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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2023

Cassazione n. 29274/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5723/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali indicano per le comunicazioni e le notificazioni i propri indirizzi di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliata presso lo studio Marini in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9. - ricorrente - contro 2RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1478/2023, depositata in data 19/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]:

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che era una struttura sanitaria privata «già convenzionata» con il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 833 del 1978, successivamente accreditata ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e dal 2015 operante in regime di accreditamento definitivo ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992.

La CAD premetteva che erogava prestazioni medico-sanitarie di cardiologia nell’ambito del territorio dell’Asl di Salerno, regolarmente contrattualizzate per gli anni 2010, 2011 e 2012. [OSCURATO:PERSONA], «senza muovere alcuna contestazione in merito alle prestazioni eseguite nei detti periodi», applicava lo «sconto tariffario» previsto dall’art.1, comma 796, lettera o) della legge n. 297 del 2006, ritenendo l’ultrattività di tale normativa, benché la stessa fosse limitata per espressa disposizione di legge al triennio 2007-2009.

Per tale ragione la società chiedeva la restituzione degli importi decurtati in relazione al triennio 2010-2012, pari ad euro 7230, per 3RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio il 2010, euro 8313,06 per il 2011 ed euro 8808,98 per il 2012 «ritenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile e che quindi le prestazioni rese andassero remunerate secondo le tariffe vigenti nel periodo».

2. Con atto di citazione del 17/1/2019, quindi, la CAD chiedeva dichiararsi la responsabilità, ex art. 1218, dell’[OSCURATO:PERSONA] per non aver remunerato alla struttura attrice l’intera somma dovuta per le prestazioni erogate nel triennio 2010-2012.

La società depositava «i contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012», oltre alle «distinte riepilogative e dei relativi anni recante l’indicazione delle somme decurtate a titolo di sconto per l’importo complessivo di euro 24.352,10.

3. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] la quale sollevava le eccezionidi difetto di giurisdizione, di prescrizione e di superamento del tetto di spesa.

4. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 776/2021, depositata il 9/3/2021, accertato l’inadempimento contrattuale dell’[OSCURATO:PERSONA], la condannava al pagamento della somma di euro 24.352,10.

In particolare, il tribunale, respingendo le eccezioni sollevate dalla Asl, affermava che «la pretesa creditoria di parte attrice è […] fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art.8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l’[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012, le notule-distinte riepilogative con relative fatture».

Reputava che lo sconto tariffario non fosse applicabile oltre il triennio 2007-2009.

5. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] deducendo, per quel che ancora qui rileva, che era erronea la decisione del tribunale, che aveva respinto l’eccezione diretta ad 4RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio affermare l’applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009.

6. La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza delle 5/6/2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti ad interloquire in ordine alla «1. […] sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata;

2. Alla validitàed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».

La CAD evidenziava che la sussistenza dell’accreditamento era pacificamente desumibile dai contratti prodotti in atti sin dal giudizio di primo grado.

Nella specie era «evincibile la sussistenza dell’accreditamento anche solo tenendo conto che [CAD] ha stipulato con la Asl i contratti versati in atti; a contrario, dunque, esiste un contratto solo se esiste l’accreditamento».

Inoltre, la società evidenziava «di essere accreditata definitivamente ai sensi degli articoli 8-bis ss., del d.lgs. n. 502 del 1992 a decorrere dall’anno 2015, in forza di Decreto del Commissario ad actaper la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della regione Campania,n. 175 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]».

Quanto al periodo precedente, invece, la società rimarcava «di aver operato in regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art.6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, disciplina operante nelle more dell’adozione della normativa regionale in materia di accreditamento istituzionale».

7. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1478/2023, pubblicata il 19/12/2023, accoglieva l’appello proposto dalla Asl, rigettando la domanda proposta dalla società. 5RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, la Corteterritoriale rilevava che, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, era necessario «non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale».

Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, «l’accreditamento deve necessariamente risultare […] da un provvedimento di competenza regionale, all’esito dei procedimenti amministrativi all’uopo previsti dalla legge».

L’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, aveva riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all’accreditamento, ma «non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabilite dalle regioni […] nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati».

Precisava la Corte d’appello che «nessuna erogazione di prestazioni sanitarie» era possibile «qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento […] della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instauratocon la pubblica amministrazione».

Aggiungeva la Corteterritoriale che «al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti». 6RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] determinava, sul piano processuale, l’impossibilità «di applicare il principio di non contestazione».

Il giudice di secondo grado, quindi, evidenziava che la società «nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all’uopo previsti dall’ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all’epoca alla quale si riferiscono le prestazioni […] di un rapporto di accreditamento, né - quantomeno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio -contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità rilevabile anche d’ufficio».

Per la Corte d’appello, dunque, «nessuno […] dei documenti prodotti in giudizio - entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge - integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale», mentre con riferimento ai contratti versati in atti «sono stati sottoscritti nel corso di -e non antecedentemente aciascun atto di riferimento».

Aggiungevail giudice di secondo grado che p er tale ragione «per le prestazioni erogate prima della loro stipula, sarebbe quantomeno opinabile -al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loro efficacia temporale - applicarli retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali – consustanziali a lla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione».

Inoltre, non sarebbe stata fornita «alcuna dimostrazione, in termini appaganti e convincenti, della sussistenza - in relazione al periodo dedotto in giudizio -di un provvedimento amministrativo di accreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili, le prestazioni erogate».

La società, una volta invitata ad interloquire, non avrebbe «dedotto o illustrato alcunché, essendosi limitata […] a fare cenno alla presenza, in actis, sia di un “valido titolo convenzionale” non 7RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio meglio precisato, che l’avrebbe autorizzata ad operare “in regime di provvisorio accreditamento” - come emergerebbe da un attestato, anch’esso non meglio precisato - in relazione ad attività “conforme a quelle riportate nel titolo convenzionale”, sia di unprovvedimento di accreditamento istituzionale definitivo (numero 175 del 2015, né ha –parimenti - prodotto alcunché in giudizio».

La Corte d’appello, poi, osserva va che con l’ordinanza interlocutoria le parti erano state invitate ad interloquire in ordine alla sussistenza di un provvedimento amministrativo idoneo all’instaurazione di un rapporto di accreditamento «e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, sarebbe stata oltremodo perplessa».

Si sarebbe trattato, infatti, - ad avviso della Corte territoriale - «di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi […] della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato contestazioni già nel corso del giudizio di primo grado, integrando l’eventuale ammissione di nuove prove - in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondogrado, dall’art. 345, comma 3º, del codice di procedura civile -uno stravolgimento del sistema».

Peraltro, la società, in seguito all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «nulla ha prodotto in giudizio ed il decreton. 175 del 2015 - asseritamente già versato in atti in prime cure – atterrebbe - non essendo stato prodotto in giudizio -sì allo “accreditamento istituzionale definitivo”, ma risalirebbe ad un’epoca successiva a quella alla quale si riferiscono le prestazioni oggetto di causa e, pertanto, non sarebbe comunque utile a fornire la prova che sarebbe dovuta essere resa».

Inoltre, l’art.8-quater , comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio, «ma soltanto per 8RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le nuove strutture per l’eventuale ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarie convenzioni».

Al contrario, l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, avrebbe «disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale ancora in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione - da parte degli operatori sanitari - di tale sistema di remunerazione».

Per la Corte territoriale, poi, tale prosecuzione sarebbe «stata condizionata pur sempre all’esercizio dei poteri delle regioni in cui le diverse strutture sanitarie si trovavano ad operare».

Occorreva, però, «un nuovo titolo nel caso in cui fosse stata prevista l’erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite».

Peraltro, la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 416 del 1995, nel dichiarare infondata la questione, ha interpretato la norma nel senso che «in via transitoria, per gli anni 1995 e 1996, l’accreditamento avvenisse automaticamente, come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre in seguitoad uno specifico procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica, per i soggetti - pubblici e privati - che fornivano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato il sistema –nuovo - di remunerazione a prestazione».

Insomma, ad avviso della Corte territoriale, nel nuovo sistema l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio continuava «ad essere mediata da un provvedimento amministrativo» di competenza regionale. 9RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie non era stato depositato alcun provvedimento di accreditamento e neppure era stato versato in atti quelle “valido titolo convenzionale”, menzionato nelle difese della società.

La pretesa della CAD era infondata anche con riferimento all’art.2041 c.c., in quanto l’ingiustificato arricchimento dovrebbe essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale, con esclusione di quanto l’esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo, in virtù dell’adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato.

Inoltre, la società si era limitata a sostenere l’omessa corresponsione delle somme dovute per l’applicazione- reputando lo illegittimo - dello sconto, «tanto è vero che ha quantificato la diminuzione patrimoniale indennizzabile proprio in virtù dell’ammontare che le sarebbe spettato se tale sconto […] non fosse stato applicato».

8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta.

9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]».

In particolare, la sentenza gravata è illegittima nella parte in cui afferma la presunta insussistenza di un rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente, «omettendo di considerare che trattasi di accertamento non oggetto di impugnativa, edunque, per l’effetto, copertoda giudicato». 10RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, dunque, fornita la prova - ad avviso della Corte d’appello - della sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento.

In realtà, sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio si era formato il giudicato interno, come emerge dalla sentenza del tribunale, il quale aveva premesso che la CAD era una «struttura privata accreditata erogante prestazioni sanitarie».

Il tribunale, poi, riportava anche le difese della controparte Asl, le quali si limitavano a sostenere la piena legittimità dell’applicazione dello sconto tariffario per il triennio 2010-2012.

Il tribunale, quindi, dava atto della sussistenza dei contratti stipulati tra la Asl e la CAD («la pretesa creditoria di parte attrice è, in particolare, fondata sulla documentazione della stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012»). [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello, ha riconosciuto la sussistenza dell’accreditamento provvisorio in capo alla società CAD, osservando che «a fondamento della pretesa creditoria, l’odierno appellato, che opera in regime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs.502/92».

Nell’atto di appello la Asl ha impugnato la sentenza di prime cure esclusivamente per difetto di giurisdizione, per sussistenza della prescrizione quinquennale, e per il superamento del tetto di spesa.

Sempre nell’atto d’appello, siè ammesso l’esistenza dei contratti, in quanto «l’applicazione dello sconto è stata recepita nei contratti ex art. 8 - quinquies d.lgs. n. 502/92, successivi all’anno 2009 e precisamente negli anni 2010 al 2012».

La Corte d’appello avrebbe comunque decisooltre la domanda e le eccezioni sollevate dalla Asl.

Il fatto costitutivo della domanda era rappresentato non dall’esistenza (pacifica, incontestata e come tale 11RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mai dedotta quale oggetto del giudizio) “a monte” del rapporto amministrativo di accreditamento «esistente ex lege», quanto «solo ed esclusivamente dal “fatto lesivo” consistente nella illegittima pretesa dell’Asl di trattenere sulle fatture attinenti alle prestazioni (incontestate) svolte un importo a titolo di “sconto”».

Il giudice non poteva, dunque, indagare su fatti che «si collocano a monte del rapporto concessorio mai contestato, né tantomeno affrontato fino all’ordinanza con cui la Cortedi appello ha invitato le parti a interloquire, e rimasto incontestato anche all’esito di tale interlocuzione».

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342,132 c.p.c., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi degli articoli 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione alla esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di “validi ed efficaci” rapporti contrattuali stipulati tra le parti “con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto».

Benché la sentenza d’appello fondi il rigetto della pretesa sulla “dirimente” carenza del rapporto di accreditamento, la stessa sarebbe illegittima «e va per cautela censurata», altresì nella parte in cui afferma «per di più in via dubitativa, una presunta insussistenza, “quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, di un “valido ed efficace” rapporto contrattuale instaurato tra le parti.

In questo caso, da un lato vi è violazione del giudicato interno, in quanto il tema della sussistenza di validi ed efficaci accordi contrattuali non era stato mai oggetto di impugnativa da parte dell’Asl, dall’altro, si sarebbe in presenza di una motivazione perplessa. 12RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello della Asl, si fa peraltro riferimento in modo espresso ai contrattistipulati («contratti ex art. 8 - quinquies comma 2d.lgs.502/92»).

Si è aggiunto nell’atto di impugnazione articolato dalla Asl e che «è evidente che i contratti ex art.8- quinquies d.lgs. 502/92, sottoscritti dall’Asl SA e dalla appellata, la cui validità ed efficacia tra le parti non è mai stata oggetto di contestazione, sono pienamente vincolanti tra le parti».

Pertanto, la stessa Asl, nel suo atto di appello, ha dato atto della sussistenza di contratti relativi ad annualità in cui erano state rese le prestazioni, «mai essendosi discusso della loro applicabilità “retroattiva” a quelle eseguite prima della formale sottoscrizione dei contratti, bensì solo ed esclusivamente in merito alle interpretazione delle clausole inerenti allo sconto tariffario».

La motivazione della sentenza della Corte d’appello risulta ultronea e perplessa, in quanto affronta in via dichiaratamente dubitativa la questione dell’asserita inapplicabilità dei contratti alle prestazioni “passate”.

Si legge, infatti, nella motivazione che «sarebbe quantomeno opinabile […] applicarli retroattivamente».

3. Con il terzomotivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione all’asserita mancanza di prova di documentazione valida e idonea a giustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti».

In realtà, emerge dagli atti di causa che il giudizio di gravame verteva solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno dello sconto tariffario, «senza che fosse oggetto di alcuna contestazione la circostanza della sussistenza sia del rapporto di accreditamento, sia 13RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dei contratti», di qui l’inesistenza di un onere probatorio a carico della società.

4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8,8-bis, 8-quater, 8- quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992; dell’ art. 6, comma 6, della leggen. 724 del 1994; dell’ art. 1 , commi 237 - quater ess., Della L.R.

Campanian. 4 del 2011, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità di un provvedimento di accreditamento di competenza regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio/provvisorio».

In realtà, per la ricorrente il contratto può essere stipulato solo se esiste l’accreditamento.

Nella specie, la società ha ottenuto l’accreditamento istituzionale definitivo ai sensi degli articoli 8-bis e ss. deld.lgs. n. 502 del 1992, nell’anno 2015.

Per il periodo precedente, invece, operava il regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art.6, comma 6, della legge n.724 del 1994.

In realtà, ai sensi della norma da ultimo richiamata, nelle more dell’adozione degli atti di pianificazione programmazione di competenza regionale, è stato garantito ex lege il temporaneo accreditamento dei soggetti già titolari di convenzioni nel precedente regime normativo, purché avessero accettato il nuovo sistema di remunerazione a tariffa.

Del resto, in questo senso, si era già espressa la Corte costituzionale con la sentenzan. 416 del 1995.

Tra l’altro, anche dell’art.1, commi 237- quater e ss. della legge regionale della Campania n. 4 2011, si prevedeva espressamente 14RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l’accreditamento temporaneo o provvisorio, prima di accedere al procedimento di rilascio dell’accreditamento definitivo.

5. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8-bis, 8-quater e 8 - quinquies, deld.lgs. n. 502 del 1992, dell’ art. 2, comma 7, del d.p.r. 14/1/1997, dell’art.32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,n. 449 e dell’art.1322 c.c., ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità della stipula degli accordi contrattuali tra Asl e struttura privata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto a carico del SSN».

Tale motivo viene articolato esclusivamente per «completezza difensiva», mostrando la società «consapevolezza che l’efficacia dei contratti rispetto a tali prestazioni rese in data antecedente […] non costituisce la ratio decidendidella sentenza d’appello, quale [….] ha giudicato assorbente il diverso profilo relativo alla presunta insussistenza dell’accreditamento».

In realtà, è fisiologico che la stipulazione dei contratti di budget tra la Asl e la singola struttura sanitaria accreditata avvenga successivamente alla fissazione regionale dei tetti di spesa sanitaria e, dunque, possibilmente, anche in corso d’anno, in un momento in cui è già in corso l’attività di erogazione delle prestazioni.

Del resto, il legittimo effetto retroattivo degli atti di programmazione sanitaria vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento dell’attività.

Non esiste alcuna regione che adotti decreti di fissazione dei tetti di spesa sanitaria il 1°gennaio di ogni anno, in quanto i contratti di 15RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio budget devono essere stipulati necessariamente dopo la fissazione dei predetti limiti di spesa.

6. Con il sestomotivo di impugnazione la società si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 115,345 c.p.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di una facoltà di integrazione probatoria a seguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti interloquirono in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente».

La Corte d’appello non ha riconosciuto e, dunque, non ha attribuito alle parti la facoltà di integrare la documentazione comprovante l’esistenza di un valido rapporto di accreditamento, pur avendo rilevato l’ufficio tale questione ed avendo convocato le parti per interloquire.

7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato il rapporto di accreditamento».La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto non provata la circostanza che la società CAD operasse in regime di accreditamento, «nonostante la prova documentale offerta in merito dalla società ricorrente».

Ed infatti, la società, pur evidenziando che fosse pacifica l’esistenza dei contratti già versati in atti, oltre che la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, evidenzia che dai documenti depositati emergeva il regime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricorrente. 16RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contratti depositati in atti emergevano le prestazioni relative agli anni 2010 2011 2012, facendosi riferimento a “centri provvisoriamente accreditati”, ove si prevedeva espressamente, agli articoli 2,3 e 5, delle convenzioni, l’oggetto, la quantità delle prestazioni e i criteri di remunerazione delle stesse.

8. I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assorbimento dei restanti.

8.1. Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59).

Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordi specifici complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574).

La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della PA, sia nell’interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l’espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giugno 2002, n. 9165).

Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o 17RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto.

La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall’organo rappresentativo esterno dell’ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488).

Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass.n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981).

Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3, 15 marzo 2004, n. 5234).

Se, dunque, sono del tutto assenti gli elementi essenziali, l’atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l’esistenza di un quid che non sia solo di parvenza.

9. Con riferimento all’accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitario nazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8,8- bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992. 18RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

9.1. L’art. 8-bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stabilisce che «le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies».

È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l’autorizzazione regionale (art. 8-ter); l’accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies).

Ciò trova conferma nell’art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitaria carico del servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di quell’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordicontrattuali di cui all’art. 8-quinquies».

9.2. L’art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), nella versione in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999, prevede al comma 1 che «l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti». 19RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies».

Nella norma si fa riferimento anche all’accreditamento «temporaneo» ed a quello «provvisorio», di cui si tratterà meglio successivamente, nella parte di motivazione dedicata all’accreditamento ex lege.

Si prevede, dunque, al comma 6 dell’art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti ».

Al comma 7 dell’art. 8-quater, si precisa che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati.

L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso».

9.3. Di fondamentale rilievo e poi l’art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che, «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale[…]». 20RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rilevato che, l’art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, in vigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2-quinquies che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quaterdelle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso».

10. Questa Corte ha chiarito che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3, 5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392).

Pertanto, ha trovato conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass., 19 novembre 2015, n. 23657). 21RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] principio regolatore dell’attività svolta in regime «transitorio», al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunerabilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase dell’accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, a maggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell’amministrazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di confezionamento, al fine dell’inserimento nella programmazione sanitaria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale (Cass., n. 17588 del 2018).

Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell’accreditamento della regione Campania, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione del fatto del regime di accreditamento provvisorio sulla conclusione di accordi contrattuali per facta concludentia.

In realtà, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca la sicura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possono validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli articoli 16 e 17 del 22RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio regio decreto n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019; Cass., sez. 1, 6 agosto2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297;Cass., sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti anche protrattisi per anni (Cass., sez. 6- 3, 23 giugno 2011, n. 13886).

11. Fatta questa premessa del quadro normativo e giurisprudenziale, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delle prestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizzazione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la sussistenzadel sopravvenuto giudicato interno, sia con riferimento all’avvenuta stipula dei contratti– validi ed efficaci -, sottesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenza dell’accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, definitivo, a partire dall’anno 2015.

11.1. Ed infatti, la società CAD, sin dall’atto di citazione in giudizio, ha agito esclusivamente per ottenere l’intera remunerazione delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, senza la decurtazione relativa allo sconto nelle fatture, prevista per legge esclusivamente per gli anni 2006-2009, e non esportabile per gli anni successivi, quali quelli oggetto di controversia.

Nell’atto di citazione sono stati indicati, e anche prodotti in giudizio, i contratti relativi agli anni 2010, 2011 2012.

Costituendosi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione, di prescrizione e di superamento del tetto di spesa, senza nulla affermare e contestare in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per il pagamento delle 23RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestazioni sanitarie.

Senza, dunque, alcun riferimento né ai contratti né all’accreditamento.

Il tribunale di Salerno ha accolto la domanda della società, dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, affermando con chiarezza che «la pretesa […] fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 - quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2010, 2011 e 2012».

A fronte di tale espressa affermazione del tribunale,ha proposto appello la Asl con quattro censure, nessuna di esse improntata alla contestazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accreditamenti, nei treanni in esame .

La prima censura in appello atteneva l’eccezione di difetto di giurisdizione; la seconda censura era relativa all’eccezione di intervenuta prescrizione; la terza censura riguardava il rigetto dell’eccezione diretta ad affermare l’applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009; la quarta censura riguardava l’omessa pronuncia sulla «eccezione di giudicato intervenuto con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. 4425/2017».

Non v’è stata mai, dunque, alcuna contestazione specifica né in ordine ai contratti, depositati nel corso del giudizio di prime cure, unitamente all’atto di citazione, né in ragione dell’assenza dell’accreditamento, per ciascuna delle annualità in discussione.

11.2. La stessa Corted’appello, quando ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, si è limitata a manifestare esclusivamente i propri dubbi in ordine alla sussistenza o meno dell’accreditamento, ed in ordine alla validità di contratti stipulati tra la società e la Asl, anche per il periodo anteriore alla loro stipulazione, non contestando in alcun modo che i contratti non fossero stati mai conclusi tra le parti. 24RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale, infatti, ha evidenziato l’opportunità di interlocuzione delle parti in ordine alle seguenti questioni: 1) «sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata; 2) […] validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotto in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti».

12. Pertanto, è pacifico, in quanto la circostanza non è stata mai oggetto di specifica contestazione tra le parti, che siano stati stipulati contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, tra l’altro, prodotti nel giudizio di prime cure, tempestivamente, unitamente all’atto di citazione.

Sull’esistenza dei contratti, non solo, dunque, si è prodotto il giudicato interno, ma i contratti risultano depositati tempestivamente, nel rispetto del regime delle preclusioni, nel corso del primo grado di giudizio.

13. Quanto all’esistenza o meno dell’accreditamento provvisorio per gli anni 2010, 2011 e 2012, emerge, anche in questo caso, la sussistenza del giudicato interno, in quanto mai, prima dell’intervento della Corte d’appello che ha disposto l’interlocuzione delle parti sul punto, vi era stata alcuna contestazione da parte dell’Asl del mancato accreditamento in capo alla società.

Il tribunale di prime cure, infatti, sul profilo dell’accreditamento, osservato che si era in presenza di una «struttura privata accreditata» erogante prestazioni sanitarie, nella branca di cardiologia, in favore dei cittadini assistiti dal S.S.N.. [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello ha ammesso espressamente l’esistenza dell’accreditamento in favore della CAD, affermando che «a fondamento della pretesa creditoria, l’odierno appellato, che 25RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio opera in regime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs. 502/92 e ss.mm . ii., erogando prestazioni afferenti la Macroarea della “Specialistica ambulatoriale”».

Del resto, anche nel giudizio di prime cure, la Asl aveva eccepito in via preliminare esclusivamente il difetto di giurisdizione, la prescrizione, ed il superamento dei tetti di spesa, mentre nessuna contestazione era stata sollevata in ordine al rapporto d’accreditamento.

14. Tra l’altro, a prescindere dalla sussistenza del giudicato interno, del tutto pacifica, si rileva che per gli anni in contestazione, 2010-2012, poiché la CAD apparteneva già al regime di convenzionalmente, non v’era alcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento, sussistendo un regime di accreditamento provvisorio ex lege, prodottosi in via automatica, successivamente divenuto definitivo del 2015, con lo specifico provvedimento del commissario straordinario per il piano di rientro della regione Campania.

14.1. Ed infatti, l’art.6, comma 6, della legge 23/12/1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede che «a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’art. 8, comma 7, del d.l gs. 30 dicembre 1992,n.502, e successive modificazioni ed integrazioni.

La facoltà di libera scelta da parte dell’assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accettino il sistema della 26RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio remunerazione a prestazione.

Fermo restando il diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l’accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino il siste ma della remunerazione a prestazione sulla base delle cifre tariffarie».

Insomma, si è in presenza di una sorta di accreditamento automatico, ex lege, temporaneo, per le società che facevano parte dei rapporti convenzionali in atto al momento di entrata in vigore della leggen. 724 del 1994.

15. Sul punto si è espressa anche la Cortecostituzionale (Corte cost., sentenzan. 416 del 1995) in quanto la regione Piemonte aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all’art.6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 «il quale allargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessi a far parte del servizio sanitario nazionale ed in ordine ai quali si esercita la facoltà di scelta del cittadino», conseguendone -ad avviso del giudice a quo -una fortissim a espansione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie».

La Corte costituzionale ha invece ritenuto che «viene riconosciuto un “diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art.8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, escludendo in radice una scelta ampiamente discrezionale ed ancorando l’accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti “strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, a tutela della qualità e della affidabilità del servizio-prestazioni, in modo uniforme a livello nazionale per le 27RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio strutture erogatrici), stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome».

Inoltre, prosegue la Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 1995, «in via transitoria per il biennio 1995-1996 l’accreditamento avviene automaticamente (come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti determinazioni regionali), cioè oltre le strutture pubbliche e i soggetti eroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta».

Chiosa la Cortecostituzionale nel senso che ciò avviene «all’unica condizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe».

Chiarisce ancora la Corte costituzionale che «l’accreditamento, una volta effettuato da organo regionale, non esclude, ma anzi presuppone il potere-dovere della regione di svolgere i controlli e le verifiche che i soggetti accreditati permangano “effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente” ed osservino l’obbligo assunto di accettare il sistema della remunerazione a prestazione», persistendo dunque «il potere di controllo e la verifica da parte della regione».

15.1. Tra l’altro, l’art. 1, comma 237-quater della legge regione Campania n. 4 del 2011, prevede anche esso l’accreditamento provvisorio ex lege, conformemente alla disciplina nazionale.

Infatti, tale disposizione prevede che «ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 […] il 28RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 tenendo conto dell’organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta atal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell’ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione».

Con l’ulteriore previsione che «il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquiesa 237-unvicies ».

15.2. L’art. 1 , comma 237 - quinquies , poi stabilisce che «le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentanonuova domanda di accreditamento istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURC delle decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informati».

Si chiarisce, però, all’art. 1 , comma 237 - dec ies , della legge regione Campania n. 4 del 2011 che «alle strutture sanitarie socio - sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237- sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 29RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cui al titolo II del d.lgs. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237-duodeciesdei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo».

L’art.1, comma 237-undecies, della legge regione Campania n. 4 del 2011, precisa che «con decreto del commissario ad actaper la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, che adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies».

L’art.1, comma 237-duodecies, della legge regione Campania n. 4 del 2011 dispone che «entro 140 giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni locali previste dall’art.8 della legge 28 novembre 2008, n. 16 […] verificano le istanze presentate[…]».

16. Tale interpretazione ha ricevuto conferma anche da questa Corte (Cass., sez. 3, 5/7/2018, n. 17588, la quale ha sottolineato che «la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime c.d. di accreditamento “transitorio (art.8-quater, comma 6, definito temporaneo) ed a quello “provvisorio” ( cfr. art. 8-quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell’accreditamento costituisce una mera evoluzione delle pre vigente sistema concessorio, strutturato anch’esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di un’apposita convenzione accessiva al provvedimento di accreditamento istituzionale […] trovando giustificazione tale riconoscimento ex lege nella esigenza di ga rantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all’accreditamento istituzionale ed anche in 30RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza gli utenti del SSN».

Questa Corte, nell’ordinanzan.17588 del 2018 (da ultimo Cass., sez. 1, n. 6300 del 2023), ha ulteriormente chiarito che «ild.lgs. n. 502/1992, con l’art.8-quater , comma 7, ha infatti previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture o per l’ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alla originaria convenzione, rimanendo regolato invece il regime “transitorio” delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture private che già agivano in regime di convenzionalmente esterno, esclusivamente dall’art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa […] consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni sanitarie - in attesa dei provvedimenti di accreditamento - subordinatamente alla formale accettazione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe regionali».

Pertanto, la prosecuzione delle attività di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il SSN si articolava in dueaspetti fondamentali: il riconoscimento «operato direttamente ex lege.

Dell’accreditamento a tutti i soggetti già convenzionati ai sensi della legge n. 833 del 1978; la subordinazione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunerazione in base alle modalità tariffarie adottate dalle regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino ad allora vigenti.

17. I fatti sopra indicati, e quindi la sussistenza sia dei contratti scritti con riferimento agli anni 2010-2012, sia in relazione alla esistenza dell’accreditamento provvisorio ex lege, pur essendo stati 31RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio allegati in modo specifico dalla società Cad, non sono stati mai contestati dall’Asl.

Pertanto, proprio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., oltre che con riferimento alla produzione in giudizio dei contratti nel rispetto delle preclusioni di legge,e soprattutto in relazione alla formazione del giudicato interno sia sull’esistenza dei contratti che dell’accreditamento ex lege, non sono conducenti i motivi di ricorso per cassazione. 18.Si precisa, poi, che la nullità può, dunque, essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in fase d’appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità del contratto, nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161).

La Corte d’appello, dunque, ben può rilevare d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657).

La questione di nullità del contratto dovrebbe appartenere alle questioni miste, di fatto e di diritto, che richiedono l’obbligo di instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Si è ritenuto che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente 32RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass., Sez.U., 30 settembre 2009, n. 20935).

19. Tuttavia, per questa Corte (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023, n. 25849), che si è pronunciata proprio in materia di accreditamento di strutture private, ha errato la Corte d’appello nel sollevare d’ufficio la nullità del contratto stipulato tra la società privata e la ASL, per assenza di forma scrittae per assenza di accreditamento.

Infatti, su entrambe le questioni si era ormai formato il giudicato interno, relativo all’esistenza sia dei contratti scritti che dell’accreditamento.

20. Tra l’altro, la Corte territorialeè incorsa anche nell’ulteriore errore di non far svolgere attività istruttoria alle parti.

Infatti,la Corte d’appello, pur muovendo da un assunto esatto - in astratto – (in quanto si è ormai formato il giudicato interno) , relativo alla indispensabilità della forma scritta - come pure dell’accreditamento - nei contratti della PA, non ha rispettato gli insegnamenti della sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 26242 del 12 dicembre 2014, che ha sancito, non solo, «l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio» sulla questione 33RG n. 5723/2024 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio posta a fondamento dell’eccezione (Cass. n. 25849, cit.), ma anche l’obbligo di consentire attività istruttoria alle parti.

21. Tale obbligo implica la facoltà delle parti di «spiegare la conseguente attività probatoria», tale essendo l’unico possibile significato da attribuire al sintagma “memorie contenenti osservazioni sulle questioni”, di cui all’art. 101, c.p.c.

Se, infatti, il contenuto di tali memorie si dovesse limitare ad un’attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via», e ciò in quanto quelle osservazioni non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. (Cass., 30 settembre 2020, n. 20870; Cass. Sez.U., n. 26242 del 2014; di recente anche Corte EDU, 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia, seppure con opinione dissenziente del giudice Sabato; per la Corte EDU l’elemento determinante è se una parte sia stata «presa alla sprovvista» dal fatto che il tribunale ha fondato la sua decisione su un motivo invocato d’ufficio o diun’eccezione sollevata d’ufficio).

Pertanto, le parti possono spiegare un’attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, allorché il giudice abbia proceduto al rilievo ufficioso della nullità.

Pertanto, il giudice d’appello «avrebbe dovuto nel contempo so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5723/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], Dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], i quali indicano per le comunicazioni e le notificazioni i propri indirizzi di posta elettronica certificata, elettivamente domiciliata presso lo studio Marini in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA], n. 9. - ricorrente - contro 2RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 1478/2023, depositata in data 19/12/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/11/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. agiva nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che era una struttura sanitaria privata «già convenzionata» con il [OSCURATO:PERSONA], ai sensi della legge n. 833 del 1978, successivamente accreditata ai sensi della legge n. 724 del 1994, art. 6, comma 6, e dal 2015 operante in regime di accreditamento definitivo ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1992. La CAD premetteva che erogava prestazioni medico-sanitarie di cardiologia nell’ambito del territorio dell’Asl di Salerno, regolarmente contrattualizzate per gli anni 2010, 2011 e 2012. [OSCURATO:PERSONA], «senza muovere alcuna contestazione in merito alle prestazioni eseguite nei detti periodi», applicava lo «sconto tariffario» previsto dall’art.1, comma 796, lettera o) della legge n. 297 del 2006, ritenendo l’ultrattività di tale normativa, benché la stessa fosse limitata per espressa disposizione di legge al triennio 2007-2009. Per tale ragione la società chiedeva la restituzione degli importi decurtati in relazione al triennio 2010-2012, pari ad euro 7230, per 3RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio il 2010, euro 8313,06 per il 2011 ed euro 8808,98 per il 2012 «ritenendo che lo sconto tariffario non fosse applicabile e che quindi le prestazioni rese andassero remunerate secondo le tariffe vigenti nel periodo». 2. Con atto di citazione del 17/1/2019, quindi, la CAD chiedeva dichiararsi la responsabilità, ex art. 1218, dell’[OSCURATO:PERSONA] per non aver remunerato alla struttura attrice l’intera somma dovuta per le prestazioni erogate nel triennio 2010-2012. La società depositava «i contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012», oltre alle «distinte riepilogative e dei relativi anni recante l’indicazione delle somme decurtate a titolo di sconto per l’importo complessivo di euro 24.352,10. 3. Si costituiva in giudizio l’[OSCURATO:PERSONA] la quale sollevava le eccezionidi difetto di giurisdizione, di prescrizione e di superamento del tetto di spesa. 4. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 776/2021, depositata il 9/3/2021, accertato l’inadempimento contrattuale dell’[OSCURATO:PERSONA], la condannava al pagamento della somma di euro 24.352,10. In particolare, il tribunale, respingendo le eccezioni sollevate dalla Asl, affermava che «la pretesa creditoria di parte attrice è […] fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art.8-quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con l’[OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012, le notule-distinte riepilogative con relative fatture». Reputava che lo sconto tariffario non fosse applicabile oltre il triennio 2007-2009. 5. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA] deducendo, per quel che ancora qui rileva, che era erronea la decisione del tribunale, che aveva respinto l’eccezione diretta ad 4RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio affermare l’applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009. 6. La Corte d’appello di Salerno, con ordinanza delle 5/6/2023, disponeva la rimessione della causa sul ruolo invitando le parti ad interloquire in ordine alla «1. […] sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata; 2. Alla validitàed efficacia degli accordi contrattuali prodotti in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti». La CAD evidenziava che la sussistenza dell’accreditamento era pacificamente desumibile dai contratti prodotti in atti sin dal giudizio di primo grado. Nella specie era «evincibile la sussistenza dell’accreditamento anche solo tenendo conto che [CAD] ha stipulato con la Asl i contratti versati in atti; a contrario, dunque, esiste un contratto solo se esiste l’accreditamento». Inoltre, la società evidenziava «di essere accreditata definitivamente ai sensi degli articoli 8-bis ss., del d.lgs. n. 502 del 1992 a decorrere dall’anno 2015, in forza di Decreto del Commissario ad actaper la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario della regione Campania,n. 175 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Quanto al periodo precedente, invece, la società rimarcava «di aver operato in regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art.6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, disciplina operante nelle more dell’adozione della normativa regionale in materia di accreditamento istituzionale». 7. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1478/2023, pubblicata il 19/12/2023, accoglieva l’appello proposto dalla Asl, rigettando la domanda proposta dalla società. 5RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, la Corteterritoriale rilevava che, al fine di ottenere la remunerazione di prestazioni effettuate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale, era necessario «non solo aver ottenuto l’accreditamento, ma anche avere stipulato, nelle forme stabilite dalla legge, uno specifico accordo contrattuale». Inoltre, ad avviso della Corte d’appello, «l’accreditamento deve necessariamente risultare […] da un provvedimento di competenza regionale, all’esito dei procedimenti amministrativi all’uopo previsti dalla legge». L’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, aveva riconosciuto alle strutture private in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e che avessero accettato il sistema di remunerazione a prestazione il diritto all’accreditamento, ma «non certo a prescindere da qualsivoglia provvedimento amministrativo, atteso che la scelta delle strutture private legittimate ad erogare prestazioni sanitarie non può che avvenire in seguito ad un ponderato scrutinio della sussistenza dei requisiti qualitativi previamente stabilite dalle regioni […] nonché nel rispetto dei limiti quantitativi determinati». Precisava la Corte d’appello che «nessuna erogazione di prestazioni sanitarie» era possibile «qualora non sia dimostrato il rapporto di accreditamento […] della struttura privata che ne invochi la remunerazione ed al di fuori di uno specifico accordo contrattuale instauratocon la pubblica amministrazione». Aggiungeva la Corteterritoriale che «al cospetto di un contratto privo della forma richiesta ad substantiam non è possibile, inoltre, concepire alcuna forma di sanatoria, convalida o ratifica, né è possibile attribuire alcuna efficacia ad eventuali atti ricognitivi compiuti dalle parti». 6RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] determinava, sul piano processuale, l’impossibilità «di applicare il principio di non contestazione». Il giudice di secondo grado, quindi, evidenziava che la società «nulla ha dimostrato, non avendo prodotto in giudizio, entro i termini all’uopo previsti dall’ordinamento processuale, alcun documento comprovante la sussistenza, in relazione all’epoca alla quale si riferiscono le prestazioni […] di un rapporto di accreditamento, né - quantomeno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio -contrattuale, instaurato nelle forme richieste dalla legge, a pena, peraltro, di nullità rilevabile anche d’ufficio». Per la Corte d’appello, dunque, «nessuno […] dei documenti prodotti in giudizio - entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge - integra un vero e proprio provvedimento di accreditamento di competenza regionale», mentre con riferimento ai contratti versati in atti «sono stati sottoscritti nel corso di -e non antecedentemente aciascun atto di riferimento». Aggiungevail giudice di secondo grado che p er tale ragione «per le prestazioni erogate prima della loro stipula, sarebbe quantomeno opinabile -al di là di quanto in essi previsto con riferimento alla loro efficacia temporale - applicarli retroattivamente, proprio per i rigorosi vincoli formali – consustanziali a lla genesi stessa di un rapporto valido ed efficace con la pubblica amministrazione». Inoltre, non sarebbe stata fornita «alcuna dimostrazione, in termini appaganti e convincenti, della sussistenza - in relazione al periodo dedotto in giudizio -di un provvedimento amministrativo di accreditamento, tale da rendere giustificate e, quindi, remunerabili, le prestazioni erogate». La società, una volta invitata ad interloquire, non avrebbe «dedotto o illustrato alcunché, essendosi limitata […] a fare cenno alla presenza, in actis, sia di un “valido titolo convenzionale” non 7RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio meglio precisato, che l’avrebbe autorizzata ad operare “in regime di provvisorio accreditamento” - come emergerebbe da un attestato, anch’esso non meglio precisato - in relazione ad attività “conforme a quelle riportate nel titolo convenzionale”, sia di unprovvedimento di accreditamento istituzionale definitivo (numero 175 del 2015, né ha –parimenti - prodotto alcunché in giudizio». La Corte d’appello, poi, osserva va che con l’ordinanza interlocutoria le parti erano state invitate ad interloquire in ordine alla sussistenza di un provvedimento amministrativo idoneo all’instaurazione di un rapporto di accreditamento «e non certo a depositare documenti, la cui utilizzabilità, ai fini della decisione, sarebbe stata oltremodo perplessa». Si sarebbe trattato, infatti, - ad avviso della Corte territoriale - «di nuovi documenti, che la società appellata avrebbe dovuto tempestivamente versare in atti, essendo inerenti a fatti costitutivi […] della pretesa creditoria azionata, riguardo alla cui sussistenza l’[OSCURATO:PERSONA] aveva formulato contestazioni già nel corso del giudizio di primo grado, integrando l’eventuale ammissione di nuove prove - in dispregio, peraltro, dei principi enucleabili, con riferimento al giudizio di secondogrado, dall’art. 345, comma 3º, del codice di procedura civile -uno stravolgimento del sistema». Peraltro, la società, in seguito all’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], «nulla ha prodotto in giudizio ed il decreton. 175 del 2015 - asseritamente già versato in atti in prime cure – atterrebbe - non essendo stato prodotto in giudizio -sì allo “accreditamento istituzionale definitivo”, ma risalirebbe ad un’epoca successiva a quella alla quale si riferiscono le prestazioni oggetto di causa e, pertanto, non sarebbe comunque utile a fornire la prova che sarebbe dovuta essere resa». Inoltre, l’art.8-quater , comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992 ha previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio, «ma soltanto per 8RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio le nuove strutture per l’eventuale ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alle originarie convenzioni». Al contrario, l’art. 6, comma 6, della legge n. 724 del 1994, avrebbe «disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale ancora in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa, consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni subordinatamente alla formale accettazione - da parte degli operatori sanitari - di tale sistema di remunerazione». Per la Corte territoriale, poi, tale prosecuzione sarebbe «stata condizionata pur sempre all’esercizio dei poteri delle regioni in cui le diverse strutture sanitarie si trovavano ad operare». Occorreva, però, «un nuovo titolo nel caso in cui fosse stata prevista l’erogazione di prestazioni ulteriori e diverse rispetto a quelle originariamente assentite». Peraltro, la Cortecostituzionale, con la sentenza n. 416 del 1995, nel dichiarare infondata la questione, ha interpretato la norma nel senso che «in via transitoria, per gli anni 1995 e 1996, l’accreditamento avvenisse automaticamente, come forma di conversione del rapporto in atto, ma pur sempre in seguitoad uno specifico procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica, per i soggetti - pubblici e privati - che fornivano le prestazioni, a condizione, appunto, che avessero accettato il sistema –nuovo - di remunerazione a prestazione». Insomma, ad avviso della Corte territoriale, nel nuovo sistema l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio continuava «ad essere mediata da un provvedimento amministrativo» di competenza regionale. 9RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie non era stato depositato alcun provvedimento di accreditamento e neppure era stato versato in atti quelle “valido titolo convenzionale”, menzionato nelle difese della società. La pretesa della CAD era infondata anche con riferimento all’art.2041 c.c., in quanto l’ingiustificato arricchimento dovrebbe essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale, con esclusione di quanto l’esecutore della prestazione avrebbe percepito se avesse avuto diritto al corrispettivo, in virtù dell’adempimento contrattuale e, quindi, con esclusione anche del profitto che ne avrebbe ricavato. Inoltre, la società si era limitata a sostenere l’omessa corresponsione delle somme dovute per l’applicazione- reputando lo illegittimo - dello sconto, «tanto è vero che ha quantificato la diminuzione patrimoniale indennizzabile proprio in virtù dell’ammontare che le sarebbe spettato se tale sconto […] non fosse stato applicato». 8. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anche memoria scritta. 9. Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione la società deduce la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, in relazione alla esistenza di un giudicato interno sulla sussistenza di un rapporto di accreditamento tra l’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]». In particolare, la sentenza gravata è illegittima nella parte in cui afferma la presunta insussistenza di un rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente, «omettendo di considerare che trattasi di accertamento non oggetto di impugnativa, edunque, per l’effetto, copertoda giudicato». 10RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata, dunque, fornita la prova - ad avviso della Corte d’appello - della sussistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento. In realtà, sulla sussistenza dell’accreditamento provvisorio si era formato il giudicato interno, come emerge dalla sentenza del tribunale, il quale aveva premesso che la CAD era una «struttura privata accreditata erogante prestazioni sanitarie». Il tribunale, poi, riportava anche le difese della controparte Asl, le quali si limitavano a sostenere la piena legittimità dell’applicazione dello sconto tariffario per il triennio 2010-2012. Il tribunale, quindi, dava atto della sussistenza dei contratti stipulati tra la Asl e la CAD («la pretesa creditoria di parte attrice è, in particolare, fondata sulla documentazione della stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8- quinquies d.lgs. n. 502/92 stipulati con la [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010, 2011 e 2012»). [OSCURATO:PERSONA], con l’atto di appello, ha riconosciuto la sussistenza dell’accreditamento provvisorio in capo alla società CAD, osservando che «a fondamento della pretesa creditoria, l’odierno appellato, che opera in regime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs.502/92». Nell’atto di appello la Asl ha impugnato la sentenza di prime cure esclusivamente per difetto di giurisdizione, per sussistenza della prescrizione quinquennale, e per il superamento del tetto di spesa. Sempre nell’atto d’appello, siè ammesso l’esistenza dei contratti, in quanto «l’applicazione dello sconto è stata recepita nei contratti ex art. 8 - quinquies d.lgs. n. 502/92, successivi all’anno 2009 e precisamente negli anni 2010 al 2012». La Corte d’appello avrebbe comunque decisooltre la domanda e le eccezioni sollevate dalla Asl. Il fatto costitutivo della domanda era rappresentato non dall’esistenza (pacifica, incontestata e come tale 11RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mai dedotta quale oggetto del giudizio) “a monte” del rapporto amministrativo di accreditamento «esistente ex lege», quanto «solo ed esclusivamente dal “fatto lesivo” consistente nella illegittima pretesa dell’Asl di trattenere sulle fatture attinenti alle prestazioni (incontestate) svolte un importo a titolo di “sconto”». Il giudice non poteva, dunque, indagare su fatti che «si collocano a monte del rapporto concessorio mai contestato, né tantomeno affrontato fino all’ordinanza con cui la Cortedi appello ha invitato le parti a interloquire, e rimasto incontestato anche all’esito di tale interlocuzione». 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «nullità della sentenza per violazione degli articoli 112 c.p.c., 2909 c.c. e 324,329,342,132 c.p.c., 111, comma sesto, Costituzione, ai sensi degli articoli 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione alla esistenza di un giudicato interno sul fatto della sussistenza di “validi ed efficaci” rapporti contrattuali stipulati tra le parti “con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, nonché motivazione perplessa e apparente sul punto». Benché la sentenza d’appello fondi il rigetto della pretesa sulla “dirimente” carenza del rapporto di accreditamento, la stessa sarebbe illegittima «e va per cautela censurata», altresì nella parte in cui afferma «per di più in via dubitativa, una presunta insussistenza, “quanto meno con riferimento a parte delle prestazioni dedotte in giudizio”, di un “valido ed efficace” rapporto contrattuale instaurato tra le parti. In questo caso, da un lato vi è violazione del giudicato interno, in quanto il tema della sussistenza di validi ed efficaci accordi contrattuali non era stato mai oggetto di impugnativa da parte dell’Asl, dall’altro, si sarebbe in presenza di una motivazione perplessa. 12RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] d’appello della Asl, si fa peraltro riferimento in modo espresso ai contrattistipulati («contratti ex art. 8 - quinquies comma 2d.lgs.502/92»). Si è aggiunto nell’atto di impugnazione articolato dalla Asl e che «è evidente che i contratti ex art.8- quinquies d.lgs. 502/92, sottoscritti dall’Asl SA e dalla appellata, la cui validità ed efficacia tra le parti non è mai stata oggetto di contestazione, sono pienamente vincolanti tra le parti». Pertanto, la stessa Asl, nel suo atto di appello, ha dato atto della sussistenza di contratti relativi ad annualità in cui erano state rese le prestazioni, «mai essendosi discusso della loro applicabilità “retroattiva” a quelle eseguite prima della formale sottoscrizione dei contratti, bensì solo ed esclusivamente in merito alle interpretazione delle clausole inerenti allo sconto tariffario». La motivazione della sentenza della Corte d’appello risulta ultronea e perplessa, in quanto affronta in via dichiaratamente dubitativa la questione dell’asserita inapplicabilità dei contratti alle prestazioni “passate”. Si legge, infatti, nella motivazione che «sarebbe quantomeno opinabile […] applicarli retroattivamente». 3. Con il terzomotivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione all’asserita mancanza di prova di documentazione valida e idonea a giustificare la remunerazione delle prestazioni sanitarie rese dalla società ricorrente, con particolare riferimento al rapporto di accreditamento e agli accordi contrattuali sottoscritti dalle parti». In realtà, emerge dagli atti di causa che il giudizio di gravame verteva solo ed esclusivamente sull’applicabilità o meno dello sconto tariffario, «senza che fosse oggetto di alcuna contestazione la circostanza della sussistenza sia del rapporto di accreditamento, sia 13RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dei contratti», di qui l’inesistenza di un onere probatorio a carico della società. 4. Con il quartomotivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8,8-bis, 8-quater, 8- quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992; dell’ art. 6, comma 6, della leggen. 724 del 1994; dell’ art. 1 , commi 237 - quater ess., Della L.R. Campanian. 4 del 2011, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità di un provvedimento di accreditamento di competenza regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto e a carico del SSN in regime di accreditamento transitorio/provvisorio». In realtà, per la ricorrente il contratto può essere stipulato solo se esiste l’accreditamento. Nella specie, la società ha ottenuto l’accreditamento istituzionale definitivo ai sensi degli articoli 8-bis e ss. deld.lgs. n. 502 del 1992, nell’anno 2015. Per il periodo precedente, invece, operava il regime di accreditamento temporaneo ai sensi dell’art.6, comma 6, della legge n.724 del 1994. In realtà, ai sensi della norma da ultimo richiamata, nelle more dell’adozione degli atti di pianificazione programmazione di competenza regionale, è stato garantito ex lege il temporaneo accreditamento dei soggetti già titolari di convenzioni nel precedente regime normativo, purché avessero accettato il nuovo sistema di remunerazione a tariffa. Del resto, in questo senso, si era già espressa la Corte costituzionale con la sentenzan. 416 del 1995. Tra l’altro, anche dell’art.1, commi 237- quater e ss. della legge regionale della Campania n. 4 2011, si prevedeva espressamente 14RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio l’accreditamento temporaneo o provvisorio, prima di accedere al procedimento di rilascio dell’accreditamento definitivo. 5. Con il quintomotivo di impugnazione la ricorrente lamenta la «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8-bis, 8-quater e 8 - quinquies, deld.lgs. n. 502 del 1992, dell’ art. 2, comma 7, del d.p.r. 14/1/1997, dell’art.32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,n. 449 e dell’art.1322 c.c., ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in relazione all’asserita necessità della stipula degli accordi contrattuali tra Asl e struttura privata accreditata in data antecedente a quella di fissazione dei tetti di spesa sanitaria regionale, quale presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie per conto a carico del SSN». Tale motivo viene articolato esclusivamente per «completezza difensiva», mostrando la società «consapevolezza che l’efficacia dei contratti rispetto a tali prestazioni rese in data antecedente […] non costituisce la ratio decidendidella sentenza d’appello, quale [….] ha giudicato assorbente il diverso profilo relativo alla presunta insussistenza dell’accreditamento». In realtà, è fisiologico che la stipulazione dei contratti di budget tra la Asl e la singola struttura sanitaria accreditata avvenga successivamente alla fissazione regionale dei tetti di spesa sanitaria e, dunque, possibilmente, anche in corso d’anno, in un momento in cui è già in corso l’attività di erogazione delle prestazioni. Del resto, il legittimo effetto retroattivo degli atti di programmazione sanitaria vale ad impedire agli interessati di disporre di un qualunque punto di riferimento regolatore per lo svolgimento dell’attività. Non esiste alcuna regione che adotti decreti di fissazione dei tetti di spesa sanitaria il 1°gennaio di ogni anno, in quanto i contratti di 15RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio budget devono essere stipulati necessariamente dopo la fissazione dei predetti limiti di spesa. 6. Con il sestomotivo di impugnazione la società si duole della «violazione e/o falsa applicazione degli articoli 101 e 115,345 c.p.c., ai sensi dell’art.360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione al mancato riconoscimento di una facoltà di integrazione probatoria a seguito della rimessione della causa sul ruolo affinché le parti interloquirono in merito alla sussistenza di un valido rapporto di accreditamento in favore della società ricorrente». La Corte d’appello non ha riconosciuto e, dunque, non ha attribuito alle parti la facoltà di integrare la documentazione comprovante l’esistenza di un valido rapporto di accreditamento, pur avendo rilevato l’ufficio tale questione ed avendo convocato le parti per interloquire. 7. Con il settimo motivo di impugnazione la ricorrente deduce «l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 5, c.p.c.; nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., nella parte in cui, travisando il contenuto della prova documentale offerta e con motivazione incompatibile con detta prova, non ritiene provato il rapporto di accreditamento».La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto non provata la circostanza che la società CAD operasse in regime di accreditamento, «nonostante la prova documentale offerta in merito dalla società ricorrente». Ed infatti, la società, pur evidenziando che fosse pacifica l’esistenza dei contratti già versati in atti, oltre che la sussistenza dell’accreditamento provvisorio, evidenzia che dai documenti depositati emergeva il regime di accreditamento provvisorio in cui versava il centro ricorrente. 16RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contratti depositati in atti emergevano le prestazioni relative agli anni 2010 2011 2012, facendosi riferimento a “centri provvisoriamente accreditati”, ove si prevedeva espressamente, agli articoli 2,3 e 5, delle convenzioni, l’oggetto, la quantità delle prestazioni e i criteri di remunerazione delle stesse. 8. I motivi primo e secondo, che possono essere trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono fondati, con assorbimento dei restanti. 8.1. Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte quello per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59). Si è ritenuto, dunque, che, soprattutto in presenza di accordi specifici complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta sia assolutamente necessaria, «soprattutto al fine di rendere possibili i controlli istituzionali dell’autorità tutoria» (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59, in tema di appalto pubblico; Cass., sez. 2, 30 maggio 2002, n. 7913, in tema di conferimento di incarichi a professionista; di recente Cass., sez. 2, 27 marzo 2023, n. 8574). La forma scritta, allora, va vista come strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell’attività negoziale della PA, sia nell’interesse dei cittadini, in quanto costituisce remora ad arbitri, sia nell’interesse della stessa amministrazione, in quanto agevola l’espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (Cass., sez. 1, 12 luglio 2001, n. 9428; anche Cass., sez. 3, 24 giugno 2002, n. 9165). Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o 17RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio desumibile da comportamenti meramente attuativi (Cass., sez. 3, 3 agosto 2002, n. 11649), ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole disciplinanti rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall’organo rappresentativo esterno dell’ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l’amministrazione per la quale si obbliga (Cass. n. 59 del 2001, cit.; anche Cass., sez. 2, 6 dicembre 2001, n. 15488). Si è precisato che «il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile» (Cass.n. 59 del 2001; anche Cass. n. 1615 del 1981). Il contratto privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l’attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (Cass., sez. 3, 15 marzo 2004, n. 5234). Se, dunque, sono del tutto assenti gli elementi essenziali, l’atto non raggiunge il livello minimo indispensabile per la sua nascita sul piano giuridico, così da non consentire il suo perfezionamento, che presuppone sempre l’esistenza di un quid che non sia solo di parvenza. 9. Con riferimento all’accreditamento, anche temporaneo o provvisorio, delle società che svolgono prestazioni a favore del servizio sanitario nazionale, valgono le regole di cui agli articoli 8,8- bis, 8-quater, e 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992. 18RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 9.1. L’art. 8-bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) del d.lgs. n. 502 del 1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) stabilisce che «le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies». È evidente, come, ai fini del riconoscimento della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l’autorizzazione regionale (art. 8-ter); l’accreditamento (art. 8-quater); la conclusione di specifici accordi (art. 8-quinquies). Ciò trova conferma nell’art. 8-bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992, laddove stabilisce che «la realizzazione di strutture sanitarie e l’esercizio di attività sanitarie, esercizio di attività sanitarie per conto del servizio sanitario nazionale e l’esercizio di attività sanitaria carico del servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 8-ter, dell’accreditamento istituzionale di quell’art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordicontrattuali di cui all’art. 8-quinquies». 9.2. L’art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 (Accreditamento istituzionale), nella versione in vigore a decorrere dal 31 luglio 1999, prevede al comma 1 che «l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti». 19RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] comma 2, si chiarisce che «la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8- quinquies». Nella norma si fa riferimento anche all’accreditamento «temporaneo» ed a quello «provvisorio», di cui si tratterà meglio successivamente, nella parte di motivazione dedicata all’accreditamento ex lege. Si prevede, dunque, al comma 6 dell’art. 8-quater, del d.lgs. n. 502 del 1992 che «entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e delle altre già operanti ». Al comma 7 dell’art. 8-quater, si precisa che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso». 9.3. Di fondamentale rilievo e poi l’art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 102 del 1992 (accordi contrattuali), che prevede al comma 2 che, «in attuazione di quanto previsto dal comma 1, la regione e le unità sanitarie locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, e stipulano contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, anche mediante intese con le loro organizzazioni rappresentative a livello regionale[…]». 20RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] rilevato che, l’art. 8-quinquies, del d.lgs. n. 502 del 1992, in vigore dal 22 agosto 2008, prevede al comma 2-quinquies che «in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’art. 8-quaterdelle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale interessati è sospeso». 10. Questa Corte ha chiarito che l'obbligo per la struttura privata, già titolare di convenzione esterna ex lege n. 833 del 1978, di stipulare apposito contratto in forma scritta con la ASL territorialmente competente sussiste anche durante il regime di accreditamento provvisorio o transitorio; con esso, per un verso, la struttura accetta e si vincola a rispettare le tariffe, le condizioni di determinazione della eventuale regressione tariffaria, nonché i limiti alla quantità di prestazioni erogabili alla singola struttura, fissati in relazione ai tetti massimi di spesa per l'anno di esercizio; per l'altro, l'ente pubblico assume l'obbligazione di pagamento dei corrispettivi in base alle tariffe previste per le prestazioni effettivamente erogate agli utenti del SSR, vincolandosi ad eseguirla secondo le modalità ed i tempi indicati nel contratto, che siano stati convenzionalmente stabiliti ovvero risultino applicabili in virtù di integrazione legislativa (Cass. sez. 3, 5 luglio 2018, n. 17588; Cass., sez. 6-3, 3 giugno 2014, n. 12392). Pertanto, ha trovato conferma l’indirizzo giurisprudenziale per cui nessuna erogazione di prestazione sanitaria finanziariamente coperta dalla mano pubblica è possibile ove non sussista un provvedimento amministrativo di competenza regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato e al di fuori di singoli specifici rapporti contrattuali (Cass., 25 gennaio 2011, n. 1740; Cass., 19 novembre 2015, n. 23657). 21RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] principio regolatore dell’attività svolta in regime «transitorio», al pari di quella svolta «a regime», è fondato infatti sulla remunerabilità delle prestazioni rese dal soggetto accreditato, che è però condizionata alla necessaria sottoscrizione di specifici accordi, anche nella fase dell’accreditamento provvisorio (o transitorio), per cui, a maggior ragione, è essenziale un esplicito intervento dell’amministrazione sanitaria per modificare la situazione già oggetto di confezionamento, al fine dell’inserimento nella programmazione sanitaria regionale e conseguente incidenza sul fondo sanitario regionale (Cass., n. 17588 del 2018). Si è ulteriormente chiarito che non può essere condivisa la tesi per cui, in mancanza degli atti amministrativi necessari a rendere effettivo il passaggio dal regime delle convenzioni a quello dell’accreditamento della regione Campania, si sarebbe instaurata una prassi basata sulla prosecuzione del fatto del regime di accreditamento provvisorio sulla conclusione di accordi contrattuali per facta concludentia. In realtà, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca la sicura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8-quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possono validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli articoli 16 e 17 del 22RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio regio decreto n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la PA devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta (Cass., sez. 1, 4 marzo 2024, n. 5682; Cass., sez. 1, 15 marzo 2022, n. 8383; Cass., sez. 3, 11 marzo 2020, n. 7019; Cass., sez. 1, 6 agosto2014, n. 1771; Cass., 3 giugno 2014, n. 12392; Cass., sez. 1, 26 marzo 2009, n. 7297;Cass., sez. 3, 12 aprile 2006, n. 8621), non rilevando comportamenti concludenti anche protrattisi per anni (Cass., sez. 6- 3, 23 giugno 2011, n. 13886). 11. Fatta questa premessa del quadro normativo e giurisprudenziale, in tema di requisiti per il conseguimento del pagamento delle prestazioni sanitarie, occorrendo il triplice requisito costituito da autorizzazione, accreditamento e contratto, si evidenzia, in primo luogo, la sussistenzadel sopravvenuto giudicato interno, sia con riferimento all’avvenuta stipula dei contratti– validi ed efficaci -, sottesi alle prestazioni per cui è causa, sia in ordine alla sussistenza dell’accreditamento, prima provvisorio e, successivamente, definitivo, a partire dall’anno 2015. 11.1. Ed infatti, la società CAD, sin dall’atto di citazione in giudizio, ha agito esclusivamente per ottenere l’intera remunerazione delle prestazioni erogate negli anni 2010, 2011 e 2012, senza la decurtazione relativa allo sconto nelle fatture, prevista per legge esclusivamente per gli anni 2006-2009, e non esportabile per gli anni successivi, quali quelli oggetto di controversia. Nell’atto di citazione sono stati indicati, e anche prodotti in giudizio, i contratti relativi agli anni 2010, 2011 2012. Costituendosi in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione, di prescrizione e di superamento del tetto di spesa, senza nulla affermare e contestare in ordine ai requisiti richiesti dalla legge per il pagamento delle 23RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio prestazioni sanitarie. Senza, dunque, alcun riferimento né ai contratti né all’accreditamento. Il tribunale di Salerno ha accolto la domanda della società, dando per acquisiti i contratti stipulati con la Asl, affermando con chiarezza che «la pretesa […] fondata sulla documentazione dalla stessa prodotta, ossia i contratti ex art. 8 - quinquies d.lgs.n. 502/92 stipulati con la [OSCURATO:PERSONA], per gli anni 2010, 2011 e 2012». A fronte di tale espressa affermazione del tribunale,ha proposto appello la Asl con quattro censure, nessuna di esse improntata alla contestazione della sussistenza dei contratti e dei relativi sottesi accreditamenti, nei treanni in esame . La prima censura in appello atteneva l’eccezione di difetto di giurisdizione; la seconda censura era relativa all’eccezione di intervenuta prescrizione; la terza censura riguardava il rigetto dell’eccezione diretta ad affermare l’applicabilità dello sconto anche successivamente al triennio 2007-2009; la quarta censura riguardava l’omessa pronuncia sulla «eccezione di giudicato intervenuto con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA]. 4425/2017». Non v’è stata mai, dunque, alcuna contestazione specifica né in ordine ai contratti, depositati nel corso del giudizio di prime cure, unitamente all’atto di citazione, né in ragione dell’assenza dell’accreditamento, per ciascuna delle annualità in discussione. 11.2. La stessa Corted’appello, quando ha disposto la rimessione sul ruolo della causa, si è limitata a manifestare esclusivamente i propri dubbi in ordine alla sussistenza o meno dell’accreditamento, ed in ordine alla validità di contratti stipulati tra la società e la Asl, anche per il periodo anteriore alla loro stipulazione, non contestando in alcun modo che i contratti non fossero stati mai conclusi tra le parti. 24RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] territoriale, infatti, ha evidenziato l’opportunità di interlocuzione delle parti in ordine alle seguenti questioni: 1) «sussistenza dell’accreditamento, provvisorio o definitivo, in virtù di un provvedimento all’uopo emanato dall’autorità a ciò deputata; 2) […] validità ed efficacia degli accordi contrattuali prodotto in giudizio, con riferimento alle prestazioni effettuate in ciascuno dei periodi per i quali è stato sollecitato il pagamento, anche antecedente a quello di stipula dei contratti». 12. Pertanto, è pacifico, in quanto la circostanza non è stata mai oggetto di specifica contestazione tra le parti, che siano stati stipulati contratti relativi agli anni 2010, 2011 e 2012, tra l’altro, prodotti nel giudizio di prime cure, tempestivamente, unitamente all’atto di citazione. Sull’esistenza dei contratti, non solo, dunque, si è prodotto il giudicato interno, ma i contratti risultano depositati tempestivamente, nel rispetto del regime delle preclusioni, nel corso del primo grado di giudizio. 13. Quanto all’esistenza o meno dell’accreditamento provvisorio per gli anni 2010, 2011 e 2012, emerge, anche in questo caso, la sussistenza del giudicato interno, in quanto mai, prima dell’intervento della Corte d’appello che ha disposto l’interlocuzione delle parti sul punto, vi era stata alcuna contestazione da parte dell’Asl del mancato accreditamento in capo alla società. Il tribunale di prime cure, infatti, sul profilo dell’accreditamento, osservato che si era in presenza di una «struttura privata accreditata» erogante prestazioni sanitarie, nella branca di cardiologia, in favore dei cittadini assistiti dal S.S.N.. [OSCURATO:PERSONA], nell’atto di appello ha ammesso espressamente l’esistenza dell’accreditamento in favore della CAD, affermando che «a fondamento della pretesa creditoria, l’odierno appellato, che 25RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio opera in regime di accreditamento con la [OSCURATO:PERSONA] ai sensi del d.lgs. 502/92 e ss.mm . ii., erogando prestazioni afferenti la Macroarea della “Specialistica ambulatoriale”». Del resto, anche nel giudizio di prime cure, la Asl aveva eccepito in via preliminare esclusivamente il difetto di giurisdizione, la prescrizione, ed il superamento dei tetti di spesa, mentre nessuna contestazione era stata sollevata in ordine al rapporto d’accreditamento. 14. Tra l’altro, a prescindere dalla sussistenza del giudicato interno, del tutto pacifica, si rileva che per gli anni in contestazione, 2010-2012, poiché la CAD apparteneva già al regime di convenzionalmente, non v’era alcuna necessità di richiedere un espresso provvedimento regionale di accreditamento, sussistendo un regime di accreditamento provvisorio ex lege, prodottosi in via automatica, successivamente divenuto definitivo del 2015, con lo specifico provvedimento del commissario straordinario per il piano di rientro della regione Campania. 14.1. Ed infatti, l’art.6, comma 6, della legge 23/12/1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), prevede che «a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull’accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull’adozione del sistema di verifica della qualità previsti all’art. 8, comma 7, del d.l gs. 30 dicembre 1992,n.502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell’assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente ed accettino il sistema della 26RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art. 8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l’accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che accettino il siste ma della remunerazione a prestazione sulla base delle cifre tariffarie». Insomma, si è in presenza di una sorta di accreditamento automatico, ex lege, temporaneo, per le società che facevano parte dei rapporti convenzionali in atto al momento di entrata in vigore della leggen. 724 del 1994. 15. Sul punto si è espressa anche la Cortecostituzionale (Corte cost., sentenzan. 416 del 1995) in quanto la regione Piemonte aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale proprio con riferimento all’art.6, comma 6, della legge n. 724 del 1994 «il quale allargherebbe a dismisura il panorama degli enti erogatori ammessi a far parte del servizio sanitario nazionale ed in ordine ai quali si esercita la facoltà di scelta del cittadino», conseguendone -ad avviso del giudice a quo -una fortissim a espansione dei soggetti erogatori di prestazioni sanitarie». La Corte costituzionale ha invece ritenuto che «viene riconosciuto un “diritto all’accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all’art.8, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, escludendo in radice una scelta ampiamente discrezionale ed ancorando l’accreditamento al possesso di requisiti prestabiliti “strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, a tutela della qualità e della affidabilità del servizio-prestazioni, in modo uniforme a livello nazionale per le 27RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio strutture erogatrici), stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento emanato d’intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome». Inoltre, prosegue la Corte costituzionale nella sentenza n. 416 del 1995, «in via transitoria per il biennio 1995-1996 l’accreditamento avviene automaticamente (come forma di conversione del rapporto in atto, ma sempre a seguito di procedimento regionale, comportante ricognizione e verifica) per gli attuali soggetti (pubblici e privati) che forniscono le prestazioni (sulla base di preesistenti determinazioni regionali), cioè oltre le strutture pubbliche e i soggetti eroganti le prestazioni in base a convenzioni o eroganti prestazioni ad alta specialità in regime di assistenza indiretta». Chiosa la Cortecostituzionale nel senso che ciò avviene «all’unica condizione della accettazione del sistema (nuovo) della remunerazione a prestazione sulla base di tariffe». Chiarisce ancora la Corte costituzionale che «l’accreditamento, una volta effettuato da organo regionale, non esclude, ma anzi presuppone il potere-dovere della regione di svolgere i controlli e le verifiche che i soggetti accreditati permangano “effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente” ed osservino l’obbligo assunto di accettare il sistema della remunerazione a prestazione», persistendo dunque «il potere di controllo e la verifica da parte della regione». 15.1. Tra l’altro, l’art. 1, comma 237-quater della legge regione Campania n. 4 del 2011, prevede anche esso l’accreditamento provvisorio ex lege, conformemente alla disciplina nazionale. Infatti, tale disposizione prevede che «ferma restando la sussistenza del fabbisogno e delle condizioni di cui agli articoli 8-ter e 8-quater, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 […] il 28RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio fabbisogno va soddisfatto, prioritariamente, attraverso l’accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate, da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1 luglio 2007 tenendo conto dell’organizzazione dei servizi ospedalieri di diagnosi e cura rappresentata e offerta atal data in regime di accreditamento provvisorio, con le correlate prestazioni ospedaliere erogate nell’ambito delle specialità così come espresse e conseguenzialmente riconosciute, successivamente delle strutture private già in esercizio e solo successivamente mediante l’accreditamento delle strutture o attività di nuova realizzazione». Con l’ulteriore previsione che «il rilascio di nuove autorizzazioni per la realizzazione, nonché l’accreditamento di nuove strutture è subordinato al completamento delle procedure di cui ai commi da 237-quinquiesa 237-unvicies ». 15.2. L’art. 1 , comma 237 - quinquies , poi stabilisce che «le strutture sanitarie e socio-sanitarie private, che intendono proseguire in regime di accreditamento istituzionale definitivo l’attività erogata in regime di accreditamento provvisorio, presentanonuova domanda di accreditamento istituzionale, entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURC delle decreto commissariale di disciplina delle modalità per l’utilizzo della piattaforma applicativa informati». Si chiarisce, però, all’art. 1 , comma 237 - dec ies , della legge regione Campania n. 4 del 2011 che «alle strutture sanitarie socio - sanitarie private che hanno presentato domanda di accreditamento istituzionale definitivo ai sensi del comma 237-quinquies e hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di cui al comma 237- sexies, al fine di assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal piano sanitario nazionale e il rispetto dei principi fondamentali in materia di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di 29RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cui al titolo II del d.lgs. 502/1992, si applica, in via transitoria, il regime vigente alla data del 31 dicembre 2010, fino all’adozione ai sensi del comma 237-duodeciesdei decreti commissariali di rilascio o di rigetto dell’accreditamento istituzionale definitivo». L’art.1, comma 237-undecies, della legge regione Campania n. 4 del 2011, precisa che «con decreto del commissario ad actaper la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario, che adottato entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla ricognizione delle istanze regolarmente presentate ai sensi del comma 237-quinquies». L’art.1, comma 237-duodecies, della legge regione Campania n. 4 del 2011 dispone che «entro 140 giorni dalla adozione del decreto commissariale previsto dal comma 237-undecies, le commissioni locali previste dall’art.8 della legge 28 novembre 2008, n. 16 […] verificano le istanze presentate[…]». 16. Tale interpretazione ha ricevuto conferma anche da questa Corte (Cass., sez. 3, 5/7/2018, n. 17588, la quale ha sottolineato che «la sequenza strutturale indicata trova applicazione anche al regime c.d. di accreditamento “transitorio (art.8-quater, comma 6, definito temporaneo) ed a quello “provvisorio” ( cfr. art. 8-quater, comma 7) nel quale operano le strutture sanitarie private, atteso che il sistema dell’accreditamento costituisce una mera evoluzione delle pre vigente sistema concessorio, strutturato anch’esso secondo lo schema della concessione-contratto, essendo prevista la stipula di un’apposita convenzione accessiva al provvedimento di accreditamento istituzionale […] trovando giustificazione tale riconoscimento ex lege nella esigenza di ga rantire, nelle more di definizione dei procedimenti amministrativi regionali di verifica dei requisiti necessari all’accreditamento istituzionale ed anche in 30RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mancanza di tali provvedimenti, la continuazione della assistenza gli utenti del SSN». Questa Corte, nell’ordinanzan.17588 del 2018 (da ultimo Cass., sez. 1, n. 6300 del 2023), ha ulteriormente chiarito che «ild.lgs. n. 502/1992, con l’art.8-quater , comma 7, ha infatti previsto l’istituto dell’accreditamento provvisorio soltanto per le “nuove” strutture o per l’ampliamento della tipologia delle prestazioni sanitarie già erogate in base alla originaria convenzione, rimanendo regolato invece il regime “transitorio” delle prestazioni a carico del SSR erogate dalle strutture private che già agivano in regime di convenzionalmente esterno, esclusivamente dall’art. 6, comma 6, della legge n. 724/1994 che, coerentemente, ha disposto la definitiva cessazione della disciplina contrattuale in atto, con l’entrata in vigore del sistema di remunerazione a tariffa […] consentendo la prosecuzione dell’attività di erogazione delle prestazioni sanitarie - in attesa dei provvedimenti di accreditamento - subordinatamente alla formale accettazione da parte degli operatori sanitari del sistema di remunerazione a prestazione sulla base delle tariffe regionali». Pertanto, la prosecuzione delle attività di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei soggetti già titolari di convenzione con il SSN si articolava in dueaspetti fondamentali: il riconoscimento «operato direttamente ex lege. Dell’accreditamento a tutti i soggetti già convenzionati ai sensi della legge n. 833 del 1978; la subordinazione dei medesimi soggetti alla disciplina del regime di remunerazione in base alle modalità tariffarie adottate dalle regioni, con conseguente cessazione degli accordi fino ad allora vigenti. 17. I fatti sopra indicati, e quindi la sussistenza sia dei contratti scritti con riferimento agli anni 2010-2012, sia in relazione alla esistenza dell’accreditamento provvisorio ex lege, pur essendo stati 31RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio allegati in modo specifico dalla società Cad, non sono stati mai contestati dall’Asl. Pertanto, proprio in applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., oltre che con riferimento alla produzione in giudizio dei contratti nel rispetto delle preclusioni di legge,e soprattutto in relazione alla formazione del giudicato interno sia sull’esistenza dei contratti che dell’accreditamento ex lege, non sono conducenti i motivi di ricorso per cassazione. 18.Si precisa, poi, che la nullità può, dunque, essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in fase d’appello e nel giudizio di cassazione, purché non si sia formato un giudicato espresso in ordine alla validità del contratto, nei gradi precedenti (Cass., sez. 1, 22 giugno 2022, n. 20170; Cass., sez. 6-1, 15 settembre 2020, n. 19161). La Corte d’appello, dunque, ben può rilevare d’ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisiti al processo, la inesistenza di un provvedimento amministrativo di accreditamento e/o la mancanza di specifici rapporti contrattuali, integrativi o attuativi di detto provvedimento (Cass., sez. 3, 19 novembre 2015, n. 23657). La questione di nullità del contratto dovrebbe appartenere alle questioni miste, di fatto e di diritto, che richiedono l’obbligo di instaurazione del contraddittorio tra le parti. Si è ritenuto che, nel caso in cui il giudice esamini d'ufficio una questione di puro diritto, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (c.d. terza via), non sussiste la nullità della sentenza, in quanto (indiscussa la violazione deontologica da parte del giudicante) da tale omissione non deriva la consumazione di altro vizio processuale diverso dall'"error iuris in iudicando" ovvero dall'"error in iudicando de iure procedendi", la cui denuncia in sede di legittimità consente 32RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato: qualora invece si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione, sostenendo che la violazione di quel dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini, con la conseguenza che, ove si tratti di sentenza di primo grado appellabile, potrà proporsi specifico motivo di appello solo al fine di rimuovere alcune preclusioni (specie in materia di contro-eccezione o di prove non indispensabili), senza necessità di giungere alla più radicale soluzione della rimessione in primo grado, salva la prova, in casi ben specifici e determinati, che sia stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (Cass., Sez.U., 30 settembre 2009, n. 20935). 19. Tuttavia, per questa Corte (Cass., sez. 3, 5 settembre 2023, n. 25849), che si è pronunciata proprio in materia di accreditamento di strutture private, ha errato la Corte d’appello nel sollevare d’ufficio la nullità del contratto stipulato tra la società privata e la ASL, per assenza di forma scrittae per assenza di accreditamento. Infatti, su entrambe le questioni si era ormai formato il giudicato interno, relativo all’esistenza sia dei contratti scritti che dell’accreditamento. 20. Tra l’altro, la Corte territorialeè incorsa anche nell’ulteriore errore di non far svolgere attività istruttoria alle parti. Infatti,la Corte d’appello, pur muovendo da un assunto esatto - in astratto – (in quanto si è ormai formato il giudicato interno) , relativo alla indispensabilità della forma scritta - come pure dell’accreditamento - nei contratti della PA, non ha rispettato gli insegnamenti della sentenza della Corte di cassazione, a sezioni unite, n. 26242 del 12 dicembre 2014, che ha sancito, non solo, «l’obbligo del giudice di provocare il contraddittorio» sulla questione 33RG n. 5723/2024 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio posta a fondamento dell’eccezione (Cass. n. 25849, cit.), ma anche l’obbligo di consentire attività istruttoria alle parti. 21. Tale obbligo implica la facoltà delle parti di «spiegare la conseguente attività probatoria», tale essendo l’unico possibile significato da attribuire al sintagma “memorie contenenti osservazioni sulle questioni”, di cui all’art. 101, c.p.c. Se, infatti, il contenuto di tali memorie si dovesse limitare ad un’attività assertiva, si tornerebbe, in buona sostanza, alle sentenze della «terza via», e ciò in quanto quelle osservazioni non risulterebbero in alcun modo funzionali a coniugare il diritto di difesa delle parti con quelle esigenze di economia processuale che costituiscono, invece, la ratio dell’art. 101, secondo comma, c.p.c. (Cass., 30 settembre 2020, n. 20870; Cass. Sez.U., n. 26242 del 2014; di recente anche Corte EDU, 29 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, seppure con opinione dissenziente del giudice Sabato; per la Corte EDU l’elemento determinante è se una parte sia stata «presa alla sprovvista» dal fatto che il tribunale ha fondato la sua decisione su un motivo invocato d’ufficio o diun’eccezione sollevata d’ufficio). Pertanto, le parti possono spiegare un’attività probatoria in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, allorché il giudice abbia proceduto al rilievo ufficioso della nullità. Pertanto, il giudice d’appello «avrebbe dovuto nel contempo so
Sentenza Cassazione n. 29274/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris