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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2022

Cassazione n. 12901/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, laddove il ricorrente prospetta una diversa e alternativa valutazione delle dichiarazioni rese, in occasione dell'episodio avvenuto il 3 novembre 2021, dalle testimoni e dalla persona aggredita dal [OSCURATO:PERSONA]); Considerato, inoltre, che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova anche in considerazione delle pregresse violazioni delle prescrizioni imposte, ragioni sulle quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono volti a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (in particolare, laddove il ricorrente prospetta una diversa e alternativa valutazione delle dichiarazioni rese, in occasione dell'episodio avvenuto il 3 novembre 2021, dalle testimoni e dalla persona aggredita dal [OSCURATO:PERSONA]); Considerato, inoltre, che tali motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (la quale ha disposto la revoca della misura dell'affidamento in prova anche in considerazione delle pregresse violazioni delle prescrizioni imposte, ragioni sulle quali il ricorrente ha omesso di confrontarsi); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 12901/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris