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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 07974/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2018 del TRIBUNALE di TARANTO›-:d,93ktrayy..iso,alte _parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per essersi, durante l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, posto alla guida di un motociclo senza avere conseguito la patente

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

L'unico motivo è inammissibile.

3.1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.2.

In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337).

4. La natura del veicolo condotto dall'imputato, motociclo e non ciclomotore, esclude che possano ritenersi insussistenti gli estremi del contestato reato di cui all'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1 n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274803).

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C.

Cost. n. 186 del - 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2018 del TRIBUNALE di TARANTO›-:d,93ktrayy..iso,alte _parti; / udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Taranto, con la sentenza in epigrafe, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, per essersi, durante l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, posto alla guida di un motociclo senza avere conseguito la patente 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'omesso esame sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. 3. L'unico motivo è inammissibile. 3.1. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. 3.2. In base al nuovo art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione 'della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Ne segue che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quindi anche quella avente ad oggetto l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337). 4. La natura del veicolo condotto dall'imputato, motociclo e non ciclomotore, esclude che possano ritenersi insussistenti gli estremi del contestato reato di cui all'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 1 n. 6752 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA]. 274803). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del - 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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