CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 marzo 2025
Cassazione n. 24003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Rel. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] Ud.14/03/2025 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17087/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Ercolano (NA) il 7.08.1949 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e [OSCURATO:PERSONA], nata Capua (CE) il 1.01.1953 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), entrambi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2, rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MRRGPP74B241234U) e con questi elettivamente domiciliati in Roma (RM) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 23 (Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]) e con indirizzo digitale di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], in virtù di procura speciale rilasciata in data 13.06.2022. -ricorrenti- contro Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (C.F./P.I. 02444820654), in persona dell'amministratore unico pro tempore, con sede legale in Scafati (SA) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 70, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), e con questi elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via F. Pacelli n. 14, e con indirizzo digitale di p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]. -controricorrente- nonché contro dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il 5.11.1979 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) al [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso lo studio dei quali elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] (CE) alla [OSCURATO:PERSONA] n. 41, e con indirizzo telematico [OSCURATO:EMAIL]. -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO SALERNO n. 479/2022 depositata il 26/04/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La vicenda processuale trae origine dall'azione revocatoria ordinaria promossa dalla società [OSCURATO:PERSONA] SpA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali debitori, e di [OSCURATO:PERSONA], quale terzo acquirente. L'atto introduttivo del giudizio, incardinato dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], era fondato su un credito di € 150.000,00, asseritamente derivante da forniture di profilati in alluminio e supportato da tre decreti ingiuntivi (n. 1726/09, n. 1685/09, n. 1612/09) emessi Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 dallo stesso Tribunale, per i quali erano stati emessi effetti cambiari avallati dai coniugi Sannino-Coppola. L'obiettivo dell'azione era la dichiarazione di inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di compravendita del 9 ottobre 2009, con il quale i debitori avevano alienato a [OSCURATO:PERSONA] immobili siti in [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del giudizio di primo grado, le parti raggiunsero un accordo transattivo che estinse il credito iniziale di € 150.000,00. Tuttavia, con una memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., la società attrice introdusse un'ulteriore pretesa creditoria di € 295.000,00, basata su cinquantuno ulteriori effetti cambiari. Le parti, in tale contesto, pattuirono espressamente che il giudizio di revocatoria in corso dovesse rimanere pendente, nonostante la definizione del debito originario. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1309/2018, pubblicata il 13 settembre 2018, rigettò la domanda originaria in quanto estinta e dichiarò inammissibile la domanda come successivamente modificata, qualificando tale modifica come una mutatio libelli, ovvero una domanda nuova, e non come una mera precisazione o integrazione della domanda originaria. La decisione del Tribunale, nel dichiarare inammissibile la domanda modificata, nonostante l'esplicito accordo delle parti di proseguire l'actio revocatoria per un nuovo credito, sebbene correlato, evidenziò una rigorosa interpretazione dei limiti procedurali relativi alla modifica delle domande. Tale applicazione della norma processuale, che privilegiò le alterazioni formali della causa petendi rispetto alla sottostante vicenda sostanziale e all'intento consensuale delle parti, ha costituito il presupposto diretto per l'impugnazione della sentenza in sede di appello. Avverso tale pronuncia, la [OSCURATO:PERSONA] SpA propose appello dinanzi alla Corte d'Appello di Salerno e l'impugnazione si concentrò sull'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure nella distinzione tra Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 emendatio e mutatio libelli, sostenendo che tale interpretazione fosse superata dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza n. 479/2022, pubblicata il 26 aprile 2022, accolse il gravame, ritenendo innanzitutto che la modificazione della domanda fosse ammissibile ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Ritenne che trattandosi di una “domanda modificata" che si poneva in rapporto di alternatività con quella originaria, pur comportando un mutamento degli elementi oggettivi (nella specie, la causa petendi relativa al credito legittimante) doveva intendersi consentita a condizione che la domanda così ridefinita rimanga connessa alla "medesima vicenda sostanziale" dedotta in giudizio, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12310 del 2015. Ridefinendo l'ambito di applicazione dell'art. 183 c.p.c., questa Corte si è orientata per una maggiore flessibilità ed ottimizzazione dei processi, favorendo la risoluzione completa delle controversie all'interno di un unico procedimento in linea con i principi di economia processuale e con l'imperativo costituzionale della "ragionevole durata del processo". Accertata l'ammissibilità della domanda modificata, la Corte d'Appello procedette all'esame del merito. Nel merito ritenne provati sia l'eventus damni (il pregiudizio oggettivo arrecato al creditore dall'atto dispositivo) sia la scientia damni (la consapevolezza di tale pregiudizio da parte dei debitori e del terzo acquirente) e, di conseguenza, dichiarò l'inefficacia dell'atto di compravendita impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SpA. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi. [OSCURATO:PERSONA] SpA ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria. Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Considerato che: Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, comma VI c.p.c., in relazione all'art. 2901 c.c. Si dolgono che la corte territoriale abbia errato nell'accogliere la domanda modificata, non considerando che la "vicenda sostanziale" dedotta in giudizio sarebbe stata alterata in modo tale da rendere l'invocazione dell'art. 183 c.p.c. impropria e la domanda inammissibile come mutatio libelli, in contrasto con l'interpretazione fornita dalla stessa Corte d'Appello. Il motivo è infondato. Questa Corte ha consolidato la propria giurisprudenza, in particolare attraverso le pronunce delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 12310/2015, n. 22404/2018, e successive conformi come n. 4031/2021 e n. 18546/2020), che chiariscono l'ambito di applicazione dell'art. 183, comma VI c.p.c. Tale orientamento consente modificazioni della domanda, anche se esse riguardano uno o entrambi gli elementi oggettivi (il petitum o la causa petendi), a condizione che la domanda così modificata rimanga connessa alla "medesima vicenda sostanziale" o sia legata da un rapporto di alternatività o incompatibilità. Tali modifiche sono ammissibili purché non compromettano le potenzialità difensive della controparte e non determinino un sostanziale allungamento dei tempi processuali. Ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ., dell’originaria domanda formulata ex art. 2932 cod. civ. con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo (in senso conforme all’estensione dell’ambito dell’art. 183 c.p.c. si veda anche Cass., 6-1, n. 13091 del 25/5/2018, Cass., S.U. n. 22404 del 13/9/2018, Cass., 3 n. Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 4322 del 14/2/2019; Cass., n. 4031 del 16/2/2021). Nel caso di specie, la corte d'appello ha correttamente applicato tale principio. Ha rilevato che le parti, pur avendo estinto il loro rapporto creditorio/debitorio iniziale, avevano espressamente convenuto di mantenere pendente il giudizio di revocatoria originariamente instaurato. Questo accordo ha chiaramente manifestato la loro intenzione di far valere diritti analoghi o comunque connessi all'interno del medesimo contesto processuale. La modifica introdotta da [OSCURATO:PERSONA] SpA ha riguardato unicamente la specifica entità e la fonte del credito legittimante, senza alterare l'oggetto fondamentale dell'azione revocatoria, che rimaneva la dichiarazione di inefficacia della compravendita immobiliare. Il credito modificato era comunque riconducibile ai medesimi debitori e alla medesima situazione economica sottostante, come esplicitamente riconosciuto nell'accordo transattivo. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 115 e 132, comma 2, c.p.c., con riferimento al difetto di prova dell'eventus damni (pregiudizio al creditore). Si dolgono che la corte d'appello abbia erroneamente affermato la sussistenza del pregiudizio, pur in presenza non di una compromissione totale della consistenza patrimoniale dei debitori, ma di una mera diminuzione della garanzia. Lamentano che la transazione intervenuta ha dimostrato l'insussistenza della pericolosità dell'atto impugnato, in quanto l'immobile residuo e gli altri beni nel patrimonio del debitore avrebbero garantito le ragioni del creditore. Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 La statuizione della Corte d'Appello sull'eventus damni ha rilevato che la presenza del capannone industriale nel patrimonio dei debitori non ha comportato una compromissione totale della consistenza patrimoniale, ma ha comunque determinato una diminuzione, rendendo più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito, anche in considerazione della persistenza di ulteriori e consistenti ragioni creditorie dell'appellante. Tale accertamento, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, la quale stabilisce che l'eventus damni non richiede la totale compromissione del patrimonio del debitore, essendo sufficiente che l'atto dispositivo renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, costituisce un accertamento di merito che fuoriesce dal sindacato di legittimità di questa Corte. Il motivo è pertanto inammissibile, in quanto volto a censurare non in iure ma in facto l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa i presupposti dell’azione revocatoria, essendo questa Corte chiamata a verificare l'applicazione e l'interpretazione delle norme di diritto (error in iudicando o error in procedendo), e non a riesaminare gli accertamenti di fatto (error in facto), se non nei ristrettissimi limiti del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., che non è stato in questa sede né invocato né tantomeno dimostrato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025 Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 14/3/2025. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17087/2022 Numero sezionale 1024/2025 Numero di raccolta generale 24003/2025 Data pubblicazione 27/08/2025