poi sbarcarli alla stazione ferroviaria) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale del predetto Comune, in quanto la barca, condotta dal Bergamaschi, era munita di autorizzazione al servizio di trasporto non di linea a mezzo noleggio con conducente, con autorizzazione n. 6 rilasciata dal Comune di Mira.

Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato che in base all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira e alle indicazioni su come avrebbe dovuto essere effettuato il trasporto, completamente disattese (come accertato dal primo giudice senza alcuno specifico motivo si appello), il servizio doveva ritenersi avvenuto al di fuori della indicata autorizzazione, che pertanto non poteva legittimarlo.

La Corte veneta ha inoltre ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, le disposizioni applicate non appaiono in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà della concorrenza e di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone e servizi tra gli Stati membri perché nel caso in esame non viene in considerazione il fatto che il mercato sia o meno contingentato, quanto piuttosto che sia regolamentato.

Infatti, secondo la Corte di merito, le indicazioni dell’autorizzazione sono volte a regolamentare i servizi nautici e l’afflusso di turisti all’interno del territorio comunale, e non a precluderli.

Ha inoltre osservato che la regolamentazione della navigazione nelle acque all’interno del territorio comunale di Venezia risponde a evidenti esigenze di sicurezza, se si considerano le peculiari dimensioni e il pescaggio dei canali, nonché la significativa affluenza di mezzi nautici di svariata tipologia e stazza.

La Corte d’Appello ha ritenuto, inoltre , che le previsioni dell’autorizzazione relative al luogo di inizio e termine del servizio di noleggio non contrastano con la normativa in tema di libero mercato e di contratti conclusi per via elettronica.

Ha infine escluso problemi di vigenza della normativa applicata.

2. Contro tale sentenza la sola societàVenice [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dal Comune di Venezia.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della legge n. 21/1992 art. 3 e del DL n. 138/2011, nonché dell’art. 1 DL. n. 1/2012, della L.R.

Veneto n. 63/193 nonché del regolamento comunale attuativo.

Contrasto con il diritto dell’Unione Europea.

Premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la ricorrente ritiene che nel caso in esame sia stata violata la regola della totale liberalizzazione della navigazione nel territorio comunale di Venezia, perché l’asse rita tutela del patrimonio ambientale mediante limitazioni del moto ondoso dovrebbe valere per tutte le imbarcazioni e quindi anche per quelle munite di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia.

Richiamano poi la giurisprudenza amministrativa ed evidenziano condotte discriminatorie.

In caso di dubbi da parte del giudice di legittimità in ordine alla interpretazione delle norme comunitarie, chiede di rimettere alla Corte di Giustizia (ex art. 267 TFUE) la seguente questione “a) se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4 par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 comma 11 bis DL 138/2011 e 1 DL n. 1/2012 interpretate nel senso di escludere dalla liberalizzazione prevista dall’art. 3 DL 138/2011 il servizio NCC effettuato a mezzo natanti; b) se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4 par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 DL 138/2011 interpretate nel senso di consentire l’esclusione dalla liberalizzazione del servizio di NCC effettuato a mezzo natanti prevista dal medesimo articolo con misure consentono ai titolari di autorizzazioni del Comune di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune limitando al contempo tale accesso ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni”.

La società ricorrente, poi, richiama la sospensione delle modifiche alla legge quadro n. 21/1992, disposte dall’art. 29 comma 1 quater del DL n. 207/2008 e rileva, quindi, che per effetto di tale sospensione, non opera la reviviscenza degli articoli 3,8 e 11 della legge n. 21/1992 nella loro formulazione originaria, trovando invece applicazione le disposizioni della legge quadro non modificate.

Osserva, inoltre , che gi artt. 3, 8 e 11 della legge quadro n. 21/1992 sono stati ormai abrogati per effetto della legge n. 124/2017 e pertanto ritengono che debba ritenersi illegittima sia l’ordinanza ingiunzione che la sentenza impugnata.

Inoltre, secondo la ricorrente, qualora si ritenga che l’art. 11 della legge n. 21/1992 sia ancora in vigore, detta norma deve reputarsi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con la disciplina antitrust.

Sotto altro profilo, i ricorrenti invocano la Direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico e formulano, in caso di dubbi da parte della Suprema Corte sulla interpretazione delle norme comunitarie circa l’applicazione della Direttiva 2000/31, un’ulteriore richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia, al fine di far stabilire: “a) se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3,4, 5 e 6 TFUE, 4, par. 3 [OSCURATO:PERSONA], nonché gli artt. 1 e 9 nella Direttiva CE 2000/31 ostano all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21/1992, alla normativa regionale veneta n. 63/1993 e ai regolamenti comunali di Venezia e di Mira nelle parti in cui prevedono limiti territoriali d'esercizio nel territorio acqueo del Comune di Venezia per il vettore che dispone dell'autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia; b) se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4,5 e 6 TFUE, 4 par 3 Trattato UE, anche negli aspetti chiariti dalla Comunicazione della Commissione europea del 02/06/2016 (COM 2016, 356 final) e relativo allegato (SWD 2016, 184 final) ostano all'applicazione della L. 21/1992, della normativa regionale veneta numero 63/1993 e dei regolamenti comunali di Venezia e di Mira nelle parti in cui prevedono limiti territoriali d’esercizio nel territorio acqueo di Venezia per il vettore che dispone dell'autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia”.

Il ricorso è fondato.

Si rende opportuno richiamare innanzitutto i seguenti principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la recente sentenza n. 17541 del 20/06/2023 sull a questione di massima di particolare importanza riguardante la ricostruzione della disciplina del servizio di noleggio con conducente e, in particolare, la sorte delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).

In sintesi, secondo la ricostruzione delle sezioni unite, la normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione del n. 14 del 2019) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla l. n. 21 del 1992 rendendo più stringenti i vincoli territoriali e aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione.

In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l’obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l’obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l’obbligo di sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; l’obbligo (già previsto dalla legge n. 21 del 1992) di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto.

Con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-quaterd.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), posticipandola al 31 dicembre 2016 (e, in seguito, al 31 dicembre 2017).

Sempre secondo la ricostruzione delle SSUU, in tema di noleggio con conducente, per effetto dellanorma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia - posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1 - quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione.

Sulla scorta di tali principi di diritto, la tesi della società ricorrente sulla non operatività della reviviscenza degli artt. 3, 8 e 11 della legge quadro del 1992 n. 21 si rivela dunque priva di fondamento.

Ciò chiarito in termini generali, osserva il Collegio che la ragione assorbente di accoglimento del presente ricorso attiene alla individuazione della violazione contestata alla società armatrice e al conducente dell’imbarcazione in relazione alla condotta in concreto accertata al momento del controllo.

Come ripetutamente affermato in giurisprudenza,la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (tra le tante, Sez. 3 - , o rdinanza n. 18775 del 28/07/2017 Rv. 645168; Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 26991 del 05/10/2021 non massimata; v. altresì Sez.

U, sentenza n. 19704 del 02/10/2015 in motivazione;Sez. 3, sentenza n. 19132 del 29/09/2005).

Nel caso in esame (in cui si discute della legittimità di una sanzione irrogata per esercizio di un trasporto non di linea) è stato accertato dai giudici di merito sulla base dei fatti prospettati dalle parti – e il dato di fatto è assolutamente pacifico – che il trasporto non di linea di persone era svolto con imbarcazione munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira (cfr. sentenza impugnata pagg. 3, 6 e 7) e che il mezzo avrebbe potuto circolare nelle acque del Comune di Venezia rispettando “ particolari condizioni” (tra cui quella di non navigare nel [OSCURATO:PERSONA], di effettuare imbarchi e soste usando specifici pontili di precise località, di iniziare e terminare il servizio a Mira e di acquisire il servizio presso la sede di via Turati a Mira: v. sentenza pagg. 8 e ss).

Tuttavia, alla società e al conducente dell’imbarcazione è stata contestata la violazione dell’art. 43 comma 1 lett. a) della legge regionale Veneto n. 63/1993 e dell’art. 27 comma 1 lett. a) del Regolamento comunale attuativo, disposizioni che sanzionano, appunto “l’esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza”.

Con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della confisca dell’imbarcazione, normativamente prevista per tale tipo di violazione (cfr. art. 44 L.R. cit. e art. 28 Reg. cit).

Soccorre allora nel caso in esame il principio secondo cui l'art. 43, lett. a) e c), della L. R. Veneto n. 63 del 1993, che sanziona l'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, non trova applicazione nelle ipotesi di noleggio con conducente che effettui il trasporto nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia in presenza di autorizzazione rilasciata da un comune diverso, non potendosi configurare in tale ipotesi un illecito esercizio senza autorizzazione (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 24378 del 09/09/2021 Rv. 662164).

Con la citata pronuncia si è precisato che, ove il servizio - autorizzato da altro Comune ma svolto nel territorio di Venezia - si sia tradotto in attività diverse da quelle consentite dal regolamento di attuazione (che ammette solo lo sbarco e il reimbarco dei passeggeri per finalità di visita della città), si configura l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 43 lettera c) L.R., ma resta esclusa la confisca obbligatoria del natante.

Posta infatti la distinzione normativa tra noleggio esercitato in assenza di autorizzazione (art. 43, lettera a L.R.) e servizio esercitato in difformità dall'autorizzazione o di legge (art. 43, lettere b e c), il discrimine non va ricondotto ad un preteso limite territoriale dell'autorizzazione nell'ambito di un singolo Comune, ma nel fatto che, nel primo caso, il trasporto è effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, giustificando in tal caso – sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità delle conseguenze afflittive, rispetto alla gravità della violazione - anche l'applicazione obbligatoria della confisca (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 24378/2021cit.).

A tali principi di diritto la Corte veneta non si è attenuta, avendo equiparato il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto in assenza totale del titolo e pertanto si impone un nuovo esame.

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Restano così logicamente assorbite tutte le altre questioni prospettate in ricorso, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale, che investono i rapporti con la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 3848-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Giuliana 58 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E NICOLO’ PAOLETTI e domiciliato presso quest’ultimo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 34 -controricorrente – avverso la sentenza n. 1397/2018 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 19.6.2018; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza n. 1397/2018 resa pubblica il 19.6.2018 ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl e da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia del locale Tribunale (sentenza n. 797/2017) che aveva, a suavolta, rigettato la loro opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00 + 14,00 oltre alla confisca dell’imbarcazione VE 9072, per violazione dell’art. 43 comma 1 lett. a) della L.R. Veneto n. 63/1993 e dell’art. 27 comma 1 del [OSCURATO:PERSONA] attuativo, per avere esercitato attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea nelle acque del territorio comunale di Venezia (in particolare, imbarco e trasporto di passeggeri dall’[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] a Burano per poi sbarcarli alla stazione ferroviaria) senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale del predetto Comune, in quanto la barca, condotta dal Bergamaschi, era munita di autorizzazione al servizio di trasporto non di linea a mezzo noleggio con conducente, con autorizzazione n. 6 rilasciata dal Comune di Mira. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha osservato che in base all’autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira e alle indicazioni su come avrebbe dovuto essere effettuato il trasporto, completamente disattese (come accertato dal primo giudice senza alcuno specifico motivo si appello), il servizio doveva ritenersi avvenuto al di fuori della indicata autorizzazione, che pertanto non poteva legittimarlo. La Corte veneta ha inoltre ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dall’appellante, le disposizioni applicate non appaiono in contrasto con i principi comunitari in materia di libertà della concorrenza e di eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione di merci, persone e servizi tra gli Stati membri perché nel caso in esame non viene in considerazione il fatto che il mercato sia o meno contingentato, quanto piuttosto che sia regolamentato. Infatti, secondo la Corte di merito, le indicazioni dell’autorizzazione sono volte a regolamentare i servizi nautici e l’afflusso di turisti all’interno del territorio comunale, e non a precluderli. Ha inoltre osservato che la regolamentazione della navigazione nelle acque all’interno del territorio comunale di Venezia risponde a evidenti esigenze di sicurezza, se si considerano le peculiari dimensioni e il pescaggio dei canali, nonché la significativa affluenza di mezzi nautici di svariata tipologia e stazza. La Corte d’Appello ha ritenuto, inoltre , che le previsioni dell’autorizzazione relative al luogo di inizio e termine del servizio di noleggio non contrastano con la normativa in tema di libero mercato e di contratti conclusi per via elettronica. Ha infine escluso problemi di vigenza della normativa applicata. 2. Contro tale sentenza la sola societàVenice [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dal Comune di Venezia. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione della legge n. 21/1992 art. 3 e del DL n. 138/2011, nonché dell’art. 1 DL. n. 1/2012, della L.R. Veneto n. 63/193 nonché del regolamento comunale attuativo. Contrasto con il diritto dell’Unione Europea. Premessa la ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la ricorrente ritiene che nel caso in esame sia stata violata la regola della totale liberalizzazione della navigazione nel territorio comunale di Venezia, perché l’asse rita tutela del patrimonio ambientale mediante limitazioni del moto ondoso dovrebbe valere per tutte le imbarcazioni e quindi anche per quelle munite di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia. Richiamano poi la giurisprudenza amministrativa ed evidenziano condotte discriminatorie. In caso di dubbi da parte del giudice di legittimità in ordine alla interpretazione delle norme comunitarie, chiede di rimettere alla Corte di Giustizia (ex art. 267 TFUE) la seguente questione “a) se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4 par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 3 comma 11 bis DL 138/2011 e 1 DL n. 1/2012 interpretate nel senso di escludere dalla liberalizzazione prevista dall’art. 3 DL 138/2011 il servizio NCC effettuato a mezzo natanti; b) se gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 4 par. 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 DL 138/2011 interpretate nel senso di consentire l’esclusione dalla liberalizzazione del servizio di NCC effettuato a mezzo natanti prevista dal medesimo articolo con misure consentono ai titolari di autorizzazioni del Comune di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune limitando al contempo tale accesso ai vettori titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni”. La società ricorrente, poi, richiama la sospensione delle modifiche alla legge quadro n. 21/1992, disposte dall’art. 29 comma 1 quater del DL n. 207/2008 e rileva, quindi, che per effetto di tale sospensione, non opera la reviviscenza degli articoli 3,8 e 11 della legge n. 21/1992 nella loro formulazione originaria, trovando invece applicazione le disposizioni della legge quadro non modificate. Osserva, inoltre , che gi artt. 3, 8 e 11 della legge quadro n. 21/1992 sono stati ormai abrogati per effetto della legge n. 124/2017 e pertanto ritengono che debba ritenersi illegittima sia l’ordinanza ingiunzione che la sentenza impugnata. Inoltre, secondo la ricorrente, qualora si ritenga che l’art. 11 della legge n. 21/1992 sia ancora in vigore, detta norma deve reputarsi in contrasto con il diritto dell’Unione Europea e con la disciplina antitrust. Sotto altro profilo, i ricorrenti invocano la Direttiva CE 2000/31 sul commercio elettronico e formulano, in caso di dubbi da parte della Suprema Corte sulla interpretazione delle norme comunitarie circa l’applicazione della Direttiva 2000/31, un’ulteriore richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia, al fine di far stabilire: “a) se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3,4, 5 e 6 TFUE, 4, par. 3 [OSCURATO:PERSONA], nonché gli artt. 1 e 9 nella Direttiva CE 2000/31 ostano all’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 21/1992, alla normativa regionale veneta n. 63/1993 e ai regolamenti comunali di Venezia e di Mira nelle parti in cui prevedono limiti territoriali d'esercizio nel territorio acqueo del Comune di Venezia per il vettore che dispone dell'autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia; b) se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3, 4,5 e 6 TFUE, 4 par 3 Trattato UE, anche negli aspetti chiariti dalla Comunicazione della Commissione europea del 02/06/2016 (COM 2016, 356 final) e relativo allegato (SWD 2016, 184 final) ostano all'applicazione della L. 21/1992, della normativa regionale veneta numero 63/1993 e dei regolamenti comunali di Venezia e di Mira nelle parti in cui prevedono limiti territoriali d’esercizio nel territorio acqueo di Venezia per il vettore che dispone dell'autorizzazione per il trasporto NCC su acqua rilasciata da un Comune diverso da Venezia”. Il ricorso è fondato. Si rende opportuno richiamare innanzitutto i seguenti principi affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la recente sentenza n. 17541 del 20/06/2023 sull a questione di massima di particolare importanza riguardante la ricostruzione della disciplina del servizio di noleggio con conducente e, in particolare, la sorte delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge n. 21 del 1992 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). In sintesi, secondo la ricostruzione delle sezioni unite, la normativa introdotta dall’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n. 207 del 2008 (comma aggiunto dalla legge di conversione del n. 14 del 2019) ha ridisegnato la disciplina del servizio di noleggio con conducente (NCC) prevista dalla l. n. 21 del 1992 rendendo più stringenti i vincoli territoriali e aumentando anche i controlli sul loro rispetto e le sanzioni in caso di violazione. In particolare, sono stati introdotti a carico dei prestatori dei servizi di NCC: l’obbligo di avere la sede e la rimessa esclusivamente nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; l’obbligo di iniziare ogni singolo servizio dalla rimessa e di ritornarvi al termine del servizio; l’obbligo di compilare e tenere il «foglio di servizio»; l’obbligo di sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa; l’obbligo (già previsto dalla legge n. 21 del 1992) di effettuazione presso le rimesse delle prenotazioni di trasporto. Con la disposizione di interpretazione autentica, di cui al comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l’efficacia delle fattispecie introdotte con l’art. 29, comma 1-quaterd.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), posticipandola al 31 dicembre 2016 (e, in seguito, al 31 dicembre 2017). Sempre secondo la ricostruzione delle SSUU, in tema di noleggio con conducente, per effetto dellanorma di interpretazione autentica di cui all'art. 9, comma 3, del d.l. n. 244 del 2016, il legislatore ha sospeso l'efficacia - posticipata al 31 dicembre 2016 (divenuto successivamente 31 dicembre 2017) - delle fattispecie introdotte dall'art. 29, comma 1 - quater, d.l. n. 207 del 2008 (inserito dalla legge di conversione n. 14 del 2009), le quali non hanno abrogato le previgenti disposizioni di cui agli artt. 3 e 11 della legge quadro n. 21 del 1992, ma le hanno soltanto integrate, con la conseguenza che queste ultime devono ritenersi vigenti e applicabili durante il periodo della indicata sospensione. Sulla scorta di tali principi di diritto, la tesi della società ricorrente sulla non operatività della reviviscenza degli artt. 3, 8 e 11 della legge quadro del 1992 n. 21 si rivela dunque priva di fondamento. Ciò chiarito in termini generali, osserva il Collegio che la ragione assorbente di accoglimento del presente ricorso attiene alla individuazione della violazione contestata alla società armatrice e al conducente dell’imbarcazione in relazione alla condotta in concreto accertata al momento del controllo. Come ripetutamente affermato in giurisprudenza,la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto (tra le tante, Sez. 3 - , o rdinanza n. 18775 del 28/07/2017 Rv. 645168; Sez. 6 - 3, o rdinanza n. 26991 del 05/10/2021 non massimata; v. altresì Sez. U, sentenza n. 19704 del 02/10/2015 in motivazione;Sez. 3, sentenza n. 19132 del 29/09/2005). Nel caso in esame (in cui si discute della legittimità di una sanzione irrogata per esercizio di un trasporto non di linea) è stato accertato dai giudici di merito sulla base dei fatti prospettati dalle parti – e il dato di fatto è assolutamente pacifico – che il trasporto non di linea di persone era svolto con imbarcazione munita di autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira (cfr. sentenza impugnata pagg. 3, 6 e 7) e che il mezzo avrebbe potuto circolare nelle acque del Comune di Venezia rispettando “ particolari condizioni” (tra cui quella di non navigare nel [OSCURATO:PERSONA], di effettuare imbarchi e soste usando specifici pontili di precise località, di iniziare e terminare il servizio a Mira e di acquisire il servizio presso la sede di via Turati a Mira: v. sentenza pagg. 8 e ss). Tuttavia, alla società e al conducente dell’imbarcazione è stata contestata la violazione dell’art. 43 comma 1 lett. a) della legge regionale Veneto n. 63/1993 e dell’art. 27 comma 1 lett. a) del Regolamento comunale attuativo, disposizioni che sanzionano, appunto “l’esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza”. Con l’ulteriore rilevante conseguenza dell’applicazione della confisca dell’imbarcazione, normativamente prevista per tale tipo di violazione (cfr. art. 44 L.R. cit. e art. 28 Reg. cit). Soccorre allora nel caso in esame il principio secondo cui l'art. 43, lett. a) e c), della L. R. Veneto n. 63 del 1993, che sanziona l'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza, non trova applicazione nelle ipotesi di noleggio con conducente che effettui il trasporto nelle acque di navigazione interna nella città di Venezia in presenza di autorizzazione rilasciata da un comune diverso, non potendosi configurare in tale ipotesi un illecito esercizio senza autorizzazione (cfr. Sez. 2 -, Sentenza n. 24378 del 09/09/2021 Rv. 662164). Con la citata pronuncia si è precisato che, ove il servizio - autorizzato da altro Comune ma svolto nel territorio di Venezia - si sia tradotto in attività diverse da quelle consentite dal regolamento di attuazione (che ammette solo lo sbarco e il reimbarco dei passeggeri per finalità di visita della città), si configura l'ipotesi sanzionatoria dell'art. 43 lettera c) L.R., ma resta esclusa la confisca obbligatoria del natante. Posta infatti la distinzione normativa tra noleggio esercitato in assenza di autorizzazione (art. 43, lettera a L.R.) e servizio esercitato in difformità dall'autorizzazione o di legge (art. 43, lettere b e c), il discrimine non va ricondotto ad un preteso limite territoriale dell'autorizzazione nell'ambito di un singolo Comune, ma nel fatto che, nel primo caso, il trasporto è effettuato in modo totalmente abusivo e in radicale carenza di titolo, giustificando in tal caso – sul piano della ragionevolezza e della proporzionalità delle conseguenze afflittive, rispetto alla gravità della violazione - anche l'applicazione obbligatoria della confisca (cfr. Sez. 2 - , Sentenza n. 24378/2021cit.). A tali principi di diritto la Corte veneta non si è attenuta, avendo equiparato il mancato rispetto delle condizioni di autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto in assenza totale del titolo e pertanto si impone un nuovo esame. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Restano così logicamente assorbite tutte le altre questioni prospettate in ricorso, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale, che investono i rapporti con la
Sentenza Cassazione n. 23518/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris