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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 34963/2023

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3349/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 491/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né il ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualidel giudizio di cassazione; Ritenuto che ricorrano i presupposti per la loro compensazione, essendovi sostanzialmente soccombenza reciproca, perché, nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, è stato proposto ricorso incidentale destinato, come si è dato atto nel proporre la definizione accelerata, ad una pronuncia di inefficacia (C. 170707/2021; C. 6077/2015); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3349/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA n. 491/2022 emessa dalla CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA] Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né il ricorrente incidentale abbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e quello incidentale dev ono intendersi rinunciatie deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processualidel giudizio di cassazione; Ritenuto che ricorrano i presupposti per la loro compensazione, essendovi sostanzialmente soccombenza reciproca, perché, nonostante l’inammissibilità del ricorso principale, è stato proposto ricorso incidentale destinato, come si è dato atto nel proporre la definizione accelerata, ad una pronuncia di inefficacia (C. 170707/2021; C. 6077/2015); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del pr
Decreto Cassazione n. 34963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris