CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 33325/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
competenza sollevato dal magistrato di sorveglianza di Lecce con ordinanza del 28/05/2026; nei confronti della Corte di appello di Lecce; nell'ambito del procedimento relativo a: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti e l'ordinanza che ha sollevato il conflitto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria, rassegnata ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen, dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la competenza della Corte di appello di Lecce.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Lecce sollevava conflitto di competenza nei confronti della Corte di appello della medesima città in ordine a chi spettasse incaricare l'[OSCURATO:PERSONA], territorialnnente competente, di formulare il programma di trattamento relativo alla detenzione domiciliare sostitutiva, disposta a carico di [OSCURATO:PERSONA] dalla medesima Corte territoriale con sentenza pronunciata il giorno 11 luglio 2025. 1.1. Il magistrato di sorveglianza osservava che la Corte distrettuale aveva indebitamente dismesso un atto di propria competenza violando, in tal modo, quanto previsto dagli artt. 56, 58 e 62 della I. n. 689/81, come modificati dal d.lgs. n. 150/2022. 1.2. La Corte di appello di Lecce, invece, aveva disposto la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare sostitutiva ritenendo non necessario attendere il programma di trattamento elaborato dall'[OSCURATO:PERSONA], potendo lo stesso essere elaborato successivamente allorquando - una volta divenuta esecutiva la sentenza - il magistrato di sorveglianza competente viene chiamato a conformare o modificare le modalità di esecuzione e le prescrizioni ai sensi dell'art. 62 I. n. 689/81 sulla base di eventuali esigenze del condannato medesimo. 2. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente si osserva che sussiste una situazione di conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. posto che due giudici ordinari hanno ricusato di prendere conoscenza della medesima questione; si è venuta, così, a determinare una situazione di stasi del procedimento, che impedisce l'espletamento dell'attività oggetto dell'istanza, non altrimenti eliminabile se non con l'intervento della Corte di cassazione. 2. In ordine al contrasto interpretativo alla base del conflitto, si ritiene che la competenza denegata dai giudici in conflitto vada ascritta alla Corte di appello di Lecce sulla base del chiaro tenore del secondo comma dell'art. 56 della citata legge di depenalizzazione, che stabilisce espressamente che la detenzione 2domiciliare sostitutiva viene disposta tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'[OSCURATO:PERSONA] il quale, necessariamente, non può essere successivo alla pronuncia del giudice della cognizione che, quindi, deve valutare anche tale elemento ai fine della applicazione della pena sostitutiva. Al contrario, l'intervenuto del magistrato di sorveglianza riguarda la successiva fase della esecuzione della pena sostitutiva con la conferma o l'eventuale modifica delle prescrizioni a norma dell'art. 62 I. n. 689/81. 3. In conclusione, deve essere dichiarata la competenza della Corte di appello di Lecce, quale giudice della cognizione, a richiedere al competente [OSCURATO:PERSONA] di formulare il programma di trattamento relativo alla detenzione domiciliare sostitutiva applicata a [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente trasmissione degli atti a detta Corte territoriale. P.Q.M. Dec P.Q.M