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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 14244/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18674/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.1249/2023 depositata il 08/02/2023 Numero registro generale 18674/2024 Numero sezionale 1419/2025 Numero di raccolta generale 14244/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00.

Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18674/2024 Numero sezionale 1419/2025 Numero di raccolta generale 14244/2025 Data pubblicazione 28/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18674/2024 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; -controricorrente- nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE; -intimata- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n.1249/2023 depositata il 08/02/2023 Numero registro generale 18674/2024 Numero sezionale 1419/2025 Numero di raccolta generale 14244/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00. Così deciso in Roma, il 21/05/2025 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 18674/2024 Numero sezionale 1419/2025 Numero di raccolta generale 14244/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
Decreto Cassazione n. 14244/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris