CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17136/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1U) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano inammissibili sotto plurimi profili: il primo motivo, con cui il ricorrente deduce la mancata integrazione della fattispecie ex art.337 cod. pen., oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha ben evidenziato la condotta posta in essere dal conducente del mezzo (concorrente del Lazzaro) che non si limitava a non fermarsi ma articolava una serie di manovre tali da porre in pericolo sia gli inseguitori che gli altri utenti dell'autostrada invadendo altresì la corsia di emergenza, è declinato in fatto nella parte in cui tenta di accreditare una differente ricostruzione confutata con motivazione coerente e completa dai Giudici di merito che hanno anche escluso che i due soggetti, a bordo del mezzo, non si fossero resi conto di essere inseguiti da una pattuglia dei Carabinieri; che la decisione spiega analiticamente, attraverso una complessiva valutazione della condotta assunta dal ricorrente, le ragioni da cui è stata desunta la sua azione in concorso con il guidatore, attesa la sinergica azione con costui posta in essere, sia al momento dell'intercettazione del mezzo, sia al momento del fermo sia, infine, allorché il ricorrente gettava dal finestrino un involucro bianco, dato ritenuto determinante in merito alla valorizzata condivisione delle azioni direttamente e materialmente realizzate dal concorrente; che con riferimento al secondo e terzo motivo di ricorso con cui si contesta la sussistenza dell'elemento soggettivo, si osserva che la decisione ha preso in considerazione la specifica posizione del ricorrente che, seppur non alla guida del mezzo, ne condivideva sinergicamente le manovre con l'autista, ciò reso palese dalla combinata manovra che vedeva l'accostamento dell'auto su cui viaggiava verso il margine destro della carreggiata, seguito dal getto ad opera del Lazzaro di un involucro di colore bianco; che anche in tal caso il ricorrente tenta di accreditare una lettura alternativa dei dati processuali, adeguatamente apprezzati dalla Corte dì merito anche con riferimento alla ritenuta non determinante consulenza di parte che spiegava quali fossero gli spazi di frenata e la necessaria manovra da effettuarsi, avendo i Giudici di merito in concreto osservato che proprio la condotta tesa ad aumentare la velocità, cambiare in continuazione corsia, invadere quella di emergenza e poi fermarsi solo perché costretti dalla manovra della pattuglia dei Carabinieri fossero condotte in contrasto con quanto dallo stesso elaborato del consulente osservato in ordine alla teorica manovra più adeguata da svolgere in ipotesi del genere; rilevato che il quarto motivo risulta egualmente riproduttivo di identica censura correttamente confutata dalla Corte di merito che, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è pervenuta ad un giudizio tale da escludere la scarsa offensività del fatto di cui il ricorrente fornisce una riduttiva lettura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm