Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 32387/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30863/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1684/2018 depositata il 15 marzo 2018.

Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 09776201500005763000) emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente).

La C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, stante la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA].

F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 Numero sezionale 7595/2025 La C.T.R. ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base delle seguenti Numero di raccolta generale 32387/2025Data pubblicazione 12/12/2025 ragioni: - volendo anche prescindere dai vizi della procedura e dell’iscrizione, il contribuente ha dimostrato che l’atto oggetto del presente giudizio si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusi in modo favorevole per l’appellato; - in un caso (CTP di Roma 21908/22/17) il giudice ha annullato l’avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l’agente della riscossione; - l’avviso impugnato, pertanto, è illegittimo, in quanto si riferisce a pretese già oggetto di altri giudizi che si sono conclusi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è compiuta la prescrizione (in particolare per l’accertamento relativo all’Irpef per l’anno 2007); - in ogni caso, la mancata chiarezza da parte dell’agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte, e per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva, rende illegittimo l’avviso oggi impugnato, perché “non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l’iscrizione medesima”.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi ricorrente) ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, mentre il controricorrente ha proposto controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., poiché il giudice di secondo grado doveva pronunciarsi sulla eccezione ex art. 37 c.p.c. di parziale difetto di giurisdizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa, l’omessa 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 valutazione del corretto contenuto di atti che hanno costituito Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025 oggetto del giudizio, in particolare della sentenza CTP di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 21908.22.17, nonché della sentenza CTP Roma 503.40.07 e della proposta di compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

Si censura che la sentenza impugnata abbia preso a base della decisione pronunce e documenti che potrebbero avere rilievo, al più, solo per uno dei trentadue crediti oggetto dell’avviso impugnato, non riguardando affatto gli altri atti oggetto della pretesa.

3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2718 c.c., degli artt. 24, 25, 26, comma 5, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 e degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999, poiché gli estratti di ruolo, prodotti nel secondo grado, attestavano la sussistenza del credito e le prove delle notifiche, la corretta notificazione dei titoli; in subordine, prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo “per non avere tenuto conto delle produzioni n. 2 e 3 consistenti negli estratti di ruolo e nella prova delle notifiche”; in ulteriore subordine prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per avere giudicato non considerando gli estratti di ruolo.

4. Con il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione degli atti di causa (art. 115 c.p.c.) dai quali non emerge che sia intercorsa prescrizione.

5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, degli artt. 12, 24, 25, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché, trattandosi di crediti 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 di natura tributaria iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025 pagamento, andava applicata la prescrizione decennale.Data pubblicazione 12/12/2025

6. Il ricorso è inammissibile, in quanto la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta da un avvocato del libero foro.

Non intende il Collegio discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez.

U, n. 30008/2019, Rv. 656068 – 01).

In forza del Protocollo d’intesa stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e della [OSCURATO:SOCIETA] il 17.5.2017 (punto 3.4.1) l’Avvocatura dello 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 Stato assume il patrocinio dell’ente nelle liti innanzi alla Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025Corte di Cassazione.

Data pubblicazione 12/12/2025 Secondo il principio sopra richiamato, se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè, adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile.

Nel caso di specie il mandato è stato conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non risulta alcuna ipotesi di conflitto, né una delibera motivata e specifica che giustifichi il rilascio di tale procura, né, infine è stato allegato alcun elemento da cui desumere che l’Avvocatura dello Stato sia indisponibile ad assumere il patrocinio; carenze che rendono, pertanto, il ricorso inammissibile.

7. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto che l’intervento normativo di interpretazione autentica ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia si sono realizzati in corso di causa.

P.Q.M La Corte - dichiara inammissibile il ricorso.

Spese dell’intero giudizio compensate. - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30863/2018 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1684/2018 depositata il 15 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella udienza dell’11 novembre 2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di iscrizione ipotecaria (n. 09776201500005763000) emesso da [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi controricorrente). La C.T.P. ha accolto il ricorso sul presupposto della mancata prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, stante la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 Numero sezionale 7595/2025 La C.T.R. ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA], sulla base delle seguenti Numero di raccolta generale 32387/2025Data pubblicazione 12/12/2025 ragioni: - volendo anche prescindere dai vizi della procedura e dell’iscrizione, il contribuente ha dimostrato che l’atto oggetto del presente giudizio si riferisce anche a pretese oggetto di altri giudizi conclusi in modo favorevole per l’appellato; - in un caso (CTP di Roma 21908/22/17) il giudice ha annullato l’avviso perché riferito ad una pretesa tributaria già oggetto di compensazione bonaria con l’agente della riscossione; - l’avviso impugnato, pertanto, è illegittimo, in quanto si riferisce a pretese già oggetto di altri giudizi che si sono conclusi con sentenza passata in giudicato, per le quali si è compiuta la prescrizione (in particolare per l’accertamento relativo all’Irpef per l’anno 2007); - in ogni caso, la mancata chiarezza da parte dell’agente della riscossione in ordine alle cartelle che sarebbero ancora non estinte, e per le quali potrebbe essere proseguita la procedura esecutiva, rende illegittimo l’avviso oggi impugnato, perché “non sussiste la certezza in ordine ai crediti erariali per i quali si chiede l’iscrizione medesima”. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], subentrata ad [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., (d’ora in poi ricorrente) ha proposto ricorso fondato su cinque motivi, mentre il controricorrente ha proposto controricorso e depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., poiché il giudice di secondo grado doveva pronunciarsi sulla eccezione ex art. 37 c.p.c. di parziale difetto di giurisdizione. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio risultante dagli atti di causa, l’omessa 2 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 valutazione del corretto contenuto di atti che hanno costituito Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025 oggetto del giudizio, in particolare della sentenza CTP di [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] 21908.22.17, nonché della sentenza CTP Roma 503.40.07 e della proposta di compensazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973. Si censura che la sentenza impugnata abbia preso a base della decisione pronunce e documenti che potrebbero avere rilievo, al più, solo per uno dei trentadue crediti oggetto dell’avviso impugnato, non riguardando affatto gli altri atti oggetto della pretesa. 3. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2718 c.c., degli artt. 24, 25, 26, comma 5, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 21 del d.lgs. n. 46 del 1999, dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 669 del 1996 e degli artt. 1 e 6 del d.m. n. 321 del 1999, poiché gli estratti di ruolo, prodotti nel secondo grado, attestavano la sussistenza del credito e le prove delle notifiche, la corretta notificazione dei titoli; in subordine, prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatto decisivo “per non avere tenuto conto delle produzioni n. 2 e 3 consistenti negli estratti di ruolo e nella prova delle notifiche”; in ulteriore subordine prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per avere giudicato non considerando gli estratti di ruolo. 4. Con il quarto motivo di ricorso prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omessa considerazione degli atti di causa (art. 115 c.p.c.) dai quali non emerge che sia intercorsa prescrizione. 5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 20 del d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 17 del d.lgs. n. 46 del 1999, degli artt. 12, 24, 25, 49 del d.P.R. n. 602 del 1973 poiché, trattandosi di crediti 3 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 di natura tributaria iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025 pagamento, andava applicata la prescrizione decennale.Data pubblicazione 12/12/2025 6. Il ricorso è inammissibile, in quanto la difesa della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è stata assunta da un avvocato del libero foro. Non intende il Collegio discostarsi dal consolidato orientamento secondo cui, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:SOCIETA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. U, n. 30008/2019, Rv. 656068 – 01). In forza del Protocollo d’intesa stipulato tra l’Agenzia delle Entrate e della [OSCURATO:SOCIETA] il 17.5.2017 (punto 3.4.1) l’Avvocatura dello 4 F i r m a t o D a : S T A L L A G I A C O M O M A R I A E m e s s o D a : C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A P E R M O D E L L O A T E S e r i a l # : 4 c 6 2 2 5 7 3 3 8 7 5 e 9 3 0 Numero registro generale 30863/2018 Stato assume il patrocinio dell’ente nelle liti innanzi alla Numero sezionale 7595/2025Numero di raccolta generale 32387/2025Corte di Cassazione. Data pubblicazione 12/12/2025 Secondo il principio sopra richiamato, se la convenzione riserva all'Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l'Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell'art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè, adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l'Avvocatura erariale si renda indisponibile. Nel caso di specie il mandato è stato conferito all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], ma non risulta alcuna ipotesi di conflitto, né una delibera motivata e specifica che giustifichi il rilascio di tale procura, né, infine è stato allegato alcun elemento da cui desumere che l’Avvocatura dello Stato sia indisponibile ad assumere il patrocinio; carenze che rendono, pertanto, il ricorso inammissibile. 7. Le spese dell’intero giudizio sono compensate, tenuto conto che l’intervento normativo di interpretazione autentica ed il consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia si sono realizzati in corso di causa. P.Q.M La Corte - dichiara inammissibile il ricorso. Spese dell’intero giudizio compensate. - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor
Sentenza Cassazione n. 32387/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris