CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 19583/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso letta la memoria in data 31/1/2022, con la quale il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto alla misura coercitiva della custodia in carcere in virtù di ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 3/11/2020, fondata su gravi indizi di colpevolezza per aver preso parte al sodalizio di stampo mafioso denominato [OSCURATO:PERSONA], radicato nel territorio di Foggia e provincia. 2. Il Tribunale del riesame di Bari, con ordinanza del 12/7/2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del Consalvo avverso l'ordinanza del GIP del medesimo Tribunale che il 12/4/2021 aveva disatteso l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. con la quale la difesa aveva chiesto, in applicazione del combinato disposto degli artt. 297 comma 3 e 303 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., l'inefficacia della predetta misura cautelare per essere stato attinto il Consalvo da precedente provvedimento cautelare il 23/1/2020 nell'ambito di altro procedimento penale per il delitto di cui agli artt. 56, 110, 629 cod. pen. aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen. Il Tribunale del riesame non ha condiviso, infatti, l'assunto del ricorrente secondo cui tra i due procedimenti ricorrerebbe un vincolo di connessione qualificata ex art. 12 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., ed i fatti di cui al primo procedimento sarebbero stati valutati quali elementi di prova per dimostrare la partecipazione del Consalvo al sodalizio. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto inapplicabile il meccanismo di retrodatazione previsto dall'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. invocato dal ricorrente, rilevando che nel caso di specie il reato associativo è stato contestato nel secondo procedimento come commesso con permanenza e fino all'attualità, con prosecuzione della condotta contestata anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza, sicché non ricorrerebbe il primo presupposto della retrodatazione degli effetti dell'ordinanza, costituito dalla commissione dei reati anteriormente alla prima. 3. Avverso l'ordinanza del tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione II Consalvo, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento per violazione di legge — con riferimento agli artt. 125, 297 e 303 cod. proc. pen.- e per vizio di motivazione, per aver ritenuto il Tribunale la sopravvivenza del sodalizio e la sua partecipazione ad esso da parte del ricorrente pur successivamente al suo arresto, benché il ruolo attribuitogli fosse quello di addetto al ritiro dei proventi delle estorsioni, attività che, invece, non poteva che interrompersi a seguito della restrizione inframuraria del partecipe. Ad avviso del ricorrente il tribunale avrebbe omesso di motivare con riferimento alla produzione difensiva dei verbali di interrogatorio del Verderosa, nei quali il collaboratore aveva tratteggiato con precisione il ruolo del Consalvo all'interno del sodalizio. 4. Con requisitoria scritta del 18/1/2022 il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. Con memoria depositata il 31/1/2022 il ricorrente ha insistito nella richiesta di annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, anche quando non fuoriesce dai limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle ordinanze adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. In tema di ricorso per cassazione, infatti, il controllo di legittimità, anche nel giudizio cautelare personale, non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del Gip e del tribunale del riesame, essendo, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438). 2. Nel caso di specie, senza incorrere in vizio logico alcuno, il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere l'istanza difensiva, evidenziando in primo luogo che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], dopo le prime dichiarazioni del dicembre 2019, con le quali aveva consentito il ritrovamento di tre liste di nomi, ha analiticamente commentato e chiarito il contenuto di queste con successivi interrogatori del gennaio e del febbraio del 2020, anche successivi all'emissione, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], della prima misura cautelare nei confronti del Consalvo, per il tentativo di estorsione aggravata di cui al primo procedimento. Soprattutto, però, il ricorso è inammissibile per l'assorbente motivo che il provvedimento impugnato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato che nel procedimento di cui si tratta il reato associativo è stato contestato come commesso con permanenza ed all'attualità e, pertanto, con prosecuzione della condotta anche dopo l'esecuzione della prima ordinanza, sicché non ricorrere il presupposto principale della retrodatazione degli effetti dell'ordinanza cautelare, costituito dalla commissione dei reati anteriormente alla precedente ordinanza. Il Tribunale del riesame si è, così, uniformato alla condivisa giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite, secondo cui ai fini della retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto della seconda ordinanza coercitiva, rispetto all'emissione della prima, non ricorre allorché il provvedimento successivo riguardi un reato di associazione (nella specie di tipo mafioso) e la condotta di partecipazione alla stessa si sia protratta dopo l'emissione della prima ordinanza (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, [OSCURATO:PERSONA]. 235910). Più in particolare, in tema di c.d. "contestazioni a catena", nel ribadire che la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare prevista dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. presuppone che i fatti oggetto dell'ordinanza rispetto alla quale operare la retrodatazione siano stati commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza coercitiva, questa Corte ha rilevato che tale condizione non sussiste nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame - l'ordinanza successiva abbia ad .oggetto la contestazione del reato di associazione di stampo mafioso con formula "aperta", che indichi la permanenza del reato anche dopo l'emissione del primo provvedimento cautelare, a meno che gli elementi acquisiti non consentano di ritenere l'intervenuta cessazione della permanenza quanto meno alla data di emissione della prima ordinanza (Sez. 2, n. 16595 del 06/05/2020, Genidoni, Rv. 279222). Né può rilevare l'assunto difensivo secondo cui necessariamente la restrizione inframuraria avrebbe interrotto la partecipazione del Consalvo al sodalizio, non potendo lo stesso svolgere dal carcere il ruolo di addetto al ritiro dei proventi delle estorsioni, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, correttamente evocata dal provvedimento impugnato, il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014, Rv. 261272, fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso la retrodatazione dei termini di decorrenza della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., ritenendo immune da vizi l'accertamento della permanenza del reato di associazione di stampo mafioso dopo l'emissione della prima misura coercitiva, effettuato dal giudice del riesame, anche con specifico riguardo al periodo di coercizione intrannuraria), né il ricorrente ha dedotto alcun elemento oggettivo idoneo ad evidenziare lo scioglimento del sodalizio criminoso o, comunque, il recesso del Consalvo dallo stesso, sicché deve ritenersi conforme alla giurisprudenza di legittimità la valutazione del Tribunale del riesame secondo cui lo stato detentivo del predetto non ha determinato la necessaria ed automatica sua cessazione dal sodalizio, in quanto i periodi di detenzione non impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività, né fanno venir meno - di per sé - la sua disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in camera di consiglio in dat