CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. [OSCURATO:PERSONA] (Fg) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 278/21 della Corte di appello di Bari del 25/01/2021 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha ribadito la condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 385 cod. pen., confermando la pena irrogatagli dal primo giudice nella misura di dieci mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che deduce i motivi di censura di seguito indicati. Violazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante le dichiarazioni confessorie rese. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione tre gli episodi di evasione in addebito. Carenza totale di motivazione in ordine alla richiesta di definizione del procedimento con le forme del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va di conseguenza rigettato. 2.1. Con riferimento al primo motivo di censura, la Corte di appello ha ritenuto di non poter attribuire rilevanza positiva all'ammissione da parte dell'imputato di essersi reso responsabile dei due episodi di evasione, evidenti nella loro materialità oggettiva e tanto appare sufficiente ai fini della valutazione di denegare l'applicazione delle attenuanti facoltative di cui all'art. 62-bis cod. pen. In materia di circostanze attenuanti va, infatti, richiamato il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui 'al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (tra molte, v. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). 2.2. Del pari infondata è la doglianza relativa alla intervenuta applicazione del vincolo della continuazione tra i due episodi di evasione. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità da tempo ha affermato il principio che in tema di evasione dagli arresti domiciliari, a fronte di plurimi accertamenti dell'allontanamento dal luogo di detenzione, sussiste pluralità di reati ove sia provato che l'imputato, dopo ogni singolo allontanamento, abbia fatto stabilmente rientro nel luogo in cui la misura cautelare era in esecuzione (Sez. 6, n. 14401 del 05/11/2020, dep. 2021, Fieschi, Rv. 280879), ribadendolo per ritenere a contrario sussistente la violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, dettato dall'art. 649 cod. proc. pen., ove tale situazione non siasi verificata (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv. 279676; Sez. 6, n. 12664 del 09/03/2016, Pantaleo, Rv. 266785; Sez. 6, n. 25976 del 04/05/2020, Silvestri, Rv. 247819). Nel caso in esame, l'imputato ha consumato il reato di evasione in due giorni diversi, come da controlli effettuati nelle date del 2 e del 3 aprile 2021 ammettendo, in sede di dichiarazioni spontanee, di essersi allontanato dalla sua abitazione esclusivamente al fine di acquistare sostanze stupefacenti. È in base al movente dichiarato all'origine degli allontanamenti che è stato, dunque, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i due episodi, ferma la loro distinta rilevanza sul piano della responsabilità, essendosi il ricorrente una prima volta allontanato dal luogo di esecuzione della misura cautelare domiciliare per poi farvi rientro ed allontanarsi nuovamente il giorno successivo. 2.3. Infondata risulta, infine, anche la doglianza concernente la carenza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di definizione del procedimento nelle forme del concordato ex art. 599-bis e 602, comma 1 bis, c.p.p. In tema di patteggiamento in appello, come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora, infatti, il giudice di appello ritenga di non accogliere la richiesta concordata delle parti sulla misura della pena, con rinunzia agli altri motivi, non deve esplicitare le ragioni del rigetto, essendo sufficiente l'ordine di prosecuzione del dibattimento (cfr. Sez. 4, n. 16195 del 22/01/2019, Arshi, Rv. 275581; Sez. 5, n. 29896 del 01/07/2002, Arienti e al., Rv. 222386). Nel caso di specie, la Corte d'appello ha dato atto della richiesta difensiva di definizione del procedimento con le forme del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., senza esplicitare le ragioni del rigetto che devono intendersi, pertanto, assorbite nella parte della motivazione in cui sono state svolte le considerazioni circa il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti e la applicabilità dell'istituto della continuazione. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d