CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] N. 4182/2024 depositata il 25/06/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3176/2025Numero sezionale 4383/2026Numero di raccolta generale 17703/2026Data pubblicazione 03/06/20261. In data 8 marzo 2021 BUONACCORSI [OSCURATO:PERSONA] era attintada avviso di intimazione di pagamento concernente presupposto avviso diaccertamento per IRPEF in relazione all’a.i. 2007 a carico del defuntoTOMASINI Albero, coniuge della medesima, impugnato nanti il G.T. eresosi definitivo in seguito ad interruzione del processo non riassunto.L’intimazione, portante la somma di euro 7.675,00, veniva notificataalla contribuente nella presunta qualità di erede del coniuge.2. La contribuente impugnava l’intimazione per difetto dilegittimazione passiva, non avendo assunto la qualità di erede per nonaver compiuto alcun atto implicante accettazione d’eredità, “né” – giusta ilresoconto di cui al ricorso (p. 3) – “è stata assunta alcuna iniziativa oformulazione di atti di natura tributaria dai quali l’Amministrazione possafar discendere la volontà della contribuente a porre in essere atti didisposizione sul patrimonio del defunto. È altresì vero che il giudiziotributario avviato dal signor [OSCURATO:PERSONA] avverso l’accertamento 2007(accertamento del quale oggi l’Agenzia ‘chiede conto’) fu interrottoallorché il difensore ebbe a significare in udienza l’avvenuto decesso e chenessuno dei possibili e potenziali eredi (tanto meno la ricorrente) ha intesoprocedere alla riassunzione del procedimento”; ad ogni modo, lacontribuente, “pur non ricorrendo alcuna circostanza che possa dispiegareeffetti contrari, ha ritenuto, peraltro, (di) formalizzare l’atto di rinunciaall’eredità del defunto coniuge”.La contribuente comunque protestava il legittimo affidamento,trovandosi nella condizione di doversi difendere senza aver pienaconoscenza degli elementi fondanti la pretesa tributaria, ragion per cuil’intimazione non poteva dispiegare effetto nei confronti della medesima.3. Il giudice di prossimità rigettava il ricorso.Numero registro generale 3176/2025Numero sezionale 4383/2026Numero di raccolta generale 17703/2026Data pubblicazione 03/06/20264. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CGT 2 del Laziocon la sentenza in epigrafe, alla stregua, in sintesi, della seguentemotivazione:- “nel 2015 la parte ha presentato il [OSCURATO:PERSONA] inluogo del coniuge deceduto il 4/4/2015”, “in qualità di erede”, risultando“barrato il codice 07”;- “appare dunque chiaro ed inequivoco il fatto che la parte ricorrenteabbia formalmente acquisito la qualità di erede del defunto marito”;- “conseguentemente”, gli effetti dell’ingiunzione di pagamento sulpresupposto avviso di accertamento a carico del “de cuius” “si traslano incapo all’erede”;- la contribuente “non ha assunto nessuna iniziativa testamentaria chepossa far ipotizzare una rinuncia all’eredità”;5. Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo.L’Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell’eventualepartecipazione all’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, nn. “1, 3 e 4 e poi 1, 3 e 5”, cod. proc. civ., violazione e falsaapplicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. circa la qualità di erede dellacontribuente: secondo la giurisprudenza di legittimità, la solapresentazione della dichiarazione dei redditi con il codice 07 in relazionealla qualità di erede non implica alcuna accettazione d’eredità, costituendomero atto conservativo del patrimonio del “de cuius”.2. Preliminarmente deve osservarsi che la rubrica del motivo “subspecie” dei nn. 1, 3, 4 e 5 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ. non neinficia l’ammissibilità: ben vero che tale rubrica si palesa cumulativa;Numero registro generale 3176/2025Numero sezionale 4383/2026Numero di raccolta generale 17703/2026Data pubblicazione 03/06/2026nondimeno, alla luce del successivo sviluppo argomentativo, il motivo sirivela univocamente incentrato sull’errore in diritto attribuito alla CGT 2 inriferimento all’aver ritenuto che la presentazione della dichiarazione deiredditi nella qualità di erede implichi accettazione di eredità;conseguentemente, di là dalla rubrica, emerge con evidenza la censura,coltivata ai sensi del n. 3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ.3. Ciò detto, il motivo è fondato.Per consolidata giurisprudenza, l'assunzione della qualità di eredeconsegue solo all'accettazione, espressa o tacita, d’eredità, la cuiricorrenza è elemento costitutivo del diritto azionato dal creditore neiconfronti del soggetto evocato quale successore del debitore defunto(Cass. n. 17295 del 2014; Cass. n. 6479 del 2002; Cass. n. 2849 del1992).Donde l’assunzione della qualità di erede non può desumersi dallamera chiamata all'eredità, né finanche dalla denuncia di successione, inquanto atto di natura meramente fiscale, privo, civilisticamente, di rilievoa fini successori (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009).Inoltre, “in tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazionefinanziaria creditrice del ‘de cuius’ l'onere di provare l'accettazionedell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimentodell'obbligazione del suo dante causa. Tale onere non può essere assoltocon la produzione della sola denuncia di successione, mentre èidoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, daiquali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il ‘decuis’ che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass.13738/2005), o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con paricertezza, desumersi la sussistenza di detta qualità” (così Cass. n. 3611 del2016, in motiv., par. 4.3.1., p. 6).Numero registro generale 3176/2025Numero sezionale 4383/2026Numero di raccolta generale 17703/2026Data pubblicazione 03/06/20264. Rispetto a tale stato della giurisprudenza, pare opportunoaggiungere che, nella specie, non rileva in contrario l’affermazione,contenuta nell’esposizione introduttiva del ricorso e poc’anzi riportata, atermini della quale la contribuente, “pur non ricorrendo alcuna circostanzache possa dispiegare effetti contrari, ha ritenuto, peraltro, (di)formalizzare l’atto di rinuncia all’eredità del defunto coniuge”.4.1. Sebbene non sia esplicitato alcun riferimento temporale quantoalla ridetta formalizzazione, onde palesare se si tratti di atto di rinunciatempestivo o tardivo, viene in conto che, se tardivo, siccome formalizzatooltre il termine decennale di accettazione dell’attività ex art. 490 cod. civ.,esso è meramente confermativo della mancata accettazione; setempestivo, esso produce effetti retroattivi, di guisa che il rinunciantedeve essere considerato come mai chiamato (art. 521 cod. civ. in rapportoall’art. 459 cod. civ.).4.2. In termini analoghi s’è già espressa Cass. n. 8053 del 2017, inriferimento ad un caso di atto di rinuncia tardivo. In particolare, in taleprecedente, la S.C. ribadisce che, “tenuto conto che l'accettazionedell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari,una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude chepossa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario,sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai qualidesumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), madella relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmenteonerata” (ivi, in motiv., par. 3.2, p. 4); di tale principio in effetti la S.C. fapedissequa applicazione allorquando specifica che “un atto di rinunciatardivo, effettuato senza le formalità stabilite dalla legge perché siaopponibile all'Amministrazione finanziaria” – ossia senza le formalità di cuiall’art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 346 del 1990, aventi valore di merapubblicità-notizia – “determina la conseguenza che quest'ultima èlegittimata a notificare al contribuente rinunciatario gli atti impositivi, eNumero registro generale 3176/2025Numero sezionale 4383/2026Numero di raccolta generale 17703/2026Data pubblicazione 03/06/2026costui è tenuto a costituirsi in giudizio per far valere il proprio difetto dilegittimazione passiva, e quindi la sua estraneità ai debiti tributari del ‘decuius’. Mentre l'Amministrazione finanziaria, se vuole far valere la pretesafiscale, è onerata della prova che il contribuente è decaduto dal diritto diesercitare una valida rinuncia, ad esempio per aver posto in essere attiincompatibili con la volontà di rinunciare che siano concludenti esignificativi della volontà di accettare l'eredità” (ivi, par. 3.4, pp. 5 e 6).5. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la sentenzaimpugnata va cassata con rinvio, affinché il nuovo giudice verifichi inconcreto se siano stati o meno dalla contribuente posti in essere eventualialtresì alla regolazione delle spese di lite, comprese quelle del grado. P.Q.MIn accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame e per le spese.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro