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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 29077/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio d'appello ex art.310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con la quale, ex art. 299 cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Trattasi, in particolare, di detenzione di 226,8 gr. netti di eroina (pari a 4.794 dosi medie), contenuti in 23 ovuli ingeriti, per la quale è intervenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (in data 14 ottobre 2021) alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione e euro 12.000,00 di multa.

2. Avverso l'ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, cornma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si deducono mancanza di motivazione, per mera apoditticità della stessa, ovvero illogicità manifesta nonché contraddittorietà della motivazione con quanto emerso nel giudizio di primo grado.

Il Tribunale avrebbe argomentato l'attualità del pericolo di reiterazione solo dalla mera gravità del reato contestato oltre che omesso di motivare in merito alla rilevanza, nella specie, del tempo decorso ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari.

L'ordinanza avrebbe in particolare omesso di considerare ai detti fini gli elementi prospettati dalla difesa, guaii: l'incensuratezza; la condotta procedimentale e processuale, caratterizzata da collaborazione, e il comportamento successivo alla sottoposizione dkla misura custodiale, rispettoso delle prescrizioni imposte.

2.2. Con il secondo motivo si deduce invece la mancanza radicale della motivazione in merito all'idoneità degli arresti domiciliari, con l'utilizzo di mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici, a garantire le esigenze cautelari, mentre con la terza censura ci si duole della violazione del principio della extrema ratio della custodia cautelare in carcere.

3. Ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui tre motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni sottese ai relativi oggetti, è inammissibile per diversi profili (compresa a manifesta infondatezza), anche al netto delle mere asserzioni e petizioni di principio, di cui al terzo motivo di ricorso, circa l'extrema ratio che governa il sistema cautelare, in generale, e la custodia in carcere, in particolare.

2. Il Tribunale, diversamente da quanto paventato cigt,1 ricorrente, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, con la quale dunque non si confrontano i motivi di ricorso, ha rigettato l'appello cautelare proprio considerando le deduzioni difensive.

2.1. Muovendo dall'effettiva condanna dell'imputato in primo grado a pena superiore a tre anni di reclusione (alla quale vi è esplicito riferimento), e quindi dall'evidenziata condotta di detenzione di ben 226,8 gr. netti di eroina (pari a 4.794 dosi medie), contenuti in 23 ovuli ingeriti, il Tribunale ha confermato la valutazione operata dalla Corte d'appello in termini di persistente giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in termini di pericolo di reiterazione.

2.2. Sempre considerando gli elementi addotti dalla difesa, tra i quali la condotta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], è stata altresì valorizzata dall'impugnata ordinanza l'insussistenza di sopravvenuti elementi sintomatici tali da far propendere per un affievolimento delle esigenze cautelari.

I detti elementi sono stati correttamente non ravvisati nel mero decorso del tempo e nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, trattandosi di misura custodiale detentiva e non di arresti domiciliari (con prescrizioni) ovvero di altra misura non detentiva.

2.2.1. Così motivando, peraltro, l'ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta cal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex plurimis: Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1856 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, RV. 258191-01).

2.3. Nel rigettare l'appello cautelare, diversamente da quanto paventato dal ricorrente, il Tribunale ha infine esplicitamente ritenuto non idonea la diversa misura degli arresti domiciliari ancorché con strumenti di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., chiarendo, con iter logico-giuridico esente dalle prospettate censure motivazionali, che essi non sarebbero tali da scongiurare la condotta di detenzione di stupefacente, per la quale, peraltro, applicata la misura cautelare, l'indagato è stato condannato il primo grado.

2.3.1. Quanto innanzi, oltre a denotare un mancato confronto dei motivi di ricorso con la motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenzia la manifesta infondatezza degli assunti del ricorrente.

Il Tribunale, difatti, nell'argomentare proprio dall'accertamento dei fatti in sede di condanna di primo grado, peraltro a pena superiore a trtanni di reclusione, ha dimostrato di essersi correttamente adeguato al principio che invece si assume violato (con esplicito riferimento in ricorso a Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363-01) Costituisce, infatti, ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica del fatto, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890/2019, Bettassa, cit.; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544-01).

2.3.2. Occorre, infine, evidenziare che, la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, in senso migliorativo o peggiorativo, dettata essenzialmente dall'art. 299 cod. proc. pen., presuppone una costante verifica della perdurante legittimità della misura imposta, attraverso un costante e aggiornato adeguamento dello status libertatis, o a seguito di «fatti sopravvenuti», nella specie ritenuti insussistenti, o per eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero per «fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice», nella specie neanche prospettati.

Si tratta, in definitiva, di un sistema condizionato dal principio rebus sic stantibus per la necessità di adeguare costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva (come precisato dalla citata Sez. 4, n. 12890/2019, Bettassa, sul punto non massimata).

2.4. A quanto innanzi evidenziato deve aggiungersi un ulteriore e assorbente profilo d'inammissibilità del ricorso consistente nella mancata censura di una autonoma ragione fondante, di per sé, la decisione del Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare, consistente nella ritenuta inidoneità nella specie dell'indicato domicilio.

3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo

94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMA, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, a seguito di giudizio d'appello ex art.310 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha confermato l'ordinanza con la quale, ex art. 299 cod. proc. pen., la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per la fattispecie di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Trattasi, in particolare, di detenzione di 226,8 gr. netti di eroina (pari a 4.794 dosi medie), contenuti in 23 ovuli ingeriti, per la quale è intervenuta condanna di [OSCURATO:PERSONA] in primo grado (in data 14 ottobre 2021) alla pena di anni tre e mesi cinque di reclusione e euro 12.000,00 di multa. 2. Avverso l'ordinanza la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, cornma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deducono mancanza di motivazione, per mera apoditticità della stessa, ovvero illogicità manifesta nonché contraddittorietà della motivazione con quanto emerso nel giudizio di primo grado. Il Tribunale avrebbe argomentato l'attualità del pericolo di reiterazione solo dalla mera gravità del reato contestato oltre che omesso di motivare in merito alla rilevanza, nella specie, del tempo decorso ai fini dell'attualità delle esigenze cautelari. L'ordinanza avrebbe in particolare omesso di considerare ai detti fini gli elementi prospettati dalla difesa, guaii: l'incensuratezza; la condotta procedimentale e processuale, caratterizzata da collaborazione, e il comportamento successivo alla sottoposizione dkla misura custodiale, rispettoso delle prescrizioni imposte. 2.2. Con il secondo motivo si deduce invece la mancanza radicale della motivazione in merito all'idoneità degli arresti domiciliari, con l'utilizzo di mezzi elettronici di controllo o altri strumenti tecnici, a garantire le esigenze cautelari, mentre con la terza censura ci si duole della violazione del principio della extrema ratio della custodia cautelare in carcere. 3. Ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui tre motivi sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni sottese ai relativi oggetti, è inammissibile per diversi profili (compresa a manifesta infondatezza), anche al netto delle mere asserzioni e petizioni di principio, di cui al terzo motivo di ricorso, circa l'extrema ratio che governa il sistema cautelare, in generale, e la custodia in carcere, in particolare. 2. Il Tribunale, diversamente da quanto paventato cigt,1 ricorrente, con motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica, con la quale dunque non si confrontano i motivi di ricorso, ha rigettato l'appello cautelare proprio considerando le deduzioni difensive. 2.1. Muovendo dall'effettiva condanna dell'imputato in primo grado a pena superiore a tre anni di reclusione (alla quale vi è esplicito riferimento), e quindi dall'evidenziata condotta di detenzione di ben 226,8 gr. netti di eroina (pari a 4.794 dosi medie), contenuti in 23 ovuli ingeriti, il Tribunale ha confermato la valutazione operata dalla Corte d'appello in termini di persistente giudizio di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] in termini di pericolo di reiterazione. 2.2. Sempre considerando gli elementi addotti dalla difesa, tra i quali la condotta collaborativa di [OSCURATO:PERSONA], è stata altresì valorizzata dall'impugnata ordinanza l'insussistenza di sopravvenuti elementi sintomatici tali da far propendere per un affievolimento delle esigenze cautelari. I detti elementi sono stati correttamente non ravvisati nel mero decorso del tempo e nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla misura, trattandosi di misura custodiale detentiva e non di arresti domiciliari (con prescrizioni) ovvero di altra misura non detentiva. 2.2.1. Così motivando, peraltro, l'ordinanza ha fatto corretta applicazione del principio per cui in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta cal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (ex plurimis: Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652-01; Sez. 2, n. 1856 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, RV. 258191-01). 2.3. Nel rigettare l'appello cautelare, diversamente da quanto paventato dal ricorrente, il Tribunale ha infine esplicitamente ritenuto non idonea la diversa misura degli arresti domiciliari ancorché con strumenti di controllo di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., chiarendo, con iter logico-giuridico esente dalle prospettate censure motivazionali, che essi non sarebbero tali da scongiurare la condotta di detenzione di stupefacente, per la quale, peraltro, applicata la misura cautelare, l'indagato è stato condannato il primo grado. 2.3.1. Quanto innanzi, oltre a denotare un mancato confronto dei motivi di ricorso con la motivazione dell'ordinanza impugnata, evidenzia la manifesta infondatezza degli assunti del ricorrente. Il Tribunale, difatti, nell'argomentare proprio dall'accertamento dei fatti in sede di condanna di primo grado, peraltro a pena superiore a trtanni di reclusione, ha dimostrato di essersi correttamente adeguato al principio che invece si assume violato (con esplicito riferimento in ricorso a Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Bettassa, Rv. 275363-01) Costituisce, infatti, ius receptum, in tema di misure cautelari personali, il principio per cui una volta intervenuta la sentenza di condanna anche non definitiva, la valutazione degli elementi rilevanti ai fini del giudizio incidentale, anche in sede di riesame o di appello, deve mantenersi nell'ambito della ricostruzione operata dalla pronuncia di merito, non solo per quel che attiene all'affermazione di colpevolezza e alla qualificazione giuridica del fatto, ma anche per tutte le circostanze del fatto, non potendo essere queste apprezzate in modo diverso dal giudice della cautela (Sez. 4, n. 12890/2019, Bettassa, cit.; Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544-01). 2.3.2. Occorre, infine, evidenziare che, la disciplina normativa attinente alla modifica delle misure cautelari, in senso migliorativo o peggiorativo, dettata essenzialmente dall'art. 299 cod. proc. pen., presuppone una costante verifica della perdurante legittimità della misura imposta, attraverso un costante e aggiornato adeguamento dello status libertatis, o a seguito di «fatti sopravvenuti», nella specie ritenuti insussistenti, o per eventuali modifiche della situazione processuale nonché dei presupposti o condizioni di legge, ovvero per «fatti preesistenti e non conosciuti o non valutati dal giudice», nella specie neanche prospettati. Si tratta, in definitiva, di un sistema condizionato dal principio rebus sic stantibus per la necessità di adeguare costantemente la situazione cautelare alle modifiche sostanziali e/o processuali che intervengono nel corso del procedimento nei confronti del soggetto sottoposto a misura personale coercitiva (come precisato dalla citata Sez. 4, n. 12890/2019, Bettassa, sul punto non massimata). 2.4. A quanto innanzi evidenziato deve aggiungersi un ulteriore e assorbente profilo d'inammissibilità del ricorso consistente nella mancata censura di una autonoma ragione fondante, di per sé, la decisione del Tribunale in funzione di giudice dell'appello cautelare, consistente nella ritenuta inidoneità nella specie dell'indicato domicilio. 3. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 -bis del citato articolo 94. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancell
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