CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 gennaio 2024
Cassazione n. 04343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 26860 –2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via le delle Milizie 34,presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, via Emilia 88 , presso lo studio dell'avv . [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da ll’ avv . [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -controricorrente – e contro Ric. 2020n. 26860 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 2 - MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-intimati - avverso la decisione n. 92 / 2019 della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/7/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/1/2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti; rilevato che: -[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la decisione n. 92/2019 con cui la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie ha respinto la sua opposizione avverso ladelibera del 10/01/2017 con cui la [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina dell’[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri di Enna le ha inflitto la sanzione della censura ex art. 40 punto 2) D.P.R. 233/1946 per violazione dell’art. 58 del Codice deontologico dei Medici (nel testo del 1995 aggiornato al 2014, applicabile ratione temporis); - il ricorso per cassazione è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna non presso la sede dell’Ufficio , ma presso l’Avvocatura generale dello Stato in Roma; considerato che - la Procura della Repubblica è un organo giurisdizionale che esercita funzioni requirenti e, nel giudizio civile, seppure giudizio di parti, opera in tale funzione a tutela di diritti e interessi rilevanti sul piano pubblicistico e non è, perciò, un’amministrazione pubblica a necessaria difesa dell’Avvocatura dello Stato; -non ricorrendo l’ipotesi del primo comma dell’art. 144 cod. proc. civ., la notifica deve essere effettuata presso la sede dell’Ufficio; Ric. 2020n. 26860 sez. S2 -ud. 30-1-2024 - 3 - -la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti degli altri intimati consente la rinnovazione della notifica non rituale; P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna nella sede dell’Ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sez