CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 24564/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 settembre 2020, la Corte d'Appello di Torino ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 497 ter n.1 cod. pen. perché illecitamente deteneva un tesserino di identificazione in uso a Corpi di Polizia e, in particolare, un tesserino rilasciato dal nucleo operativo antibracconaggio dell'OIPA. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal difensore e affidato a un unico motivo, con il quale denunzia la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato contestato. In particolare, è stato accertato che il tesserino sottoposto a sequestro è diverso da quello in dotazione al personale dell'O.I.P.A. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] "non attribuiva alcuna specifica funzione", tanto meno la qualifica di appartenente a un Corpo di Polizia, elemento essenziale per la configurazione del reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Avendo il ricorrente contestato l'idoneità ingannatoria del falso tesserino, va rilevato che il documento in sequestro riporta la scritta "Pubblico Ufficiale", sicché deve ritenersi irrilevante sia che si tratti di tesserino diverso da quello realmente in uso al personale dell'O.I.P.A., sia che gli operanti in tale organismo esercitino o meno funzioni di pubblico ufficiale. Invero, integra il reato di cui all'art. 497 ter n. 1 cod. pen. la detenzione di un tesserino di identificazione quale appartenente a un corpo di polizia, ancorché diverso da quello in dotazione alle forze dell'ordine ma che ne simuli la funzione, perché esso è idoneo a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne faccia eventuale uso e sul potere connesso (si veda in materia, anche se in un caso di detenzione di un contrassegno, Sez. 5, Sentenza n. 1808 del 17/11/2021 - dep. 17/01/2022, Rv. 282472; si vedano anche Sez. 5, Sentenza n. 45126 del 05/06/2019, Rv. 277539; Sez. 5, Sentenza n. 26042 del 25/02/2019, Rv. 276130) D'altronde, il delitto di cui all'art. 497 ter, comma primo, seconda parte, cod. pen. sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino -come nella specie- la funzione (Sez. 5, Sentenza n. 3556 del 31/10/2014, - 26/01/2015, Rv. 262177; Sez. 5, Sentenza n. 35094 del 23/05/2013, Rv. 256951). Va detto, inoltre, che nel caso in esame, la Corte territoriale ha specificamente motivato in ordine alla analoga censura difensiva proposta con l'atto di appello, sottolineando come nel documento in sequestro si rimarca, enfatizzandola con caratteri grafici assai marcati e in neretto, la funzione di pubblico ufficiale, nonché il fatto che l'imputato assumesse la qualifica di agente di polizia giudiziaria (pag. 6 della sentenza impugnata). 3. Il ricorso deve essere dunque essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp