CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 18524/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 32340-2018proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procuraspeciale estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentae difende giusta procura speciale allegata alcontroricorso -controricorrente– avverso la sentenza n. 1752/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’EMILIA—ROMAGNA, depositata il 2 6 / 6 /201 8 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/6/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale dell’Emilia—Romagna aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 535/2015 della Commissione tributaria provinciale diBologna, che aveva a ccolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuenteavverso sollecito di pagamento, emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 29.10.2012, e provvedimento di silenzio - ri fi uto , parimenti emesso da HERAS.p.A., relativo al l’ istanza di rimborso della tariffa rifiuti corrisposta negli anni dal 2008 al 2012, nonché avverso sollecito di pagamento del 6.09.2012 perimporti fatturati e addebitati da [OSCURATO:SOCIETA]. per servizi di smaltimento dei rifiuti; la società [OSCURATO:SOCIETA]resiste con controricorso; la società contribuente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1.vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per cassazione,proposte da parte controricorrente, in ragione della chiarezza espositiva delle argomentazioni espresse nell'atto di impugnazione e della compiuta illustrazione della vicenda processuale in ossequio ai principi illustrati dall'art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. anche con riferimento ai doveri di specificitàdel ricorso; 1.2. i motivi di ricorso, infatti, contengono i caratteri della tassatività atteso che i vizi denunciati rientrano nelle categorie logiche previste dall'art.360 cod. proc. civ. (cfr. Cass. SU n. 32415 del 08/11/2021; Cass. n. 11603del 14/05/2018; Cass. n. 19959 del 22/09/2014 ), essendo stati chiaramente riferiti i fatti in relazione ai quali la motivazione è stata ritenuta illegittima e carente; 2.1. con il primomotivo la ricorrentededuce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la «violazione dell'art. 21 co. 2 d. l .vo n.546/1992 e degliart. 2946 e 2935 c.c.» per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto «avverata ladecadenza del ricorrente al diritto al rimborsoin ragione della funzione di accertamento e di liquidazione delle bollette emesse daHERA, quali atti impositivi, in quanto la tariffa di igiene ambientale (TIA), cosìcome la tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), è un tributo, e irelativi prelievi hanno struttura autoritativa e non sinallagmatica, tanto che il servizio deve essere obbligatoriamente istituito dal Comune ei soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi all’obbligo di pagamento della tariffa», aggiungendo altresì che «qualora poi si ritenga che le bollette in contestazione non presentino i requisiti richiesti ..., dovrebbe comunque trovare applicazione il termine biennale di decadenza di cui all'art. 21co. 2 D.L.vo ns. 546/1992, con riferimento ai pagamenti eseguiti anteriormentealla data del 27.08.2010 (tenuto conto della richiesta di rimborso, ritenuta valida ed efficace, del 27.08.2012)»; 2.2. le doglianze sono infondate; 2.3.trova infatti applicazione, nella fattispecie in esame, il principio di diritto espresso da questa Corte (cfr. Cass.n. 20367 del 31/07/2018; Cass.n. 672del 15 /1/ 2007,) secondo cui « i n tema di contenzioso tributario, la valorizzazione del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione al fine di individuare un atto impugnabile da parte del contribuente si giustifica solo nei casi in cui il versamento o la ritenuta del tributo non siano stati preceduti da un atto di imposizione suscettibile di impugnazione diretta, e pertanto, quando la riscossione avviene per mezzo del ruolo, l'impugnazione del contribuente deve essere proposta tempestivamente contro il predetto atto impositivo, senza alcuna necessità di provocare il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione»; 2.4. ciò comporta che qualora (come nella specie) il contribuente non impugni l'atto con il quale l'amministrazione ha esplicitato la pretesa tributaria, ma presenti istanza di rimborso dopo aver pagato nei termini richiesti, dalla definitività per mancata impugnazione dell'atto impositivo deriva l'inammissibilità dell'istanza, perché contrastante con il titolo, ormai definitivo, che giustifica l'attività esattiva dell'amministrazione; 2.5. ne consegue che la Commissione tributaria regionale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto sopra indicato, con conseguente assorbimento anche delle censure rivolte all’ulterioreratio decidendi circa la decadenza biennale prevista per la domanda di rimborso presentata dal contribuente a cui si applica, ove manchi una disciplina specifica, la norma generale di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; 3.1. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione dell’art. 21 co 2 lett. g) d.l.vo 22/97 e della delibera interministeriale CIPE 1984, falsa ed errata applicazione dell’art. 62 co. 1 d.l.vo 507/93»e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia erroneamente «omesso di trattare il tema relativo alla assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani» e violato le «norme in tema di assimilabilità» dei rifiutispeciali ai rifiuti solidi urbani; 3.2. premesso che,sussistendo una doppia ratio decidendi sulla scorta di quanto evidenziato con riguardo al primo motivo di ricorso, il rigetto della censura dianzi esaminata circa la decadenza dal diritto al rimborso delle somme versate a titolo TARSU/TIA rende per ciò solo inammissibile la censura che investe l’altra ratio(cfr. Cass. n. 11493 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ), va in ogni caso rilevato che le censure in oggetto sono infondate; 3.3.la Commissione tributaria regionale ha al riguardo motivato come segue:«... si ritiene che siano prive di fondamento normativo le argomentazionisvolte dal contribuente in ordine alla non assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani, che impedirebbe l’applicazione della tariffa... l’art. 198 co. 2 lett. g) D.L.vo n. 152/2006 (analogamente all'art. 21 co. 2 lett. g) D.L.vo n. 22/l997 previgente) stabilisce che i Comuni, nel disciplinare la gestione dei r ifiu ti urbani con appositi regolamenti, prevedo no l'assimilazione airifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, come elencati all’art. 184 co. 3D.L.vo n. 152/2006, che comprende i rifiuti da lavorazioni industriali, artigianalie da attività commerciali. [OSCURATO:PERSONA] di gestione dei rifiutidel Comune di Savignano sul Rubicone (nel cui territorio si trovano gli impianti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. soggetti alla tariffa in questione) all'art. 4prevede detta assimilazione, proprio con riguardo ai rifiuti speciali di origine industriale, artigianale e commerciale, cui sono riconducibili quelli prodotti dallacontribuente ... Peraltro, le disposizioni del Regolamento risultano adeguatamente determinatenella classificazione dei rifiuti e nella individuazione delle categorie di r if iuti rientranti tra quelli speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani (artt. 4, 5, 6, 9 e ss.). L'imposizione fiscale è esclusa solo per quelle aree che, in ragione della loro natura, funzioneo condizione di inutilizzabilità, sono i nidonee a produrre rifiuti,o quelle escluse da specifiche disposizioni, o le aree destinate alla produzione dirifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere aproprie spese gli stessi produttori (art. 62 co. 2, 3, 5 D.L.vo n. 507/1993). Non risulta che le aree di negozio e magazzino dello stabilimento dellaMONTEMAGGI [OSCURATO:SOCIETA]. siano riconducibili a taluna di questecategorie, né del resto l’appellante ha offerto puntuali allegazioni in tal senso ... Anche con riguardo agli imballaggi le deduzioni di [OSCURATO:PERSONA] appaiono fondate.In mancanza di deduzioni specifiche, non risulta che gli imballaggi prodotti daMONTEMAGGI [OSCURATO:SOCIETA]. siano riconducibili a quelli terziari noncompresi nel servizio di raccolta differenziata; per il resto, tali prodotti sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, come è previsto dall’art. 4 del Regolamento comunale, esclusi quelli disciplinati dall’art. 5, per i quali iproduttori hanno comunque l'obbligo di distinguere i flussi di rifiuti speciali da quelli urbani e assimilati a l fin e della loro disciplinata gestione...»; 3.4.in diritto, si osserva dunque che il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g), come è noto, ha attribuito ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani quelli derivanti dalle attività economiche; 3.5. con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono quindi decisivo rilievo le indicazioni dei regolamenti comunali circa l’assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari (cfr.Cass. n. 21342 del 2008; Cass. n. 14816 del 2010 e Cass. n. 22223 del 2016), in quanto con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 22 del 1997, è stato restituito ai Comuni (cfr. Cass. n. 18303 e n. 18382 del 2004) il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, fra cui quelli prodotti da ditte commerciali, anche “per qualità e quantità” (art. 21, comma 2, lett. g);3.6. il D.Lgs. n. 22 del 1997, emanato in attuazione delle Dir. 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, ha previsto, nel Titolo I (“Gestione dei rifiuti”), che:a) la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata al fine di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci; i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente (art. 2, commi 1 e 2); b) le autorità competenti favoriscono il recupero dei rifiuti, nelle varie forme previste (reimpiego, riciclaggio, ecc), allo scopo di ridurre lo smaltimento dei rifiuti, che costituisce la fase residuale della “gestione” degli stessi, la quale comprende le operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (artt. 4 e 5, e art. 6, comma 1, lett. d);c) sono rifiuti «urbani», tra l’altro, quelli non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. g), mentre sono rifiuti “speciali”, tra l’altro, quelli “da attività commerciali” (art. 7, comma 2, lett. b, e comma 3, lett. e);d) i comuni «effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa»; con appositi regolamenti stabiliscono, fra l’altro, “le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio”, nonché «l’assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento»; la privativa suddetta «non si applica (….) alle attività di recupero dei rifiuti assimilati” (dal 1 gennaio 2003, “alle attività di recupero dei rifiuti urbani o assimilati», ai sensi della L. n. 179 del 2002, art. 23) (art. 21, comma 1, comma 2, lett. e) e g), e comma 7); 3.7. lo stesso decreto, art. 49, ha istituito la «tariffa per la gestione dei rifiuti urbani»(usualmente denominata TIA, «tariffa di igiene ambientale»), in sostituzione della soppressa TARSU, prevedendo, in particolare, nella modulazione della tariffa, agevolazioni per la raccolta differenziata, «ad eccezione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, che resta a carico dei produttori e degli utilizzatori»(comma 10), e disponendo altresì che «sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua»detta attività (comma 14); 3.8. dalla lettura organica di tali disposizioni si evince che costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati, eche tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi del decreto Ronchi, art. 21, comma 7, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto –a consuntivo – in base a criteri di proporzionali tà rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero (in virtù di quanto previsto, in generale, già dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 67, comma 2, e poi, più specificamente, dal decreto Ronchi, art. 49, comma 14, e dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2)(cfr. Cass. Sez. 5 n. 9731 del 2015) ; 3.9. il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, che nella fase transitoria può essere applicato dai comuni anche ai fini della TARSU, nell’approvare il «metodo normalizzato per la determinazione della tariffa di riferimento per la gestione dei rifiuti urbani», prevede, infatti, non già l’esenzione dall’imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell’utilizzazione; 3.10. ai produttori di rifiuti assimilati che dimostrino di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, è riconosciuta, dunque, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, la possibilità di sottrarsi entro certi limiti alla privativa comunale, e presupposto dell’esonero, e della conseguente riduzione proporzionale del tributo, è la qualificazione del rifiuto come assimilabile all’urbano; 3.11.poste tali premesse, nell’ipotesi in cui l’assimilazione non sia stata disposta dall’ente locale, non si rientra nel campo di operatività del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, madeve trovare applicazione solo la pregressa disciplina che in tema di rifiuti speciali prevedeva al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62,comma 3, la possibilità di un’esenzione o riduzione delle superfici tassabili; 3.11. con riguardo al mancato esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani da parte del Comune si è già affermato da questa Corte che ciò «non comporta che detti rifiuti siano, di per sé, esenti dalla tassa, in quanto essi sono soggetti alla disciplina stabilita per i rifiuti speciali dalD.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3 (applicabile ratione temporis), che rapporta la stessa alle superfici dei locali occupati o detenuti, con la sola esclusione della parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali non assimilati» (cfr. Cass. n. 1975/2018); 3.12. il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, prevede che «nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il Comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l’attività viene svolta»; 3.13. va infine ricordato che l’esonero da tassazione previsto dal citato art. 62, comma 3, per le superfici di formazione di rifiuti speciali smaltiti in proprio integra comunque un’eccezione, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare (cfr. Cass. 9 marzo 2004, n. 4766; Cass. 14 gennaio 2011, n. 775; Cass. 31 luglio 2015, n. 16235), e che la facoltà di individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali cui applicare una percentuale di riduzione, attribuita ai Comuni dalla stessa norma,esige uno specifico esercizio regolamentare, restando, in difetto, le superfici esenti da tassazione (cfr. Cass., Sez. un., 30 marzo 2009, n. 7581; Cass. Sez. 5 n. 9630 del 2012; Cass. Sez. 5 n. 10548 del 2017);3.14. nella specie la Commissione tributaria regionale ha quindi correttamente applicato i principi dianzi illustrati, avendo evidenziato che il Comune aveva provveduto ad assumere una delibera di assimilazione mediante «classificazione dei rifiuti e ... individuazione delle categorie di rifiutirientranti tra quelli speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani», ed avendo esclusol’applicabilità dell’esenzione della tassazione, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, nella parte dei locali in cui si formano in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati, per mancata provaal riguardo, da parte della contribuente, circa le aree di negozio e magazzino dello stabilimentoin questione; 3.15. sono inammissibili le censure rivolte, peraltro, a contestare che nella delibera comunale mancasse l’indicazione dei limiti quantitativi relativamente all’«elencazione delle sostanze assimilabili ai rifiuti urbani», non avendo la ricorrente trascritto in parte quala delibera in questione, in violazione del principio di specificità del ricorso in cassazione ex art. 366 cod. proc. civ., e non avendo al contempo neppure indicatodove e quando abbia prospettatonel corso dei pregressi gradi di giudizio, la questione circa la mancata assimilazione per quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, laddove al contrario è suo onere precipuo «di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione» (cfr. Cass. SS.UU. nn. 2399/2014; 6230/2014; 5679/2014); 4.1. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione di legge art. 21 co. 2 lett. g e co. 7 del d. lgs. 22/97, dell'art. 62 co. 2 e 3 del d.lgs 507/93» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di valutare «la documentazione allegata e la tipologia dirifiuto prodotto dalla ricorrente» affermando che «in mancanza di deduzionispecifiche, non risulta(va)... che gli imballaggi prodotti da [OSCURATO:PERSONA] srl ...(fossero)... riconducibili a quelli terziari non compresi nel servizio di raccolta differenziata»; 4.2. la doglianza va parimenti disattesa;4.3. come già evidenziato, infatti, la Commissione tributaria regionale ha specificamente escluso che l’attività della ricorrente producesse rifiuti classificabili come imballaggi terziari,risolvendosi così le censure in esame ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimitàove sorretta –come nel caso in esame – da motivazione sufficiente (cfr., per tutte, Cass.n. 6401/2015); 4.4. si aggiunga che il mezzo difetta peraltro anche dei necessari requisiti di specificità del ricorso non essendo statotrascritto o riassunto il contenuto della documentazione, neppure specificamente indicata e allegata, che si assume non esaminata dalla Commissione tributaria regionale circa la qualificazione dei rifiuti prodotti dalla contribuente; 4.5. risultano, inoltre, inammissibili anche le censure circa la questione della mancata produzione di rifiuti, per natura e destinazione, in relazione alle «aree tassateadibite a mostra di mobilio» , trattandosi anche in tal caso di questione nuova non precedentemente prospettata nei precedenti gradi di giudizio e non sottoposta perciò al vaglio del giudice di appello; 5.1. con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «violazione dell'art. 111 co 6 cost., 132 co 1 punto 4c.p.c., e art. 2041 c.c.» e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia motivato in modo carente circa la deduzione della contribuente in merito allo smaltimento in proprio dei rifiuti speciali tramite operatore specializzato nel trattamento di questi ultimi, con conseguente esonero dal pagamento della tariffa rifiuti; 5.2. la Commissione tributaria regionale, al riguardo, ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto«il diritto del contribuente al rimborso della tariffa versata, sulpresupposto che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe reso la prestazione, con conseguenteapplicazione dell'istituto dell'arricchimento senza causa, che deve invece essereesclusa proprio in ragione della natura tributaria dell'obbligo del contribuente e struttura autoritativa e non sinallagmatica della tariffa»; 5.3. è dirimente evidenziare, dunque, che i n tema di tassazione dellosmaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, l'avvio deirifiuti speciali non pericolosi al recupero o smaltimento, da parte del produttore, aproprie spese, non costituisce caus a di esonero dal pagamento dell'imposta quando il Comune abbia esercitato il potere di assimilazione attribuitogli dagli artt. 7, comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. g) del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 -applicabili ratione temporis- e predisposto il servizio dismaltimento dei rifiuti, venendo meno, in tal caso, l'obbligo del produttore di provvedere autonomamente allosmaltimento (cfr. Cass. n. 25573 del 04/12/2009); 5.4. in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'esonero dalla privativa comunale, previsto dall'art. 21, comma 7, del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (cd. Decreto Ronchi), in caso di avviamento al recupero dei rifiuti speciali assimilabili a quelli urbani direttamente da parte del produttore, determina, infatti, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per il solo caso di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero, ponendosi a carico dei produttori di rifiuti assimilati l'onere della prova dell'avviamento al recupero dei rifiuti stessi (cfr. Cass. n. 9731 del 13/05/2015); 5.5. ne consegue che correttamente la Commissione tributaria regionale ha escluso che spettasse alla ricorrente il rimborso della tariffa versata, e che sussistessero i presupposti per l’invocato riconoscimento del pagamento di un tributo non dovutoai sensi dell'art. 2041 c.c.; 6.1. con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di fatti decisiv i per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con specifico riguardo a:«Assenza di motivazione sull'impugnativa della fatt. n.112007315388 del 29.10.2012 di € 575,23 ...;b) Carenza di motivazione sulla tipologia di rifiuti dellaMontemaggi [OSCURATO:SOCIETA]; c) Carenza di motivazione sull'arricchimento senza causa»; 6.2. le doglianze sono infondate; 6.3. come dianzi osservato la Commissione tributaria regionale ha congruamente motivato circa la tipologia dei rifiuti prodotti dalla contribuente (quali rifiuti speciali assimilati«di origineindustriale, artigianale e commerciale»), escludendo che rientrassero tra gli imballaggi terziari, ed ha ritenuto dovuta la tariffa rifiuti non sussistendo alcuna ipotesi di arricchimento senza causa in funzione dello smaltimento in proprio dei rifiuti; 6.4. circa il pagamento della citata fattura si osserva che, come puntualmente evidenziato dalla controricorrente e non contestato dalla ricorrente, la Commissione tributaria provinciale ebbe, sul punto, a respingere l’impugnazione della ricorrente, che non ha tuttavia dimostrato di aver poi formulato appello circa la suddetta domanda, con conseguente formazione del giudicato sul punto; 7. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 8. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrentea pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versam