CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04083/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Considerato che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesi:a la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., risulta riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito, essendo stato correttamente considerato configurabile il nesso teleologico tra il delitto di lesione e quello di resistenza a pubblico alla luce della diversità degli eventi e dei beni giuridici tutelati dai predetti delitti, ben potendo tale aggravante sussistere anche in presenza di concorso formale di reati (cfr. Sez. 6, n. 14168 del 22/01/2020, Z., Rv. 278844). Ritenuto che parimenti già vagliate risultano le censure attinenti all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività del trattamento sanzionatorio, avendo il giudice di merito, con motivazione priva di fratture logiche, valorizzato - quanto all'esclusione dell'art. 131-bis cod. pen. - la capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalle particolari e violente modalità del fatto e - quanto all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche - la gravità e il particolare contesto di realizzazione della condotta, essendo stato il ricorrente rivenuto a bordo di un ciclomotore oggetto di furto da egli stesso commesso, e rilevando, peraltro, rispetto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la precedente condanna espiata dal ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso